Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3373/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza n. 5313/2024 pubblicata in data 27 novembre 2024 dal Tribunale di Milano, Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202503795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 5313/2024, nella parte relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 5313/2024, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero ad attribuirle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. La ricorrente ha depositato copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 5 maggio 2025. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero. L’Amministrazione si è costituita con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’andamento della procedura. Le spese del giudizio civile, distratte in favore dei difensori antistatari, sono state escluse dall’oggetto dell’ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ritualmente comprovati il titolo giudiziale da eseguire, il suo passaggio in giudicato e la notificazione, rilevando che il ricorso era stato proposto nel rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, l’inadempimento ministeriale è risultato incontestato e il credito era certo sia nell’an sia nel quantum. Il Ministero è stato quindi ordinato a rilasciare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e ad accreditarvi complessivamente 1.000 euro. Per l’ulteriore inosservanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte della ricorrente. L’incarico commissariale non comporta compenso, in quanto connesso ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Prevede l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, attribuita nel caso concreto per 500 euro per ciascun anno scolastico.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Impone il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto tale termine rispettato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini della procedibilità dell’azione, la produzione del titolo giudiziale, dell’attestazione del suo passaggio in giudicato e della prova della notificazione, purché sia rispettato il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce elementi sull’esecuzione del titolo, il giudice può ritenere comprovata la mancata ottemperanza, soprattutto se l’an e il quantum dell’obbligazione risultano già determinati dal giudicato.
  • In presenza di un giudicato civile che impone a una pubblica amministrazione un’obbligazione specifica e quantitativamente determinata, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine preciso, indicando puntualmente le modalità esecutive.
  • Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata all’ulteriore inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato; l’incarico può essere attribuito a un organo amministrativo individuato per competenza istituzionale, con facoltà di delega interna.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.