Direttiva 2011/65
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2011 , sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2011/65/UE (RoHS 2) stabilisce restrizioni armonizzate all’uso di determinate sostanze pericolose nelle AEE per tutelare salute umana e ambiente e favorire recupero e smaltimento corretti dei rifiuti. Fissa un elenco di sostanze vietate e valori massimi di concentrazione, disciplina ampie esenzioni tecniche e settoriali, e impone obblighi di progettazione, documentazione, dichiarazione UE di conformità, marcatura CE e cooperazione alla vigilanza del mercato. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 2 gennaio 2013, definendo anche sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
Rifusione della disciplina UE sulla restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), con regole uniformi su sostanze vietate, esenzioni, conformità, marcatura CE e recepimento.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) rientranti nelle categorie dell’allegato I, nonché ai cavi e ai pezzi di ricambio destinati a riparazione, riutilizzo, aggiornamento o potenziamento, secondo le regole dell’articolo 4. Restano esclusi, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, tra gli altri: apparecchiature per fini essenziali di sicurezza militare, apparecchiature destinate allo spazio, utensili industriali fissi di grandi dimensioni, impianti industriali fissi di grandi dimensioni, mezzi di trasporto di persone o merci (salvo veicoli elettrici a due ruote non omologati), macchine mobili non stradali per uso professionale, dispositivi medici impiantabili attivi, alcuni pannelli fotovoltaici e apparecchiature per ricerca e sviluppo messe a disposizione solo tra imprese. La disciplina si applica fatti salvi i requisiti UE in materia di sicurezza, salute, sostanze chimiche e gestione dei rifiuti; prevede inoltre una fase transitoria per alcune AEE non precedentemente comprese nella direttiva 2002/95/CE, che possono continuare a essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.
Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
La direttiva 2011/65/UE, in rifusione della direttiva 2002/95/CE, armonizza a livello unionale la disciplina sulle sostanze pericolose nelle AEE. La finalità è duplice: ridurre i rischi per salute umana e ambiente e favorire un migliore recupero e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Finalità e logica regolatoria
La direttiva muove dall’esigenza di eliminare le disparità nazionali che possono ostacolare il mercato interno e creare distorsioni della concorrenza. Il legislatore UE sceglie uno strumento di armonizzazione che vincola gli Stati membri al risultato da raggiungere, lasciando però spazio alla scelta delle forme e dei mezzi di attuazione. In questa prospettiva, il testo si integra con la disciplina generale sui rifiuti, con il regolamento REACH e con le altre norme UE in materia di sicurezza e salute.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica alle AEE rientranti nelle categorie dell’allegato I, con una copertura ampia che include grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo, distributori automatici e altre AEE. Restano esclusi alcuni settori considerati specifici o già regolati in modo peculiare, come le apparecchiature militari, spaziali, alcuni impianti e utensili industriali fissi di grandi dimensioni, i mezzi di trasporto, le macchine mobili non stradali per uso professionale, i dispositivi medici impiantabili attivi, taluni pannelli fotovoltaici e le apparecchiature destinate esclusivamente alla ricerca e sviluppo tra imprese.
L’articolo 2 prevede inoltre un regime transitorio per talune AEE che non erano precedentemente nell’ambito della direttiva 2002/95/CE: tali prodotti possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019, anche se non conformi alla nuova disciplina, nel rispetto delle condizioni previste.
Sostanze soggette a restrizione
L’allegato II individua sei sostanze soggette a limiti massimi nei materiali omogenei:
- piombo: 0,1 %
- mercurio: 0,1 %
- cadmio: 0,01 %
- cromo esavalente: 0,1 %
- bifenili polibromurati (PBB): 0,1 %
- eteri di difenile polibromurato (PBDE): 0,1 %
L’articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di garantire che le AEE immesse sul mercato, inclusi cavi e pezzi di ricambio destinati a riparazione, riutilizzo, aggiornamento o potenziamento, non contengano tali sostanze oltre i limiti indicati.
Decorrenze differenziate per settori sensibili
La direttiva introduce termini differenziati per alcuni comparti. In particolare, l’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, si applica:
- ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo dal 22 luglio 2014;
- ai dispositivi medico-diagnostici in vitro dal 22 luglio 2016;
- agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali dal 22 luglio 2017.
Questa scelta riflette la necessità di un adattamento tecnico più graduale nei settori in cui la sostituzione delle sostanze è più complessa.
Esenzioni e loro durata
Una parte rilevante della direttiva è dedicata alle esenzioni, contenute negli allegati III e IV. La Commissione può includere o sopprimere applicazioni esentate mediante atti delegati, se la sostituzione è scientificamente o tecnicamente impraticabile, se la sicurezza o l’affidabilità dei sostituti non è garantita, o se gli impatti complessivi della sostituzione superano i benefici attesi.
Le esenzioni sono normalmente temporanee:
- massimo 5 anni per le categorie 1-7, 10 e 11 dell’allegato I;
- massimo 7 anni per le categorie 8 e 9;
- per le esenzioni già vigenti al 21 luglio 2011 valgono regole specifiche di durata riportate nell’articolo 5, paragrafo 2.
L’istanza di concessione, rinnovo o revoca deve seguire il formato dell’allegato V. La domanda di rinnovo va presentata almeno 18 mesi prima della scadenza; la Commissione decide, di regola, almeno 6 mesi prima della scadenza dell’esenzione in vigore. Se la domanda è respinta o l’esenzione è revocata, l’efficacia cessa dopo un periodo compreso tra 12 e 18 mesi dalla decisione.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze vietate
L’articolo 6 prevede il riesame periodico dell’allegato II, da effettuarsi per la prima volta entro il 22 luglio 2014 e poi regolarmente, anche su iniziativa della Commissione o su proposta di uno Stato membro. Il riesame deve essere coerente con il regolamento REACH e tenere conto dei suoi allegati XIV e XVII.
Nel valutare una nuova restrizione, la Commissione considera se la sostanza:
- ostacola la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio dei RAEE;
- può disperdersi nell’ambiente o generare residui pericolosi durante trattamento e riciclo;
- comporta un’esposizione inaccettabile dei lavoratori;
- può essere sostituita da alternative meno impattanti.
Le proposte devono essere accompagnate da elementi scientifici, informazioni sull’uso nelle AEE, sugli effetti nocivi, sui sostituti disponibili e su una valutazione socioeconomica.
Obblighi degli operatori economici
I fabbricanti devono progettare e fabbricare le AEE in conformità all’articolo 4, predisporre la documentazione tecnica, eseguire il controllo interno di produzione, rilasciare la dichiarazione UE di conformità e apporre la marcatura CE. Devono inoltre garantire la conformità della produzione in serie, mantenere per 10 anni documentazione e dichiarazione, registrare i prodotti non conformi e i richiami, e cooperare con le autorità.
Gli importatori possono immettere sul mercato solo AEE conformi e devono verificare che il fabbricante abbia svolto la valutazione di conformità, redatto la documentazione tecnica e apposto la marcatura CE. Devono conservare per 10 anni la dichiarazione UE di conformità, mantenere un registro dei prodotti non conformi e adottare misure correttive in caso di non conformità.
I distributori devono esercitare la dovuta attenzione, controllando la presenza della marcatura CE e della documentazione necessaria, oltre all’adempimento degli obblighi di identificazione da parte di fabbricanti e importatori. Anche per loro valgono obblighi di blocco, informazione e cooperazione in caso di non conformità.
L’articolo 11 estende gli obblighi del fabbricante a importatori e distributori quando commercializzano prodotti con il proprio nome o marchio, oppure li modificano in modo da incidere sulla conformità.
Conformità, dichiarazione UE e marcatura CE
La dichiarazione UE di conformità attesta il rispetto dell’articolo 4 ed è disciplinata dall’articolo 13 e dall’allegato VI. Deve essere aggiornata, redatta nella lingua richiesta dallo Stato membro interessato e contiene gli elementi essenziali di identificazione del prodotto e della base tecnica della conformità.
La marcatura CE si appone in modo visibile, leggibile e indelebile sull’AEE finita o sulla targhetta; se ciò non è possibile, sull’imballaggio o nei documenti di accompagnamento. Gli Stati membri devono inoltre prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive contro l’uso improprio della marcatura CE, incluse sanzioni penali per le infrazioni gravi.
Presunzione di conformità e vigilanza del mercato
Le AEE munite di marcatura CE beneficiano, salvo prova contraria, di una presunzione di conformità. La stessa presunzione opera per i prodotti valutati secondo norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La vigilanza del mercato si svolge secondo il regolamento (CE) n. 765/2008, con la possibilità di obiezione formale alle norme armonizzate qualora non soddisfino pienamente le prescrizioni della direttiva. In tale ipotesi, la Commissione può decidere se pubblicare, mantenere o ritirare il riferimento della norma armonizzata.
Poteri della Commissione e controllo politico
La direttiva attribuisce alla Commissione poteri delegati per modificare l’allegato II, definire modalità dettagliate di conformità ai valori massimi e adeguare gli allegati III e IV al progresso tecnico e scientifico. La delega è conferita per cinque anni dal 21 luglio 2011, con rinnovo automatico salvo revoca.
Il Parlamento europeo e il Consiglio possono revocare la delega in qualsiasi momento e formulare obiezioni agli atti delegati entro due mesi dalla notifica, termine prorogabile di altri due mesi. Gli atti delegati non entrano in vigore in caso di obiezione.
Sanzioni, recepimento e abrogazione della direttiva precedente
Gli Stati membri devono definire il regime sanzionatorio nazionale e notificare le relative disposizioni alla Commissione entro il 2 gennaio 2013. Il recepimento delle disposizioni necessarie deve avvenire entro la stessa data; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione.
La direttiva 2002/95/CE è abrogata con effetto dal 3 gennaio 2013, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di recepimento e applicazione delle direttive e degli atti elencati nell’allegato VII. La nuova direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Indicazioni pratiche per i professionisti
Per avvocati, commercialisti e operatori industriali, i profili più rilevanti sono:
- verifica della conformità sostanziale delle AEE ai limiti dell’allegato II;
- gestione documentale e conservazione per 10 anni;
- corretto uso della marcatura CE e della dichiarazione UE di conformità;
- monitoraggio delle esenzioni applicabili e dei relativi termini di scadenza/rinnovo;
- valutazione della catena di responsabilità tra fabbricante, importatore, distributore e mandatario;
- attenzione alle decorrenze differenziate e ai regimi transitori per settori sensibili e per prodotti precedentemente esclusi.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 istituisce norme sulla restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle AEE al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 2 applica la direttiva alle AEE delle categorie dell’allegato I e, per i cavi e i pezzi di ricambio, rinvia alle regole dell’articolo 4. Prevede una transizione fino al 22 luglio 2019 per alcune AEE prima escluse dalla direttiva 2002/95/CE ma non conformi alla nuova disciplina. Elenca inoltre le principali esclusioni oggettive e settoriali.
Definizioni chiave
L’articolo 3 definisce, tra l’altro, AEE, fabbricante, mandatario, importatore, distributore, messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, materiale omogeneo, valutazione della conformità, vigilanza del mercato, richiamo, ritiro, pezzo di ricambio, nonché le nozioni specifiche per dispositivi medici e macchine mobili non stradali.
Restrizioni sostanziali e valori limite
L’articolo 4 obbliga gli Stati membri a garantire che le AEE immesse sul mercato, inclusi cavi e pezzi di ricambio destinati a determinate finalità, non contengano le sostanze dell’allegato II oltre i limiti massimi nei materiali omogenei. I valori dell’allegato II sono: piombo 0,1 %, mercurio 0,1 %, cadmio 0,01 %, cromo esavalente 0,1 %, PBB 0,1 %, PBDE 0,1 %.
Decorrenza differenziata per alcuni settori
L’articolo 4, paragrafo 3, rinvia a termini specifici per dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo: 22 luglio 2014; per dispositivi medico-diagnostici in vitro: 22 luglio 2016; per strumenti di monitoraggio e controllo industriali: 22 luglio 2017.
Esenzioni per ricambi e riutilizzo
L’articolo 4, paragrafi 4 e 5, esclude dall’obbligo per cavi e pezzi di ricambio alcuni prodotti già immessi sul mercato prima di date-soglia (1 luglio 2006, 22 luglio 2014, 22 luglio 2016, 22 luglio 2017, o prima della scadenza dell’esenzione). È inoltre ammesso il riutilizzo di pezzi di ricambio recuperati da AEE precedenti al 1 luglio 2006 in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa, con comunicazione al consumatore.
Elenco delle applicazioni esentate e loro aggiornamento
L’articolo 5 consente alla Commissione di includere o sopprimere applicazioni esentate negli allegati III e IV mediante atti delegati, se ricorrono condizioni tecniche, scientifiche o socioeconomiche che giustificano l’esenzione. Le esenzioni sono, di regola, temporanee: massimo cinque anni per le categorie 1-7, 10 e 11 dell’allegato I e massimo sette anni per le categorie 8 e 9, con regole specifiche per le esenzioni già in vigore al 21 luglio 2011.
Procedura per le esenzioni
L’articolo 5 disciplina domanda, rinnovo e revoca delle esenzioni: la Commissione conferma il ricevimento entro 15 giorni, informa gli Stati membri, pubblica una sintesi, valuta la domanda; il rinnovo va presentato almeno 18 mesi prima della scadenza e deciso, di regola, almeno 6 mesi prima della scadenza. Se un rinnovo è respinto o l’esenzione revocata, la decadenza avviene dopo 12-18 mesi dalla decisione.
Riesame e aggiornamento dell’allegato II
L’articolo 6 impone alla Commissione di riesaminare e, se necessario, modificare l’elenco delle sostanze vietate dell’allegato II entro il 22 luglio 2014 e poi regolarmente, tenendo conto del principio di precauzione e della coerenza con il regolamento REACH (1907/2006). Sono previsti criteri specifici di valutazione e un contenuto minimo per le proposte di restrizione.
Obblighi dei fabbricanti
L’articolo 7 impone ai fabbricanti di progettare e fabbricare le AEE conformemente all’articolo 4, predisporre la documentazione tecnica, effettuare o far effettuare il controllo interno di produzione, redigere la dichiarazione UE di conformità, apporre la marcatura CE, conservare documenti per 10 anni, garantire la produzione in serie conforme e adottare misure correttive in caso di non conformità.
Obblighi degli importatori e dei distributori
Gli articoli 9 e 10 impongono rispettivamente agli importatori e ai distributori verifiche preventive di conformità, mantenimento di registri, indicazione dei dati identificativi e dell’indirizzo di contatto, obblighi di cooperazione con le autorità e di adozione di misure correttive, ritiro o richiamo in caso di non conformità.
Ruolo del mandatario e qualificazione come fabbricante
L’articolo 8 consente al fabbricante di nominare un mandatario con mandato scritto, limitato a compiti specifici; l’articolo 11 considera importatore o distributore come fabbricante quando commercializza AEE con proprio nome o marchio o modifica prodotti già immessi sul mercato in modo rilevante per la conformità.
Dichiarazione UE di conformità e marcatura CE
Gli articoli 13, 14 e 15 disciplinano contenuto, aggiornamento e responsabilità della dichiarazione UE di conformità, nonché i principi generali e le modalità di apposizione della marcatura CE, che deve essere visibile, leggibile e indelebile e apposta prima dell’immissione sul mercato. Gli Stati membri devono prevedere sanzioni anche penali per gli usi impropri della marcatura CE.
Presunzione di conformità, norme armonizzate e vigilanza del mercato
Gli articoli 16, 17 e 18 stabiliscono la presunzione di conformità per AEE munite di marcatura CE o valutate secondo norme armonizzate pubblicate, la procedura di obiezione formale alle norme armonizzate e l’obbligo per gli Stati membri di svolgere la vigilanza del mercato secondo il regolamento 765/2008.
Comitato, deleghe e controllo della Commissione
Gli articoli 19-22 regolano la procedura di comitato e conferiscono alla Commissione poteri delegati per modificare allegato II, modalità di conformità ai valori massimi e adeguamento degli allegati III e IV. La delega dura cinque anni dal 21 luglio 2011, è rinnovabile, revocabile da Parlamento o Consiglio, e gli atti delegati sono soggetti a obiezione entro due mesi prorogabili di altri due.
Sanzioni e recepimento
L’articolo 23 impone agli Stati membri di fissare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di notificarle alla Commissione entro il 2 gennaio 2013. L’articolo 25 stabilisce il termine di recepimento al 2 gennaio 2013 e richiede che le misure nazionali contengano un rinvio alla direttiva o ne siano corredate alla pubblicazione.
Riesame generale e abrogazione della direttiva precedente
L’articolo 24 prevede un riesame dell’ambito di applicazione entro il 22 luglio 2014 e un riesame generale entro il 22 luglio 2021. L’articolo 26 abroga la direttiva 2002/95/CE con effetto dal 3 gennaio 2013, fatti salvi gli obblighi di recepimento e applicazione residui.
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