Ordinanza n. 231/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso per l'ottemperanza di un'ordinanza definitiva del Magistrato di Sorveglianza, confermata dal Tribunale di Sorveglianza
Esito
La controversia
La persona fisica ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza di un'ordinanza emessa nel 2019 dal Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 35-ter dell'ordinamento penitenziario, confermata nel 2020 dal Tribunale di Sorveglianza, notificata e non impugnata, quindi divenuta definitiva. Il TAR ha rilevato d'ufficio una possibile causa di irricevibilità del ricorso amministrativo, poiché il deposito potrebbe essere avvenuto oltre il termine dimidiato di quindici giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie limitate a tale questione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio sull'ottemperanza. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti la sola questione della possibile irricevibilità per tardivo deposito del ricorso, assegnando dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie. Ha fissato la camera di consiglio per il prosieguo al 24 giugno 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente, richiamando l'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e l'art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679.
Norme richiamate
art. 35-ter l. 354/1975
La disposizione è indicata quale base normativa dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di cui si chiede l'ottemperanza; il TAR non ne interpreta il contenuto.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Il termine di deposito previsto dalla norma, coordinato con il rito camerale di cui all'art. 87, comma 3, c.p.a., è stato ritenuto potenzialmente dimidiato a quindici giorni.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il rito camerale comporta, secondo la possibile ricostruzione prospettata dal Collegio, il dimezzamento del termine di deposito del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È la base processuale dell'assegnazione alle parti di un termine per controdedurre su una questione rilevata d'ufficio, prima della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento del potere di oscuramento dei dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile causa di irricevibilità del ricorso, deve instaurare il contraddittorio sulla questione assegnando alle parti un termine per presentare memorie prima di definire il giudizio.
- Nel rito camerale, il termine ordinario per il deposito del ricorso può risultare dimezzato in forza del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.; la tempestività del deposito deve pertanto essere verificata anche d'ufficio.
- La rilevazione di una possibile tardività del deposito, accompagnata dall'assegnazione di un termine per il contraddittorio e dal rinvio della camera di consiglio, non definisce il giudizio e ha natura interlocutoria.
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