Cassazione Penale, Sentenza n. 774/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per omessa valutazione di atti rilevanti e vizio della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi per il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen. Contestata la retrodatazione dei reati-fine al 2018 rispetto alla indicazione del 2019 come anno di nascita dell'associazione, la travisata interpretazione delle conversazioni intercettate come prova di un accordo fra i capi già nel 2018, l'estensione ingiustificata della durata dell'associazione oltre giugno 2019, l'assenza di chiarimenti sull'apparente contraddizione relativa a convocazioni di soggetti subordinati, e l'erroneo utilizzo di ricorsi in cassazione altrui e di dichiarazioni rese all'udienza del 28/09/2021 come elementi aggravanti
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Lecce, conformemente alle indicazioni della Corte di cassazione, abbia fornito una motivazione analitica e logicamente coerente, valorizzando l'insieme delle intercettazioni, le informative di polizia e le dichiarazioni di coindagati che consentono di collocare l'esistenza dell'associazione almeno dall'estate 2018 fino al giugno 2019 e di rilevare la sua forza di intimidazione. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha confutato in modo specifico i singoli elementi valutati dal Tribunale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
art. 416-bis cod. pen., comma 3 (riferimento ai dati identificativi dell'associazione di tipo mafioso)
La Corte ha valutato i criteri di configurabilita della associazione di tipo mafioso richiamando la necessita che la forza intimidatrice si dispieghi in un arco temporale congruo, ma ha ritenuto che, se l'associazione e la proiezione di preesistenti gruppi criminali e se vi sono intercettazioni e dichiarazioni coeve, anche un periodo relativamente breve puo essere sufficiente per la sussistenza dell'elemento mafioso
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma richiamata per l'addebito riguardante costituzione e direzione di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha considerato la connessione tra l'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e l'associazione di tipo mafioso
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamo alle limitazioni nella presentazione del motivo nel ricorso, ovvero alla esposizione nei limiti strettamente necessari per la motivazione; la Corte rileva che il ricorrente non ha confutato specificamente l'insieme degli elementi valutati dal Tribunale
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione rinvia per rideterminazione, il giudice di merito deve ricomporre il quadro probatorio in modo logicamente coerente e motivare specificamente la collocazione temporale degli eventi.
- La configurabilità di una associazione di tipo mafioso non dipende soltanto dalla lunga durata temporale: anche una formazione relativamente breve puo costituire mafia se deriva da preesistenti gruppi criminali e manifesta capacità intimidatoria sul territorio.
- Intercettazioni numerose e organiche, informative di polizia e dichiarazioni di coindagati sono elementi che, valutati congiuntamente, possono integrare gravi indizi di associazione mafiosa; il ricorrente deve disarticolare specificamente ciascun elemento per rendere il rimedio in Cassazione efficace.
- Le discrepanze cronologiche indicate dal ricorrente vanno esaminate nel contesto probatorio complessivo: riferimenti espliciti nelle conversazioni a precedenti accordi e dichiarazioni rese successivamente possono giustificare una retrodatazione dell'inizio associativo.
- Un ricorso che si limiti ad accuse generiche di travisamento o omessa valutazione senza confrontarsi punto per punto con la motivazione del giudice di merito rischia di essere dichiarato inammissibile.
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