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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19328/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di distribuzione elettrica per la restituzione di somme pagate in esecuzione di alcune sentenze di primo grado poi riformate in appello: si trattava di importi versati, a titolo di spese, diritti e onorari, in favore del difensore dichiaratosi antistatario in numerose cause risarcitorie per danni da black out elettrico. Il destinatario del decreto ha proposto opposizione eccependo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del giudice adito e l'insussistenza del credito. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma e la decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Roma. In cassazione il soccombente ha dedotto quattro motivi: (A) violazione dell'art. 1182, comma 3, c.c. e degli artt. 24 e 25 Cost., sostenendo che il credito restitutorio non fosse liquido e quindi non radicasse il foro del creditore; (B) violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 2697 c.c., deducendo l'inammissibilità della procedura monitoria, l'insussistenza del credito e la mancata prova scritta, anche per il disconoscimento delle copie; (C) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per omessa pronuncia su eccezioni di rito e di merito, inclusa la pretesa decadenza e l'irripetibilità delle somme; (D) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché vizio motivazionale, per asserita errata valutazione delle prove e per la contestazione del quantum, in particolare dell'inclusione dell'IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il credito restitutorio derivante dalla riforma di una sentenza di primo grado è liquido ab origine e consente l'applicazione del foro del pagamento nel domicilio del creditore. Ha poi dichiarato in parte infondati e in parte inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto: ha escluso che la mancata domanda di restituzione nell'atto di appello impedisse di agire in un separato giudizio, anche monitorio; ha precisato che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c. perché il giudice di merito aveva correttamente posto l'onere probatorio a carico della società creditrice; ha ritenuto non scrutinabili in cassazione le censure che miravano a una nuova valutazione delle prove e ha giudicato idonea a integrare la prova scritta la documentazione prodotta in monitorio; ha inoltre considerato infondate le doglianze sull'IVA, affermando che l'obbligo di restituzione riguarda anche la somma addebitata a titolo di imposta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese, al risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1182, comma 3, c.c.

    Per le obbligazioni pecuniarie liquide o determinabili con criteri certi e senza margini di discrezionalità si applica la regola della portabilità, con adempimento nel domicilio del creditore al tempo della scadenza; tale criterio rileva anche per la competenza territoriale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ha inciso sull'esito; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del criterio di competenza territoriale.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ha inciso sull'esito; la Corte ha confermato il foro individuato dal giudice di merito.

  • art. 38, comma 4, c.p.c.

    La competenza per territorio va verificata d'ufficio allo stato degli atti.

  • art. 10 c.p.c.

    La contestazione dell'esistenza del credito non elide il criterio generale di determinazione del valore e della competenza.

  • art. 633 c.p.c.

    La documentazione prodotta dalla creditrice è stata ritenuta sufficiente a integrare la prova scritta richiesta per il monitorio.

  • art. 634 c.p.c.

    Le sentenze riformate, i bonifici e le lettere di pagamento sono stati considerati idonei a fondare la domanda monitoria.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è violazione quando il giudice attribuisce correttamente l'onere probatorio alla parte che propone la domanda e poi valuta le prove; è censurabile solo l'erronea allocazione dell'onere, non la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta non configurabile rispetto al mancato esame di argomenti difensivi.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione specifica può rilevare, ma la sua sussistenza e il suo valore sono apprezzamenti riservati al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Le censure sulla valutazione delle prove sono inammissibili se mirano a un riesame del merito e non rispettano i criteri del vizio deducibile in cassazione.

  • art. 329 c.p.c.

    La mancata proposizione della domanda di restituzione nell'appello non preclude di proporla in separato giudizio; il profilo è stato trattato in relazione alla presunta acquiescenza parziale.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata applicata d'ufficio la condanna per responsabilità aggravata per colpa grave, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 18 d.P.R. n. 633 del 1972

    La somma restitutoria comprende anche l'IVA addebitata in rivalsa, quando il compenso originariamente ricevuto debba essere restituito.

Massime di principio

  • Il credito restitutorio derivante dalla riforma o cassazione di una sentenza di primo grado è, di regola, liquido ab origine perché coincide con la somma effettivamente pagata in esecuzione del titolo poi caducato; pertanto può radicare il forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c.
  • Ai fini della competenza territoriale, la liquidità del credito va valutata allo stato degli atti e non viene meno per il solo fatto che il convenuto contesti l'an o il quantum dell'obbligazione.
  • La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza riformata può essere proposta anche in un giudizio autonomo, compreso il procedimento monitorio; la mancata richiesta nell'atto di appello non comporta, di per sé, preclusione sostanziale.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando la censura investe la valutazione, attendibilità o concludenza delle prove acquisite.
  • In cassazione non è consentito ottenere un nuovo giudizio di merito sulle prove; le doglianze che mirano a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito sono inammissibili.
  • La documentazione composta da provvedimenti giudiziari, disposizioni di pagamento e lettere di comunicazione dei pagamenti può integrare la prova scritta necessaria per il decreto ingiuntivo, se consente di individuare titolo, importi e imputazione delle somme.
  • In caso di restituzione di compensi indebitamente percepiti, l'obbligo restitutorio si estende anche alla somma corrispondente all'IVA addebitata in rivalsa, salvo gli adempimenti fiscali conseguenti a carico dell'accipiens.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto con manifesta infondatezza e senza un serio confronto con il diritto vivente, può essere applicata d'ufficio la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaDecreto ingiuntivoRicorso per cassazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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