Cassazione Civile, Ordinanza n. 33148/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata in liquidazione, pronunciata dal Tribunale su istanza della Procura della Repubblica per ritenuta sussistenza dei presupposti soggettivi, dimensionali e dello stato di insolvenza. La società ha proposto reclamo ex art. 18 l. fall., sostenendo, tra l’altro, che non vi fosse prova del superamento delle soglie di fallibilità, che i ruoli/estratti esattoriali non fossero idonei a dimostrare l’ammontare dei debiti erariali e che lo stato di insolvenza non potesse desumersi dagli atti prodotti. La Corte d’appello ha rigettato il reclamo, rilevando anche che i precedenti rigetti di analoghe istanze di fallimento non producevano giudicato. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 1, 5 e 15 l. fall. e dell’art. 2697 c.c., oltre a vizi motivazionali, sostenendo: (1) che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto generiche le contestazioni sui debiti erariali e avrebbe trascurato che, contestata la notifica o la prescrizione delle cartelle, l’onere della prova si sposterebbe sul creditore; (2) che sarebbe stato violato l’onere della prova sul mancato superamento delle soglie di fallibilità, essendo emerso dagli atti il contrario, e che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente pronunciato sulle eccezioni formulate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili. Ha ritenuto, quanto al primo, che le censure fossero formulate in modo non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva fondato il rigetto anche sull’inattendibilità dei bilanci e sulla mancata prova, da parte del debitore, non solo dell’insufficiente indebitamento ma anche del mancato superamento delle soglie relative ad attivo patrimoniale e ricavi lordi. Ha inoltre osservato che la doglianza sullo stato di insolvenza mirava in realtà a un nuovo esame del merito, precluso in sede di legittimità, e che il richiamo ai precedenti rigetti di istanze di fallimento non poteva valere in termini di giudicato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata, non anche quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; nel caso concreto, la censura riguardava proprio l’apprezzamento del materiale probatorio in ordine al superamento delle soglie di fallibilità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato, con atto dovuto dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l. fall.
reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
Viene richiamato come rimedio utilizzato dalla società per contestare la dichiarazione di fallimento.
art. 15, comma 9, l. fall.
esposizione debitoria minima
Ai fini del computo della soglia minima rilevano anche passività tributarie portate da avviso di accertamento conosciuto dal destinatario, indipendentemente dall'iscrizione a ruolo e dalla trasmissione all'agente della riscossione.
art. 1 l. fall.
Il debitore che contesta la fallibilità deve provare il mancato superamento non solo della soglia di indebitamento, ma anche di quelle relative ad attivo patrimoniale e ricavi lordi.
art. 5 l. fall.
La doglianza che mira a ottenere una diversa valutazione degli elementi istruttori sullo stato di insolvenza è un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice distribuisce l'onere probatorio in modo errato; non quando si contesta la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
art. 360 c.p.c.
I motivi formalmente incardinati sulla violazione di legge e sul vizio motivazionale sono inammissibili se in realtà richiedono una nuova valutazione del merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta l'apprezzamento, la sufficienza o l'attendibilità delle prove esaminate dal giudice di merito.
- In materia di fallimento, il debitore che contesta il superamento delle soglie di fallibilità deve dimostrare non solo l'entità dell'indebitamento, ma anche la mancata oltrepassazione degli ulteriori parametri normativi relativi ad attivo patrimoniale e ricavi lordi.
- Le doglianze che mirano a rimettere in discussione la valutazione dello stato di insolvenza, attraverso la rilettura degli atti e delle risultanze istruttorie, non sono ammissibili in sede di legittimità.
- I provvedimenti di rigetto dell'istanza di fallimento, anche se confermati in reclamo, non producono giudicato e non possono essere invocati come vincolo decisorio in un diverso procedimento promosso contro il medesimo soggetto.
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