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Sentenza

Sentenza del 28/11/2018 n. 2108 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irap - Sussistenza dell'autonoma organizzazione - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze che aveva respinto le sue istanze di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2008 e 2009. La controversia riguardava la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. L'Agenzia sosteneva che i costi sostenuti per locali, dipendente e compensi a terzi dimostrassero l'impiego di significativi elementi di capitale e lavoro. Il contribuente contestava tale valutazione, sostenendo che l'attività derivasse principalmente dal proprio lavoro personale e dalle proprie capacità professionali, in assenza di una struttura organizzativa autonoma rilevante.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente, riformando la sentenza di primo grado e riconoscendo il diritto al rimborso dell'IRAP versata, pari a 5.541,50 euro per il 2008 e 7.424,45 euro per il 2009. Il giudice ha ritenuto che l'attività fosse il risultato prevalente dell'impegno personale, delle capacità professionali e intellettuali e dell'affidamento della clientela, senza elementi significativi di organizzazione di capitale o lavoro altrui. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Articolo 2 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

    nell'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi

    L'IRAP richiede non solo l'esercizio abituale di un'attività professionale, ma anche che tale attività sia autonomamente organizzata. L'assenza di una organizzazione autonoma esclude il presupposto impositivo.

  • Articolo 3, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

    gli esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, comma primo, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

    I professionisti rientrano tra i potenziali soggetti passivi dell'IRAP, ma l'assoggettamento concreto dipende dalla sussistenza dell'autonoma organizzazione prevista dall'articolo 2.

  • Articolo 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La disposizione individua la categoria dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni alla quale il contribuente appartiene.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 21 maggio 2001

    è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui

    La Corte ha chiarito che l'IRAP può applicarsi ai professionisti solo quando l'attività sia autonomamente organizzata; il semplice esercizio abituale di una professione non è sufficiente.

  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 78/E del 25 marzo 2009

    È stata richiamata dall'Agenzia per sostenere l'assoggettabilità all'IRAP dell'attività del professionista, ma il giudice non ha ritenuto dimostrata, nel caso concreto, una organizzazione autonoma significativa.

  • Cassazione n. 23350/2017

    È richiamata a sostegno del principio secondo cui l'attività professionale fondata prevalentemente sull'impegno personale, senza significativi mezzi organizzativi o lavoro altrui, non integra il presupposto dell'IRAP.

Massime di principio

  • Il professionista è soggetto potenziale dell'IRAP, ma l'imposta è dovuta solo se l'attività è autonomamente organizzata.
  • La sola abitualità dell'attività, l'iscrizione a un albo professionale o il conseguimento di redditi professionali non dimostrano automaticamente l'esistenza dell'autonoma organizzazione.
  • Occorre valutare in concreto l'impiego di capitali, beni strumentali, dipendenti e collaboratori, verificando se tali elementi eccedano il minimo normalmente necessario per svolgere personalmente l'attività.
  • Se il reddito deriva principalmente dalle capacità personali, intellettuali e professionali del contribuente e dall'affidamento della clientela, in assenza di una struttura organizzativa significativa, il presupposto IRAP può essere escluso.
  • La presenza di un dipendente, di collaboratori, di locali o di compensi a terzi non comporta automaticamente l'assoggettamento all'IRAP: questi elementi devono essere valutati per consistenza, funzione e incidenza effettiva sull'organizzazione.
  • In caso di richiesta di rimborso, il contribuente deve documentare adeguatamente l'assenza di una struttura autonoma rilevante e dimostrare che i costi sostenuti non hanno creato un'organizzazione eccedente il mero supporto all'attività personale.

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