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Ordinanza

Ordinanza n. 1512/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 705/2024 pubblicata il 11/04/2024 RG n. 3891/2023 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202512137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ottemperanza della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 705/2024, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Frosinone. Il TAR adito ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., quando l'azione di ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. È stata inoltre considerata la ripartizione interna della competenza tra la sede centrale del TAR e la sezione staccata, prevista dall'art. 47 c.p.a.

La decisione

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata del TAR Lazio con sede in Latina, ritenuta territorialmente competente in via inderogabile perché il giudice che ha emesso la sentenza da ottemperare, il Tribunale di Frosinone, ricade nella relativa circoscrizione. Il giudizio potrà essere riassunto davanti alla sede competente nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. La decisione sulle spese di lite è stata rimessa al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    La competenza per il giudizio di ottemperanza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

  • art. 47 c.p.a.

    La ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e la sezione staccata determina, nel caso concreto, la competenza della sezione staccata di Latina del TAR Lazio.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La riassunzione davanti al giudice indicato come competente deve avvenire entro i termini previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la sentenza.
  • Quando la circoscrizione del giudice ordinario ricade nell'ambito territoriale di una sezione staccata del TAR, la controversia appartiene alla competenza territoriale inderogabile di tale sezione, anziché alla sede centrale del medesimo TAR.
  • La dichiarazione di incompetenza del TAR adito consente la riassunzione del giudizio davanti alla sede competente entro i termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; la regolazione delle spese spetta al giudice davanti al quale il processo viene riassunto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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