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Sentenza

Sentenza n. 656/2026 - Bari, Sezione 1

quanto al ricorso introduttivo: per l'accertamento e la declaratoria della natura giuridica pubblica della “Cassa di Previdenza Sovvenzione ed Assistenza” quale esercente il pubblico servizio di previdenza, sovvenzioni e assistenza nei confronti degli iscritti dipendenti del Comune di Bari sotto il controllo e la vigilanza di quest’ultimo Ente territoriale. quanto ai motivi aggiunti: per la declaratoria di nullità della Delibera di Giunta comunale di Bari n. n. 113 del 07.02.2023.

Giustizia amministrativa202100639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: natura privata della Cassa affermata con deliberazione della Giunta comunale di Bari n. 113 del 7 febbraio 2023

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ente locale e Cassa)

La controversia

Alcuni dipendenti ed ex dipendenti del Comune di Bari, iscritti alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i Dipendenti del Comune, hanno chiesto in via principale l'accertamento, con efficacia di giudicato, della natura pubblicistica della Cassa, quale ente esercente un pubblico servizio di previdenza, sovvenzione e assistenza, sottoposto al controllo e alla vigilanza del Comune. La qualificazione pubblicistica era invocata anche al fine di ritenere applicabile alla situazione di dissesto finanziario della Cassa la disciplina del dissesto degli enti locali, anziché la procedura di liquidazione del patrimonio già avviata ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 3/2012. Con motivi aggiunti, alcuni ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di nullità per carenza assoluta di attribuzione della deliberazione della Giunta comunale di Bari n. 113 del 7 febbraio 2023, con cui il Comune, in esecuzione di precedenti pronunce sull'obbligo di provvedere, aveva qualificato la Cassa come ente privato. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, l'inammissibilità del ricorso collettivo e per difetto di interesse, la violazione del ne bis in idem, nonché, quanto ai motivi aggiunti, tardività e preclusioni derivanti dal giudicato formatosi nel giudizio di ottemperanza. Il TAR ha esaminato e accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, senza pronunciarsi sul merito delle ulteriori questioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario competente per territorio, presso il quale il giudizio può essere riproposto nei termini perentori di legge. La domanda principale mirava ad accertare direttamente, con efficacia di giudicato, lo stato e la capacità della Cassa, ossia la sua natura giuridica pubblica o privata. Ai sensi dell'art. 8 c.p.a., il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente di questioni relative a diritti solo quando ciò sia necessario per decidere una domanda rientrante nella sua giurisdizione e senza efficacia di giudicato; non può invece decidere in via principale e con efficacia di giudicato questioni riservate al giudice ordinario, tra cui quelle concernenti lo stato e la capacità delle persone. Il TAR ha richiamato anche l'indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui il riconoscimento della natura pubblica o privata di un ente costituisce accertamento di un diritto garantito dalla Costituzione. La pendenza di un giudizio per revocazione avverso una pronuncia della Cassazione non ha inciso sulla giurisdizione e non ha giustificato la sospensione ex art. 295 c.p.c. Le spese sono state compensate per la definizione in rito e per la natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 8 c.p.a.

    “Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.”

    La cognizione del giudice amministrativo sulle questioni relative a diritti è meramente incidentale e priva di efficacia di giudicato quando la domanda principale rientra nella sua giurisdizione; restano riservate al giudice ordinario le questioni principali concernenti lo stato e la capacità delle persone.

  • art. 295 c.p.c.

    La richiesta di sospensione del giudizio amministrativo in ragione della pendenza di un procedimento per revocazione è stata respinta, poiché la pendenza del procedimento non incideva sulla rilevata carenza di giurisdizione.

  • art. 14-ter legge n. 3/2012

    La norma è richiamata quale base della procedura di liquidazione del patrimonio già avviata nei confronti della Cassa; il TAR non ne ha esaminato la concreta applicabilità.

Massime di principio

  • Quando la domanda proposta davanti al giudice amministrativo mira ad accertare in via principale e con efficacia di giudicato lo stato, la capacità o la natura giuridica di un ente, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, salvo che una specifica disposizione attribuisca la materia alla giurisdizione esclusiva amministrativa.
  • L'art. 8 c.p.a. consente al giudice amministrativo di esaminare questioni relative a diritti soltanto in via pregiudiziale o incidentale, senza efficacia di giudicato, quando la loro soluzione sia necessaria per decidere una domanda principale rientrante nella giurisdizione amministrativa; tale disposizione non consente di trasformare una domanda di accertamento riservata al giudice ordinario in una questione incidentale.
  • La pendenza di un giudizio di revocazione davanti alla Corte di cassazione non modifica il riparto di giurisdizione e non impone la sospensione del giudizio amministrativo quando il giudice amministrativo deve comunque dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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