Sentenza n. 2841/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento - del silenzio inadempimento serbato sulla richiesta di convocazione di “…una commissione di Unita di Valutazione Integrata a favore del minore…” avanzata dal Settore IV e Servizi Diretti del Comune di Casoria con nota prot. -OMISSIS- ai fini di un monitoraggio/confronto in ordine al progetto individuale ex art. 14 L. 328/2000 predisposto in attuazione della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, sez. IX^, n. -OMISSIS-; - di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo. e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato sulla ridetta istanza di convocazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio e mancata esecuzione della sentenza che imponeva di concludere il procedimento relativo alla convocazione di una Commissione di Unità di Valutazione Integrata
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore del beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della precedente sentenza della Sezione, che aveva dichiarato illegittimo il silenzio serbato sulla richiesta di convocazione di una Commissione di Unità di Valutazione Integrata, finalizzata al monitoraggio e al confronto sul progetto individuale predisposto ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000 in favore del minore. La precedente pronuncia aveva imposto alle amministrazioni di adottare un atto conclusivo, espresso e motivato, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione. Decorso inutilmente il termine, la ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia, rilevando che, quanto al trattamento dei comportamenti disfunzionali, l’ASL si era limitata a interlocuzioni e richieste di incontri, senza adottare alcuna determinazione concreta, e che la richiesta relativa alla fornitura di un apparecchio ortodontico era rimasta priva di riscontro.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di esecuzione. Ha rilevato che l’ASL Napoli 2 Nord non aveva dato piena esecuzione alla precedente sentenza: le attività indicate nella PEC del 18 marzo 2026 costituivano meri passaggi interlocutori e non un provvedimento conclusivo concreto, mentre nulla era stato rappresentato in ordine alla richiesta di apparecchio ortodontico. È stato quindi nominato quale commissario ad acta il Direttore sanitario dell’ASL di Latina, con facoltà di delegare un funzionario tecnicamente competente, assegnandogli trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per compiere tutti gli atti necessari all’ottemperanza, comprese eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’amministrazione inadempiente. Il munus commissariale è stato qualificato come obbligatorio e non rifiutabile. Le spese sono state poste a carico dell’ASL Napoli 2 Nord, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge; sono state compensate nei rapporti con il Comune di Casoria.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
La disposizione costituisce il riferimento normativo del progetto individuale socio-sanitario oggetto dell’attività di monitoraggio e confronto richiesta alla Commissione di Unità di Valutazione Integrata.
art. 114 c.p.a.
La pronuncia è resa nell’ambito dell’azione di esecuzione e ottemperanza della precedente sentenza, con nomina del commissario ad acta.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle ulteriori spese di adempimento.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Il termine per la presentazione della parcella del commissario decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, a pena di decadenza.
Regolamento (UE) 2016/679
Giustifica l’oscuramento dei dati personali e sanitari delle parti e delle persone citate nel provvedimento.
Massime di principio
- L’amministrazione non adempie a una sentenza che impone la conclusione di un procedimento quando si limita a svolgere interlocuzioni, richieste di incontri o attività preparatorie senza adottare, entro il termine assegnato, un atto conclusivo espresso e motivato.
- In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una sentenza amministrativa, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per compiere tutti gli atti necessari alla piena esecuzione, anche quelli organizzativi o finanziari connessi.
- Il munus del commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Quando il giudice pone le spese di ottemperanza a carico dell’amministrazione inadempiente, il commissario ad acta può compiere gli atti necessari all’esecuzione con costi a carico della medesima amministrazione.
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