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Direttiva 2011/65

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2011 , sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2011/65/UE (RoHS 2) stabilisce restrizioni armonizzate all’uso di determinate sostanze pericolose nelle AEE per tutelare salute umana e ambiente e favorire recupero e smaltimento corretti dei rifiuti. Fissa un elenco di sostanze vietate e valori massimi di concentrazione, disciplina ampie esenzioni tecniche e settoriali, e impone obblighi di progettazione, documentazione, dichiarazione UE di conformità, marcatura CE e cooperazione alla vigilanza del mercato. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 2 gennaio 2013, definendo anche sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Rifusione della disciplina UE sulla restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), con regole uniformi su sostanze vietate, esenzioni, conformità, marcatura CE e recepimento.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) rientranti nelle categorie dell’allegato I, nonché ai cavi e ai pezzi di ricambio destinati a riparazione, riutilizzo, aggiornamento o potenziamento, secondo le regole dell’articolo 4. Restano esclusi, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, tra gli altri: apparecchiature per fini essenziali di sicurezza militare, apparecchiature destinate allo spazio, utensili industriali fissi di grandi dimensioni, impianti industriali fissi di grandi dimensioni, mezzi di trasporto di persone o merci (salvo veicoli elettrici a due ruote non omologati), macchine mobili non stradali per uso professionale, dispositivi medici impiantabili attivi, alcuni pannelli fotovoltaici e apparecchiature per ricerca e sviluppo messe a disposizione solo tra imprese. La disciplina si applica fatti salvi i requisiti UE in materia di sicurezza, salute, sostanze chimiche e gestione dei rifiuti; prevede inoltre una fase transitoria per alcune AEE non precedentemente comprese nella direttiva 2002/95/CE, che possono continuare a essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.

Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

La direttiva 2011/65/UE, in rifusione della direttiva 2002/95/CE, armonizza a livello unionale la disciplina sulle sostanze pericolose nelle AEE. La finalità è duplice: ridurre i rischi per salute umana e ambiente e favorire un migliore recupero e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Finalità e logica regolatoria

La direttiva muove dall’esigenza di eliminare le disparità nazionali che possono ostacolare il mercato interno e creare distorsioni della concorrenza. Il legislatore UE sceglie uno strumento di armonizzazione che vincola gli Stati membri al risultato da raggiungere, lasciando però spazio alla scelta delle forme e dei mezzi di attuazione. In questa prospettiva, il testo si integra con la disciplina generale sui rifiuti, con il regolamento REACH e con le altre norme UE in materia di sicurezza e salute.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica alle AEE rientranti nelle categorie dell’allegato I, con una copertura ampia che include grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo, distributori automatici e altre AEE. Restano esclusi alcuni settori considerati specifici o già regolati in modo peculiare, come le apparecchiature militari, spaziali, alcuni impianti e utensili industriali fissi di grandi dimensioni, i mezzi di trasporto, le macchine mobili non stradali per uso professionale, i dispositivi medici impiantabili attivi, taluni pannelli fotovoltaici e le apparecchiature destinate esclusivamente alla ricerca e sviluppo tra imprese.

L’articolo 2 prevede inoltre un regime transitorio per talune AEE che non erano precedentemente nell’ambito della direttiva 2002/95/CE: tali prodotti possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019, anche se non conformi alla nuova disciplina, nel rispetto delle condizioni previste.

Sostanze soggette a restrizione

L’allegato II individua sei sostanze soggette a limiti massimi nei materiali omogenei:

  • piombo: 0,1 %
  • mercurio: 0,1 %
  • cadmio: 0,01 %
  • cromo esavalente: 0,1 %
  • bifenili polibromurati (PBB): 0,1 %
  • eteri di difenile polibromurato (PBDE): 0,1 %

L’articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di garantire che le AEE immesse sul mercato, inclusi cavi e pezzi di ricambio destinati a riparazione, riutilizzo, aggiornamento o potenziamento, non contengano tali sostanze oltre i limiti indicati.

Decorrenze differenziate per settori sensibili

La direttiva introduce termini differenziati per alcuni comparti. In particolare, l’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, si applica:

  • ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo dal 22 luglio 2014;
  • ai dispositivi medico-diagnostici in vitro dal 22 luglio 2016;
  • agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali dal 22 luglio 2017.

Questa scelta riflette la necessità di un adattamento tecnico più graduale nei settori in cui la sostituzione delle sostanze è più complessa.

Esenzioni e loro durata

Una parte rilevante della direttiva è dedicata alle esenzioni, contenute negli allegati III e IV. La Commissione può includere o sopprimere applicazioni esentate mediante atti delegati, se la sostituzione è scientificamente o tecnicamente impraticabile, se la sicurezza o l’affidabilità dei sostituti non è garantita, o se gli impatti complessivi della sostituzione superano i benefici attesi.

Le esenzioni sono normalmente temporanee:

  • massimo 5 anni per le categorie 1-7, 10 e 11 dell’allegato I;
  • massimo 7 anni per le categorie 8 e 9;
  • per le esenzioni già vigenti al 21 luglio 2011 valgono regole specifiche di durata riportate nell’articolo 5, paragrafo 2.

L’istanza di concessione, rinnovo o revoca deve seguire il formato dell’allegato V. La domanda di rinnovo va presentata almeno 18 mesi prima della scadenza; la Commissione decide, di regola, almeno 6 mesi prima della scadenza dell’esenzione in vigore. Se la domanda è respinta o l’esenzione è revocata, l’efficacia cessa dopo un periodo compreso tra 12 e 18 mesi dalla decisione.

Aggiornamento dell’elenco delle sostanze vietate

L’articolo 6 prevede il riesame periodico dell’allegato II, da effettuarsi per la prima volta entro il 22 luglio 2014 e poi regolarmente, anche su iniziativa della Commissione o su proposta di uno Stato membro. Il riesame deve essere coerente con il regolamento REACH e tenere conto dei suoi allegati XIV e XVII.

Nel valutare una nuova restrizione, la Commissione considera se la sostanza:

  • ostacola la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio dei RAEE;
  • può disperdersi nell’ambiente o generare residui pericolosi durante trattamento e riciclo;
  • comporta un’esposizione inaccettabile dei lavoratori;
  • può essere sostituita da alternative meno impattanti.

Le proposte devono essere accompagnate da elementi scientifici, informazioni sull’uso nelle AEE, sugli effetti nocivi, sui sostituti disponibili e su una valutazione socioeconomica.

Obblighi degli operatori economici

I fabbricanti devono progettare e fabbricare le AEE in conformità all’articolo 4, predisporre la documentazione tecnica, eseguire il controllo interno di produzione, rilasciare la dichiarazione UE di conformità e apporre la marcatura CE. Devono inoltre garantire la conformità della produzione in serie, mantenere per 10 anni documentazione e dichiarazione, registrare i prodotti non conformi e i richiami, e cooperare con le autorità.

Gli importatori possono immettere sul mercato solo AEE conformi e devono verificare che il fabbricante abbia svolto la valutazione di conformità, redatto la documentazione tecnica e apposto la marcatura CE. Devono conservare per 10 anni la dichiarazione UE di conformità, mantenere un registro dei prodotti non conformi e adottare misure correttive in caso di non conformità.

I distributori devono esercitare la dovuta attenzione, controllando la presenza della marcatura CE e della documentazione necessaria, oltre all’adempimento degli obblighi di identificazione da parte di fabbricanti e importatori. Anche per loro valgono obblighi di blocco, informazione e cooperazione in caso di non conformità.

L’articolo 11 estende gli obblighi del fabbricante a importatori e distributori quando commercializzano prodotti con il proprio nome o marchio, oppure li modificano in modo da incidere sulla conformità.

Conformità, dichiarazione UE e marcatura CE

La dichiarazione UE di conformità attesta il rispetto dell’articolo 4 ed è disciplinata dall’articolo 13 e dall’allegato VI. Deve essere aggiornata, redatta nella lingua richiesta dallo Stato membro interessato e contiene gli elementi essenziali di identificazione del prodotto e della base tecnica della conformità.

La marcatura CE si appone in modo visibile, leggibile e indelebile sull’AEE finita o sulla targhetta; se ciò non è possibile, sull’imballaggio o nei documenti di accompagnamento. Gli Stati membri devono inoltre prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive contro l’uso improprio della marcatura CE, incluse sanzioni penali per le infrazioni gravi.

Presunzione di conformità e vigilanza del mercato

Le AEE munite di marcatura CE beneficiano, salvo prova contraria, di una presunzione di conformità. La stessa presunzione opera per i prodotti valutati secondo norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La vigilanza del mercato si svolge secondo il regolamento (CE) n. 765/2008, con la possibilità di obiezione formale alle norme armonizzate qualora non soddisfino pienamente le prescrizioni della direttiva. In tale ipotesi, la Commissione può decidere se pubblicare, mantenere o ritirare il riferimento della norma armonizzata.

Poteri della Commissione e controllo politico

La direttiva attribuisce alla Commissione poteri delegati per modificare l’allegato II, definire modalità dettagliate di conformità ai valori massimi e adeguare gli allegati III e IV al progresso tecnico e scientifico. La delega è conferita per cinque anni dal 21 luglio 2011, con rinnovo automatico salvo revoca.

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono revocare la delega in qualsiasi momento e formulare obiezioni agli atti delegati entro due mesi dalla notifica, termine prorogabile di altri due mesi. Gli atti delegati non entrano in vigore in caso di obiezione.

Sanzioni, recepimento e abrogazione della direttiva precedente

Gli Stati membri devono definire il regime sanzionatorio nazionale e notificare le relative disposizioni alla Commissione entro il 2 gennaio 2013. Il recepimento delle disposizioni necessarie deve avvenire entro la stessa data; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione.

La direttiva 2002/95/CE è abrogata con effetto dal 3 gennaio 2013, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di recepimento e applicazione delle direttive e degli atti elencati nell’allegato VII. La nuova direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Indicazioni pratiche per i professionisti

Per avvocati, commercialisti e operatori industriali, i profili più rilevanti sono:

  • verifica della conformità sostanziale delle AEE ai limiti dell’allegato II;
  • gestione documentale e conservazione per 10 anni;
  • corretto uso della marcatura CE e della dichiarazione UE di conformità;
  • monitoraggio delle esenzioni applicabili e dei relativi termini di scadenza/rinnovo;
  • valutazione della catena di responsabilità tra fabbricante, importatore, distributore e mandatario;
  • attenzione alle decorrenze differenziate e ai regimi transitori per settori sensibili e per prodotti precedentemente esclusi.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 istituisce norme sulla restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle AEE al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 2 applica la direttiva alle AEE delle categorie dell’allegato I e, per i cavi e i pezzi di ricambio, rinvia alle regole dell’articolo 4. Prevede una transizione fino al 22 luglio 2019 per alcune AEE prima escluse dalla direttiva 2002/95/CE ma non conformi alla nuova disciplina. Elenca inoltre le principali esclusioni oggettive e settoriali.

Definizioni chiave

L’articolo 3 definisce, tra l’altro, AEE, fabbricante, mandatario, importatore, distributore, messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, materiale omogeneo, valutazione della conformità, vigilanza del mercato, richiamo, ritiro, pezzo di ricambio, nonché le nozioni specifiche per dispositivi medici e macchine mobili non stradali.

Restrizioni sostanziali e valori limite

L’articolo 4 obbliga gli Stati membri a garantire che le AEE immesse sul mercato, inclusi cavi e pezzi di ricambio destinati a determinate finalità, non contengano le sostanze dell’allegato II oltre i limiti massimi nei materiali omogenei. I valori dell’allegato II sono: piombo 0,1 %, mercurio 0,1 %, cadmio 0,01 %, cromo esavalente 0,1 %, PBB 0,1 %, PBDE 0,1 %.

Decorrenza differenziata per alcuni settori

L’articolo 4, paragrafo 3, rinvia a termini specifici per dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo: 22 luglio 2014; per dispositivi medico-diagnostici in vitro: 22 luglio 2016; per strumenti di monitoraggio e controllo industriali: 22 luglio 2017.

Esenzioni per ricambi e riutilizzo

L’articolo 4, paragrafi 4 e 5, esclude dall’obbligo per cavi e pezzi di ricambio alcuni prodotti già immessi sul mercato prima di date-soglia (1 luglio 2006, 22 luglio 2014, 22 luglio 2016, 22 luglio 2017, o prima della scadenza dell’esenzione). È inoltre ammesso il riutilizzo di pezzi di ricambio recuperati da AEE precedenti al 1 luglio 2006 in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa, con comunicazione al consumatore.

Elenco delle applicazioni esentate e loro aggiornamento

L’articolo 5 consente alla Commissione di includere o sopprimere applicazioni esentate negli allegati III e IV mediante atti delegati, se ricorrono condizioni tecniche, scientifiche o socioeconomiche che giustificano l’esenzione. Le esenzioni sono, di regola, temporanee: massimo cinque anni per le categorie 1-7, 10 e 11 dell’allegato I e massimo sette anni per le categorie 8 e 9, con regole specifiche per le esenzioni già in vigore al 21 luglio 2011.

Procedura per le esenzioni

L’articolo 5 disciplina domanda, rinnovo e revoca delle esenzioni: la Commissione conferma il ricevimento entro 15 giorni, informa gli Stati membri, pubblica una sintesi, valuta la domanda; il rinnovo va presentato almeno 18 mesi prima della scadenza e deciso, di regola, almeno 6 mesi prima della scadenza. Se un rinnovo è respinto o l’esenzione revocata, la decadenza avviene dopo 12-18 mesi dalla decisione.

Riesame e aggiornamento dell’allegato II

L’articolo 6 impone alla Commissione di riesaminare e, se necessario, modificare l’elenco delle sostanze vietate dell’allegato II entro il 22 luglio 2014 e poi regolarmente, tenendo conto del principio di precauzione e della coerenza con il regolamento REACH (1907/2006). Sono previsti criteri specifici di valutazione e un contenuto minimo per le proposte di restrizione.

Obblighi dei fabbricanti

L’articolo 7 impone ai fabbricanti di progettare e fabbricare le AEE conformemente all’articolo 4, predisporre la documentazione tecnica, effettuare o far effettuare il controllo interno di produzione, redigere la dichiarazione UE di conformità, apporre la marcatura CE, conservare documenti per 10 anni, garantire la produzione in serie conforme e adottare misure correttive in caso di non conformità.

Obblighi degli importatori e dei distributori

Gli articoli 9 e 10 impongono rispettivamente agli importatori e ai distributori verifiche preventive di conformità, mantenimento di registri, indicazione dei dati identificativi e dell’indirizzo di contatto, obblighi di cooperazione con le autorità e di adozione di misure correttive, ritiro o richiamo in caso di non conformità.

Ruolo del mandatario e qualificazione come fabbricante

L’articolo 8 consente al fabbricante di nominare un mandatario con mandato scritto, limitato a compiti specifici; l’articolo 11 considera importatore o distributore come fabbricante quando commercializza AEE con proprio nome o marchio o modifica prodotti già immessi sul mercato in modo rilevante per la conformità.

Dichiarazione UE di conformità e marcatura CE

Gli articoli 13, 14 e 15 disciplinano contenuto, aggiornamento e responsabilità della dichiarazione UE di conformità, nonché i principi generali e le modalità di apposizione della marcatura CE, che deve essere visibile, leggibile e indelebile e apposta prima dell’immissione sul mercato. Gli Stati membri devono prevedere sanzioni anche penali per gli usi impropri della marcatura CE.

Presunzione di conformità, norme armonizzate e vigilanza del mercato

Gli articoli 16, 17 e 18 stabiliscono la presunzione di conformità per AEE munite di marcatura CE o valutate secondo norme armonizzate pubblicate, la procedura di obiezione formale alle norme armonizzate e l’obbligo per gli Stati membri di svolgere la vigilanza del mercato secondo il regolamento 765/2008.

Comitato, deleghe e controllo della Commissione

Gli articoli 19-22 regolano la procedura di comitato e conferiscono alla Commissione poteri delegati per modificare allegato II, modalità di conformità ai valori massimi e adeguamento degli allegati III e IV. La delega dura cinque anni dal 21 luglio 2011, è rinnovabile, revocabile da Parlamento o Consiglio, e gli atti delegati sono soggetti a obiezione entro due mesi prorogabili di altri due.

Sanzioni e recepimento

L’articolo 23 impone agli Stati membri di fissare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di notificarle alla Commissione entro il 2 gennaio 2013. L’articolo 25 stabilisce il termine di recepimento al 2 gennaio 2013 e richiede che le misure nazionali contengano un rinvio alla direttiva o ne siano corredate alla pubblicazione.

Riesame generale e abrogazione della direttiva precedente

L’articolo 24 prevede un riesame dell’ambito di applicazione entro il 22 luglio 2014 e un riesame generale entro il 22 luglio 2021. L’articolo 26 abroga la direttiva 2002/95/CE con effetto dal 3 gennaio 2013, fatti salvi gli obblighi di recepimento e applicazione residui.

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