Sentenza del 03/06/2019 n. 6535 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Massima n. 254/2019 - RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Impugnabilità per invalidità della notifica - Necessità della notifica di un ulteriore atto dell'amministrazione finanziaria - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato tre cartelle di pagamento e i relativi estratti di ruolo, sostenendo di averne avuto conoscenza soltanto recandosi presso gli uffici dell'agente della riscossione. Ha dedotto l'omessa o invalida notificazione delle cartelle e la prescrizione triennale delle pretese relative alle tasse automobilistiche degli anni 2004, 2009 e 2010. In via preliminare, la Commissione ha ritenuto ammissibile l'impugnazione proposta direttamente sulla base dell'estratto di ruolo, senza necessità di attendere la notificazione di un ulteriore atto.
La decisione
Il ricorso è stato respinto con riferimento alle cartelle impugnate, poiché l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prodotto la documentazione attestante la regolare notificazione delle cartelle. Per la cartella relativa alla tassa automobilistica del 2004, di importo inferiore a 1.000 euro, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto il debito residuo era stato annullato per effetto della legge n. 136/2018. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 200 euro.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
La mancata notifica degli atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
La disposizione non esclude che il contribuente possa impugnare immediatamente una cartella conosciuta tramite estratto di ruolo quando la relativa notificazione sia omessa o invalida; non è necessario attendere la notificazione di un ulteriore atto.
Art. 1334 c.c.
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
La notificazione è considerata una condizione di efficacia dell'atto, non un elemento costitutivo. Il vizio della notificazione può risultare irrilevante se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e il contribuente lo ha conosciuto tempestivamente.
Legge n. 136/2018
Ha previsto l'annullamento dei debiti residui di importo inferiore a 1.000 euro rientranti nell'ambito applicativo della disciplina; nel caso concreto ha determinato la cessazione della materia del contendere per una delle cartelle.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 19704/2015
Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
La conoscenza legale della pretesa tramite estratto di ruolo consente l'impugnazione immediata della cartella non validamente notificata, garantendo l'accesso alla tutela giurisdizionale senza imporre l'attesa di un successivo atto.
Massime di principio
- Un contribuente può impugnare direttamente una cartella di pagamento conosciuta tramite estratto di ruolo quando deduce l'omessa o invalida notificazione, senza dover attendere un ulteriore atto dell'amministrazione o dell'agente della riscossione.
- La possibilità di impugnare l'estratto di ruolo non implica automaticamente l'accoglimento del ricorso: l'agente della riscossione può dimostrare la regolare notificazione della cartella mediante relate e documentazione idonea.
- Quando la notifica risulta valida, le contestazioni fondate esclusivamente sull'omessa conoscenza della cartella vengono normalmente respinte; occorre allora dimostrare specifici vizi della pretesa, come prescrizione, decadenza o errori nel calcolo.
- La prescrizione deve essere verificata considerando la data di notifica della cartella e gli eventuali successivi atti interruttivi; la mera affermazione del decorso del termine non è sufficiente.
- Se il debito viene annullato per effetto di una disposizione normativa sopravvenuta, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere invece di decidere nel merito della relativa pretesa.
- La parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese processuali, anche quando una delle posizioni debitorie venga estinta per legge.
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