Cassazione Penale, Sentenza n. 13608/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione, contraddittorieta e manifesta illogicita della sentenza di merito in ordine all'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il ricorrente ha contestato che la vendita della nuda proprieta dell'appartamento alla madre, con riserva del diritto di abitazione e pagamento mediante accollo di quote di mutui, non avrebbe effettivamente leso la massa dei creditori: in quanto il prezzo sarebbe stato adeguato al valore della nuda proprieta, i creditori avrebbero potuto esperire azioni revocatorie o soddisfarsi con altri beni, non sarebbe sussistito un pericolo concreto; inoltre la vendita sarebbe intervenuta in un periodo in cui l'impresa non era ancora manifestamente insolvente e le cause del dissesto sarebbero attribuibili a condotte fraudolente di fornitori, quindi non vi sarebbe nesso causale tra la vendita e il fallimento.
La decisione
Il ricorso e stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito: il trasferimento della nuda proprieta alla madre con accollo delle quote dei mutui ha determinato un ingiustificato distacco di beni dal patrimonio dell'imprenditore e un depauperamento idoneo a ledere l'interesse dei creditori. La Corte ha richiamato principi consolidati di giurisprudenza secondo cui la distrazione si perfeziona con il distacco dal patrimonio e il reato si considera consumato con la dichiarazione di fallimento; il recupero successivo del bene o la possibilità di azione revocatoria non escludono la responsabilita penale. E stato inoltre rigettato il rilievo sulla quantificazione del valore del bene, ritenuto irrilevante rispetto all'integrazione dell'elemento materiale del reato. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali; la richiesta di liquidazione delle spese a fronte dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non e stata accolta perche la liquidazione e di competenza del giudice di rinvio ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2740 cod. civ.
Richiamato per indicare il principio che limita la liberta di disposizione del debitore quando i beni sono destinati a garanzia dei creditori: la cessione di beni aziendali in modo da sottrarli ai creditori integra l'elemento materiale della bancarotta.
art. 216 legge fallimentare
Richiamato nella motivazione per spiegare che la tutela normativa considera non solo il danno effettivo ma anche il pericolo concreto che la condotta determini pregiudizio per i creditori; la norma e stata interpretata nel senso che la mera idoneita della condotta a causare danno e rilevante.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Citato per richiedere l'inserimento nel ricorso del motivo dettagliato; non riguarda il merito ma la formalita dell'impugnazione.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
"per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato"
Applicato per motivare il diniego di liquidazione delle spese da parte della Corte di Cassazione, in quanto tale liquidazione spetta al giudice di rinvio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime citate)
La Corte ha richiamato precedenti secondo cui la sottrazione di beni si perfeziona con il distacco dal patrimonio, il reato si perfeziona con la dichiarazione di fallimento, e il recupero successivo o la possibilita di azioni revocatorie non incidono sull'integrazione dell'elemento materiale della bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Massime di principio
- La cessione di beni aziendali che comporti un effettivo distacco dal patrimonio dell'imprenditore, anche se formale (es. cessione della nuda proprieta con riserva di uso), puo integrare la bancarotta fraudolenta se e idonea a ledere l'integrita della garanzia per i creditori.
- L'esistenza di un 'correttivo' civilistico come l'accollamento di mutui non esclude automaticamente la responsabilita penale se il debito rimane a carico dell'impresa o il trasferimento sottrae effettivamente la possibilita di soddisfare i creditori.
- Non e necessario provare un danno concreto ai creditori: e sufficiente la mera pericolosita o l'idoneita della condotta a provocare pregiudizio alla massa dei creditori.
- Il recupero successivo del bene (azione revocatoria, restituzione, vendita da parte del curatore) non annulla la consumazione del reato penale, che si considera perfezionato con la dichiarazione di fallimento.
- La valutazione del nesso causale tra condotta e fallimento non richiede che la condotta sia l'unica o principale causa del dissesto: conta la prevedibile idoneita della condotta a compromettere la posizione dei creditori.
- In fase di impugnazione e importante confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito; riproporre argomentazioni gia valutate senza affrontare le ragioni dei giudici di merito e spesso inefficace.
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