Sentenza n. 6/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, n. 33/2025 del 17.03.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 73/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Isernia, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto alla docente il beneficio della carta del docente per complessivi euro 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Isernia n. 33/2025, notificata all'Amministrazione mediante copia conforme trasmessa via PEC, e la persistente inottemperanza del Ministero. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente precaria, che aveva svolto supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto, a beneficiare della carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando l'Amministrazione all'accredito complessivo di euro 1.500,00. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L'Amministrazione si è costituita con atto di mera forma e non ha documentato l'avvenuto adempimento. Il riferimento contenuto nel ricorso a interessi o rivalutazione è stato ritenuto un refuso, poiché il titolo esecutivo non aveva riconosciuto tali somme.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, attestato dal Tribunale di Isernia, la sua notificazione all'Amministrazione e la persistente mancata esecuzione. Ha precisato che, a seguito della modifica dell'art. 475 c.p.c., per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all'originale. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario del lavoro rientra tra i titoli suscettibili di attuazione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Ministero è stato ordinato a mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente, o altro strumento equipollente, per i tre anni scolastici indicati, per l'importo complessivo di euro 1.500,00, senza interessi o rivalutazione, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. È stato nominato, per il caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta individuato nel Direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su istanza della ricorrente e con ulteriori 40 giorni per provvedere. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 550,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento degli obblighi dell'Amministrazione derivanti da giudicati formatisi sulle sentenze del giudice ordinario.
art. 475 c.p.c.
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria [...] devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti
Dopo le modifiche richiamate dal giudice, la copia conforme del titolo è sufficiente per procedere all'esecuzione; non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 474 c.p.c.
È richiamato quale disposizione alla quale l'art. 475 c.p.c. collega l'efficacia del provvedimento come titolo per l'esecuzione forzata.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha introdotto, secondo quanto rilevato dal TAR, le modifiche all'art. 475 c.p.c. sulla forma del titolo esecutivo giudiziale.
legge 29 dicembre 2022, n. 197
Ha modificato le disposizioni del d.lgs. n. 149/2022 richiamate in relazione alla nuova disciplina della copia conforme del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'adempimento degli obblighi di conformazione derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, compreso il giudice del lavoro, quando l'obbligato è una pubblica amministrazione.
- Per l'ammissibilità dell'ottemperanza occorre dimostrare il passaggio in giudicato del titolo e la persistente inesecuzione dell'obbligo da parte dell'Amministrazione.
- A decorrere dal 28 febbraio 2023, per portare a esecuzione una sentenza del giudice ordinario è sufficiente la notificazione di una copia attestata conforme all'originale; non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve conformare l'ordine di esecuzione al contenuto effettivo del titolo giudiziale, senza riconoscere somme, interessi o rivalutazioni non attribuiti dalla sentenza da eseguire.
- In caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a istanza dell'interessato e delimitandone termini e poteri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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