Direttiva 2011/63
Direttiva 2011/63/UE della Commissione, del 1 °giugno 2011 , recante modifica della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel al fine di adeguarla al progresso tecnico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2011/63/UE della Commissione modifica la direttiva 98/70/CE per adeguarla al progresso tecnico. In particolare aggiorna i riferimenti alle norme tecniche nei metodi di prova per benzina e diesel e sostituisce il testo dell’allegato III relativo alla deroga sulla tensione di vapore per la benzina contenente bioetanolo. Gli Stati membri devono recepire e applicare le modifiche entro 12 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Adeguamento tecnico della direttiva 98/70/CE sui requisiti di qualità della benzina e del combustibile diesel, con aggiornamento delle norme di prova e della deroga sulla tensione di vapore per benzina contenente bioetanolo.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono recepire e applicare gli aggiornamenti tecnici introdotti nella direttiva 98/70/CE in materia di specifiche ecologiche e metodi di analisi per benzina e combustibile diesel immessi in commercio. Le modifiche incidono sugli allegati I, II e III della direttiva 98/70/CE e riguardano i riferimenti a norme CEN/ISO e la disciplina della deroga alla tensione di vapore per la benzina contenente bioetanolo. Non introduce nuove categorie di operatori o settori, ma aggiorna standard tecnici applicabili al mercato dei carburanti.
Adeguamento tecnico della direttiva 98/70/CE sulla qualità della benzina e del combustibile diesel
La direttiva 2011/63/UE della Commissione interviene in modo mirato sulla direttiva 98/70/CE, che disciplina le specifiche ecologiche e i metodi di analisi per benzina e combustibile diesel immessi in commercio. L’obiettivo è l’adeguamento al progresso tecnico, soprattutto con riferimento alle norme tecniche CEN/ISO richiamate negli allegati e alla disciplina della deroga sulla tensione di vapore della benzina contenente bioetanolo.
Obiettivi e finalità
La direttiva prende atto che i metodi di prova previsti dalla direttiva 98/70/CE rinviano a norme del CEN successivamente sostituite da nuove versioni. Per questo motivo, è necessario aggiornare i riferimenti tecnici negli allegati I e II. Inoltre, viene allineata la formulazione dell’allegato III ai criteri di arrotondamento previsti dalla norma EN ISO 4259:2006.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano gli Stati membri nell’attuazione della disciplina sui carburanti, con impatto sulle specifiche tecniche applicabili alla benzina e al combustibile diesel immessi sul mercato. Il testo non introduce un nuovo regime sostanziale generale, ma aggiorna standard di prova e una specifica deroga per la benzina contenente bioetanolo.
Modifiche all’allegato I: benzina
L’allegato I della direttiva 98/70/CE viene aggiornato nei riferimenti ai metodi di prova:
- i metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 228:2008;
- gli Stati membri possono sostituire tale norma con metodi analitici specifici solo se dimostrano che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo sostituito;
- la nota 6 è sostituita per riferirsi agli altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione finale non superiore a quanto stabilito nella EN 228:2008.
Modifiche all’allegato II: combustibile diesel
Anche l’allegato II viene aggiornato nei riferimenti tecnici:
- i metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 590:2009;
- gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della EN 590:2009 solo se dimostrano che assicurano almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo sostituito.
Nuovo allegato III: deroga alla tensione di vapore per benzina contenente bioetanolo
L’allegato III è sostituito integralmente. La nuova tabella fissa il superamento autorizzato della tensione di vapore prescritta in funzione del tenore di bioetanolo (% v/v):
- 0%: 0 kPa;
- 1%: 3,7 kPa;
- 2%: 6,0 kPa;
- 3%: 7,2 kPa;
- 4%: 7,8 kPa;
- 5%: 8,0 kPa;
- 6%: 8,0 kPa;
- 7%: 7,9 kPa;
- 8%: 7,9 kPa;
- 9%: 7,8 kPa;
- 10%: 7,8 kPa.
Per i tenori intermedi di bioetanolo compresi tra due valori della tabella, il superamento autorizzato della tensione di vapore deve essere determinato mediante interpolazione lineare tra il tenore immediatamente superiore e quello immediatamente inferiore.
Criteri tecnici e precisione delle misurazioni
L’allegato chiarisce che i valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". Ai fini della definizione dei valori limite si applicano i criteri della norma EN ISO 4259:2006, compresa la regola relativa alla differenza minima di 2R sopra lo zero, dove R indica la riproducibilità. I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati secondo i criteri della medesima norma.
Recepimento, pubblicazione e comunicazioni
Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare entro 12 mesi dalla pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale le disposizioni necessarie per conformarsi;
- applicare tali disposizioni entro 12 mesi dalla pubblicazione;
- inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali adottate, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si tratta quindi di una direttiva di modifica tecnica con obbligo di recepimento nazionale entro un termine determinato.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei metodi di prova per la benzina
L’allegato I della direttiva 98/70/CE è modificato sostituendo la nota 1: i metodi di prova sono quelli della norma EN 228:2008. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della EN 228:2008 solo se dimostrano che garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo sostituito. È inoltre sostituita la nota 6, con richiamo agli altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione finale non superiore a quanto stabilito nella EN 228:2008.
Aggiornamento dei metodi di prova per il combustibile diesel
L’allegato II della direttiva 98/70/CE è modificato sostituendo la nota 1: i metodi di prova sono quelli della norma EN 590:2009. Anche in questo caso gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della EN 590:2009 solo se dimostrano che essi assicurano almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico sostituito.
Nuovo allegato III sulla deroga alla tensione di vapore per la benzina con bioetanolo
L’allegato III della direttiva 98/70/CE è sostituito da una nuova tabella che fissa il superamento autorizzato della tensione di vapore prescritta in funzione del tenore di bioetanolo (% v/v), da 0 kPa per 0% fino a 8,0 kPa per 5%-6%, con valori intermedi progressivi fino a 7,8 kPa per 10%. Per tenori intermedi tra due valori della tabella, il superamento autorizzato è determinato mediante interpolazione lineare.
Criteri di arrotondamento e interpretazione dei valori
Nell’allegato III si precisa che i valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi" e che, per la determinazione dei valori limite, si applicano i criteri della norma EN ISO 4259:2006, con particolare riferimento all’arrotondamento e all’interpretazione dei risultati di singole misurazioni.
Recepimento e applicazione nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro 12 mesi dalla pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, e applicarle entro lo stesso termine di 12 mesi. Tali disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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