Ordinanza n. 2117/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. II, n. 978/2026, relativa all’annullamento in autotutela di una SCIA in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il privato ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Campania che non gli aveva accordato la tutela richiesta in relazione all’annullamento in autotutela di una SCIA in sanatoria. La controversia riguarda il prospettato cambio di destinazione d’uso senza opere di alcuni manufatti, indicati nella relazione tecnica asseverata allegata alla SCIA come pertinenze di una piscina a uso residenziale, mentre dal verbale di sopralluogo del 6 febbraio 2026 risultavano pertinenze di tettoie verandate adibite a ristorazione ed eventi. L’appellante contestava quindi, in sede cautelare, i presupposti dell’annullamento in autotutela, la valutazione dell’interesse pubblico e il contemperamento con l’affidamento del privato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare per assenza di profili di fondatezza. Ha ritenuto plausibile che vi fosse stata una non fedele rappresentazione dello stato di fatto, poiché i bagni e la cucina, già locali tecnici, erano stati indicati nella relazione asseverata come pertinenze della piscina residenziale, mentre il sopralluogo li aveva ricondotti alle tettoie verandate destinate a ristorazione ed eventi. Ha inoltre considerato adeguatamente motivato l’interesse pubblico all’annullamento in autotutela, correlato alla rilevante trasformazione urbanistico-edilizia realizzata. La necessità di bilanciare gli interessi è stata ritenuta fortemente attenuata dalla rappresentazione non veritiera, inidonea a generare affidamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato; l’appello è stato esaminato e respinto per la ritenuta insussistenza di profili di fondatezza.
Massime di principio
- La non fedele rappresentazione dello stato di fatto contenuta nella documentazione posta a fondamento di una SCIA in sanatoria può giustificare l’annullamento in autotutela del titolo, quando incida sulla qualificazione urbanistico-edilizia degli interventi rappresentati.
- In presenza di una rilevante trasformazione urbanistico-edilizia, l’interesse pubblico all’annullamento in autotutela può ritenersi adeguatamente motivato in relazione alla necessità di ripristinare la corretta disciplina urbanistica.
- La rappresentazione non veritiera dello stato di fatto attenua fortemente l’esigenza di bilanciare l’interesse del privato con l’interesse pubblico e, in linea di principio, non è idonea a generare un affidamento tutelabile sulla stabilità del titolo.
- Nel giudizio cautelare d’appello, la plausibile emersione di una falsa o non fedele rappresentazione dei fatti e la conseguente debolezza dell’affidamento privato possono escludere la fondatezza della domanda cautelare contro l’annullamento in autotutela.
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