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Ordinanza

Ordinanza n. 1532/2026 - Roma, Sezione 2Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dal Ministero del Turismo nel procedimento iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 24 febbraio 2025 e non concluso entro il termine del 26 marzo 2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7 febbraio 2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del preavviso di rigetto del 7 novembre 2025, nonché del rigetto del riconoscimento di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 9 dicembre 2025, nonché di ogni atto prodromico, precedente, successivo e contestuale eventualmente non ancora conosciuto dalle parti.

Giustizia amministrativa202513198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: preavviso di rigetto del 7 novembre 2025 e provvedimento definitivo del 9 dicembre 2025 di rigetto del riconoscimento della qualifica di guida turistica e/o accompagnatore turistico; inizialmente, anche il silenzio serbato sull’istanza del 24 febbraio 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha inizialmente agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero del Turismo sull’istanza presentata il 24 febbraio 2025, non definita entro il 26 marzo 2025. Con motivi aggiunti ha poi impugnato il preavviso di rigetto del 7 novembre 2025 e il successivo provvedimento definitivo del 9 dicembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato, in via cautelare, che non risultava depositata documentazione comprovante il possesso del requisito previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. 206/2007, in particolare lo svolgimento in Germania, per almeno un anno, dell’attività di guida turistica, in un contesto nel quale tale professione non risulta regolamentata. La ricorrente ha inoltre dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’azione avverso il silenzio.

La decisione

Il TAR ha preso atto del venir meno del silenzio a seguito dell’adozione del provvedimento definitivo impugnato con motivi aggiunti e della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse sull’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. Ha quindi disposto la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. e la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio fissata per l’esame dell’azione avverso il silenzio. Quanto alla domanda cautelare proposta contro il diniego, l’ha respinta per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Il fumus è stato escluso perché, allo stato degli atti e salva ogni diversa valutazione nel merito, non risultava provato il requisito dell’esercizio in Germania per almeno un anno previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. 206/2007. Il periculum è stato ritenuto insussistente in ragione della natura meramente pretensiva dell’interesse azionato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 206/2007

    In sede cautelare, il giudice ha ritenuto non comprovato il requisito relativo all’esercizio in Germania, per almeno un anno, dell’attività di guida turistica, in un ordinamento nel quale la professione non risulta regolamentata.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    L’adozione del provvedimento definitivo dopo la formazione del silenzio e la dichiarazione della ricorrente hanno determinato il venir meno dell’interesse alla domanda contro il silenzio.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    La sopravvenienza del provvedimento definitivo impugnato con motivi aggiunti ha giustificato la conversione del rito da camerale a ordinario.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, entrambi ritenuti insussistenti.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione dell’azione avverso il silenzio, l’amministrazione adotta il provvedimento definitivo oggetto di motivi aggiunti, viene meno l’inerzia e l’interesse alla domanda contro il silenzio; il giudice può quindi convertire il rito da camerale a ordinario e disporre la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio fissata per l’esame dell’azione sul silenzio.
  • In sede cautelare, il requisito professionale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. 206/2007 deve risultare adeguatamente documentato; in mancanza della prova dello svolgimento dell’attività professionale richiesta per almeno un anno nello Stato membro interessato, difetta il fumus boni iuris della domanda di riconoscimento.
  • La natura pretensiva dell’interesse azionato non determina, di per sé, il periculum in mora: il pericolo cautelare deve essere concretamente dimostrato e può essere ritenuto insussistente quando non emergano pregiudizi gravi e irreparabili derivanti dall’attesa della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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