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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05925/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di euro 223.830,00 quale corrispettivo di lavori eseguiti nell'ambito di un rapporto di subappalto relativo alla realizzazione di impianti in un centro commerciale. La debitrice propose opposizione deducendo che la domanda era coperta da clausola compromissoria contenuta nel contratto scritto di subappalto. Il tribunale accolse l'opposizione, dichiarò la propria incompetenza per devoluzione agli arbitri e revocò il decreto. Le socie della società estinta proposero appello sostenendo che il credito azionato non derivasse dal contratto scritto, ma da un distinto e successivo contratto orale avente ad oggetto ulteriori lavori a misura, non soggetti alla clausola arbitrale. La corte territoriale respinse l'appello, ritenendo non provata l'esistenza di un nuovo contratto e valorizzando la continuità della fonte contrattuale. In cassazione le ricorrenti formularono sei motivi: vizio di motivazione apparente; violazione dei canoni di interpretazione contrattuale, degli artt. 1655, 1657 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, anche per mancata ammissione di prova testimoniale e consulenza tecnica; violazione dell'art. 1661 c.c. sulle varianti dell'appalto; erronea applicazione della clausola compromissoria ex artt. 1341, 808 e 808-quater c.p.c.; violazione dell'art. 183, comma 5, c.p.c. sul tema di indagine; e conseguente censura sulle spese. La Suprema Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività del ricorso, perché la notifica della sentenza era stata eseguita alla parte personalmente presso il domicilio eletto ma non presso il difensore costituito. Nel merito, ha rigettato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello era esistente, effettiva e comprensibile. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi, che non era l'interpretazione del contratto ma la mancata prova dell'esistenza di un diverso contratto autonomo; inoltre ha rilevato che le censure sulla prova e sulla valutazione delle risultanze non potevano essere veicolate come violazione dell'art. 115 c.p.c. e che la mancata specificazione dei capitoli di prova impediva il controllo di decisività. Ha respinto anche il quinto motivo, osservando che la corte d'appello non aveva dichiarato inammissibile una domanda nuova, ma aveva escluso che vi fosse prova del diverso rapporto dedotto. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché dipendente dall'accoglimento dei precedenti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e al contributo unificato დამატivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha inoltre condannato le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto l'impugnazione della revoca del decreto ingiuntivo, ritenendo che le doglianze non scalfissero l'accertamento di merito sulla mancata prova di un distinto contratto orale e, quindi, sulla operatività della clausola compromissoria contenuta nel contratto scritto originario.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione rilevante in cassazione sussiste solo nelle ipotesi di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è censurabile il semplice difetto di sufficienza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno del controllo sulla motivazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve per impugnare non decorre se la notifica della sentenza non è effettuata secondo le forme idonee a farla pervenire al procuratore costituito.

  • art. 170 c.p.c.

    La notifica della sentenza alla parte personalmente presso un domicilio eletto diverso da quello del procuratore non equivale a notifica al difensore costituito.

  • art. 282 c.p.c.

    La notifica non idonea al procuratore non fa decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure prospettate come violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili quando in realtà mirano a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è denunciabile solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri; non quando valuti liberamente le prove offerte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La scelta del giudice di attribuire maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre attiene alla valutazione di merito e non integra di per sé violazione di legge.

  • art. 1362 c.c.

    Il motivo è inammissibile se non coglie la vera ratio decidendi, ossia l'assenza di prova dell'esistenza di un diverso contratto, e si limita a proporre una diversa lettura del rapporto.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato come parametro del contratto di appalto, ma la Corte ha ritenuto decisivo non il suo contenuto interpretativo bensì la mancata prova di un ulteriore contratto autonomo.

  • art. 1657 c.c.

    Citat0 nel motivo, senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma, poiché la decisione si fonda sulla mancata prova del diverso rapporto dedotto.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dell'esistenza del diverso contratto incombeva sulla parte che lo allegava; la prova non è stata ritenuta raggiunta.

  • art. 1661 c.c.

    La questione sulle varianti dell'appalto non viene esaminata nel merito perché presuppone la prova del diverso rapporto contrattuale, prova che i giudici di merito hanno escluso.

  • art. 1341 c.c.

    La clausola compromissoria, se validamente pattuita e specificamente approvata, vincola le controversie rientranti nel suo ambito applicativo.

  • art. 808 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla clausola arbitrale inserita nel contratto e alla devoluzione delle controversie agli arbitri.

  • art. 808-quater c.p.c.

    Citat0 nel motivo sulla portata della clausola arbitrale, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio basata sulla mancata prova del contratto distinto.

  • art. 183, comma 5, c.p.c.

    La deduzione sulla novità del tema di indagine è infondata perché la corte d'appello non ha introdotto un nuovo tema, ma ha solo rilevato l'assenza di prova del nuovo contratto allegato.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza; la censura sulle spese cade con il rigetto dei motivi principali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Dà luogo, in caso di rigetto, alla sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 19 del contratto di subappalto

    La clausola compromissoria devolve agli arbitri le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo nelle ipotesi estreme di mancanza assoluta, motivazione apparente o radicale incomprensibilità; non è più censurabile la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • La denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non consente di contestare la valutazione comparativa delle prove offerte.
  • Chi allega l'esistenza di un diverso contratto rispetto a quello richiamato nel titolo azionato deve fornirne prova rigorosa; in mancanza, resta fermo il rapporto contrattuale originario e la disciplina pattizia ivi prevista.
  • Le censure che presuppongono l'esistenza di un contratto autonomo, ma non si confrontano con il giudizio di fatto negativo reso dal merito sulla sua prova, sono inammissibili perché non colpiscono la ratio decidendi.
  • La clausola compromissoria inserita nel contratto originario può attrarre le controversie relative alle prestazioni comprese nella disciplina convenzionale, comprese quelle extra-capitolato se il contratto le ricomprende; la questione non può essere risolta prescindendo dall'accertamento sulla fonte del credito.
  • Nel ricorso per cassazione, la doglianza relativa alla mancata ammissione di prove richiede la specifica indicazione dei capitoli e delle circostanze da provare, nonché la dimostrazione della decisività della prova omessa.
  • La censura sulle spese processuali è normalmente derivata: se cade l'accoglimento dei motivi principali, viene meno anche il presupposto per contestare il capo sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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