Sentenza del 12/10/2022 n. 4428 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Finanza locale - IRAP - Complesso immobiliare - Preliminare compravendita - Fissazione corrispettivo compravendita - Acquirente/locatario - Canoni locazioni futuri - Mancato rispetto periodo disdetta - Non rileva - Atto compravendita - Accordo transattivo - Canone locazioni futuri - Corrispettivo compravendita - Legittima decurtazione - Contribuente/venditore - Sopravvenienza passiva - Avvenuta contabilizzazione - Rileva - Base imponibile IRAP - Erronea omessa deduzione - Maggiore IRAP corrisposta - Contribuente/venditore - Richiesta rimborso IRAP - Ente impositore - Sopravvenienza passiva - Perdita su crediti - Illegittima riqualificazione - Rileva - Pregressa insorgenza credito - Esclusione - Minor introito - Sussiste - Deducibilità IRAP - Sussiste - Legittimità rimborso IRAP - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione della determinazione della base imponibile IRAP relativa alla cessione di un complesso immobiliare. Nel preliminare di compravendita era stato pattuito un corrispettivo compravendita comprensivo di una quantificazione collegata ai canoni di locazione futuri; in sede di rogito l'acquirente/locatario ha corrisposto un importo inferiore in conseguenza del mancato rispetto del periodo di disdetta e dei canoni futuri non incassati. Il venditore ha contabilizzato la sopravvenienza passiva ed ha omesso di considerare tale minor introito nella determinazione della base imponibile IRAP, chiedendo poi il rimborso della maggiore IRAP versata dopo il disconoscimento operato dall'ente impositore che aveva riqualificato la posta come perdita su crediti non deducibile.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la riduzione del corrispettivo effettivamente incassato rispetto a quello pattuito nel preliminare e riferito ai canoni di locazione futuri non costituisce perdita su crediti ai fini IRAP, poiché il credito relativo ai canoni futuri non era formalmente sorto. La sopravvenienza passiva contabilizzata a seguito dell'accordo transattivo rileva come minor introito. Pertanto l'omessa deduzione di tale minor introito nella determinazione della base imponibile IRAP ha determinato un maggior tributo illegittimo e al venditore/contribuente spetta il rimborso della maggiore IRAP corrisposta.
Norme richiamate
d.lgs. 546/92, art. 58, comma 2
Norma processuale che, nel contesto della controversia tributaria, è richiamata in relazione alle modalità di impugnazione e agli effetti della pronuncia sulla posizione tributaria (conseguente ristoro/rimborso dell'importo indebitamente versato a seguito di accertamento giudizialmente annullato o modificato). Nel merito sostanziale, la decisione si fonda sui principi contabili e fiscali relativi al trattamento della sopravvenienza passiva quale minor introito ai fini IRAP.
Massime di principio
- Quando in una cessione di azienda o di complesso immobiliare il corrispettivo finale incassato è inferiore rispetto a quanto previsto in un preliminare a causa di adeguamenti riferiti a canoni futuri non maturati, va verificato se il credito controverso era già formalmente sorto: se non lo era, la differenza può costituire una sopravvenienza passiva e non una perdita su crediti.
- La sopravvenienza passiva contabilizzata in presenza di un accordo transattivo con l'acquirente deve essere trattata come minor introito nella determinazione della base imponibile IRAP e, se omessa, può legittimare la richiesta di rimborso delle imposte disproportionatamente versate.
- La qualificazione fiscale dipende dal fatto storico-contabile: perdite su crediti sono deducibili o meno in funzione dell'esistenza e della esigibilità del credito al momento del fenomeno; poste negoziali risolutive o transattive che producono una sopravvenienza vanno documentate e rilevate contabilmente per poter incidere sulla base imponibile.
- Per ottenere il rimborso IRAP il contribuente deve dimostrare la contabilizzazione della sopravvenienza passiva e l'effetto di minor introito sulla determinazione della base imponibile; la presenza di un accordo transattivo scritto e la documentazione degli importi sono elementi decisivi.
- In casi analoghi l'Amministrazione non può riqualificare automaticamente in perdita su crediti quanto costituisce una rettifica negoziale del corrispettivo non riferibile a un credito già sorto; l'analisi temporale e la natura del rapporto obbligatorio sono fondamentali per la corretta qualificazione fiscale.
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