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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17532/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le società ricorrenti avevano chiesto il rimborso dell'imposta sostitutiva versata per il 2011 sui redditi imputati "per trasparenza" derivanti dalla partecipazione in fondi comuni d'investimento immobiliare, ai sensi dell'art. 32 d.l. n. 78/2010 (come modificato). Sostenevano l'illegittimità della disciplina introdotta (in particolare del comma 4-bis) per conflitto con norme dell'Unione europea (Carta di Nizza, diritto unionale) e con la CEDU e con principi costituzionali (tra cui artt. 3, 24, 53, 77, 97, 117 Cost.), chiedendo la disapplicazione o la rimessione per questione di legittimità costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi che invocavano la prevalenza del diritto unionale e il richiamo alla Carta di Nizza, poiché la normativa censurata disciplina imposte dirette non armonizzate e non risulta che la disposizione nazionale dia attuazione o sia connessa al diritto dell'Unione; quindi non operava un dovere di disapplicazione per conflitto con la Carta. Quanto alla CEDU, la Corte ha ricordato che in conflitto con norme nazionali il giudice non può disapplicare direttamente la legge interna, dovendosi ricorrere alla via della questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117 Cost. La Corte costituzionale (sent. n. 231/2015) aveva già valutato la disposizione come norma transitoria e funzionale al passaggio a un regime "per trasparenza", rendendo manifeste le ragioni di legittimità e la manifesta infondatezza delle censure. Sono state inoltre respinte le doglianze processuali sulla presunta omessa o insufficiente motivazione della CTR. Le società sono state condannate alle spese di lite in favore dell'Agenzia e la sentenza ha liquidato gli importi dovuti a titolo di spese.

Norme richiamate

  • art. 32 d.l. n. 78/2010

    La Corte ha ricostruito la normativa come regime, in parte transitorio (comma 4-bis) e in parte strutturale (comma 3-bis) per l'imposizione dei fondi immobiliari; ha ritenuto la norma lecita e non confliggente con il diritto unionale o convenzionale nella fattispecie in esame.

  • art. 8, comma 9, d.l. n. 70/2011

    Richiamata come disposizione che ha modificato il regime fiscale previsto dall'art. 32 del d.l. n. 78/2010; utile a contestualizzare le modifiche normative oggetto della controversia.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La Corte ha osservato che la Carta si applica solo se la fattispecie è disciplinata dal diritto europeo o se la norma nazionale attua o è connessa al diritto dell'Unione; nel caso di imposte dirette non armonizzate la Carta non trovava applicazione.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Protocollo n.1, art. 1 (richiamato)

    La Corte ha ricordato che, in presenza di un conflitto tra norma interna e CEDU, il giudice nazionale non può disapplicare direttamente la norma interna ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117 Cost.; inoltre la giurisprudenza europea è generalmente prudente nel sindacare le scelte fiscali degli Stati.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    artt. 3, 24, 53, 41, 77, 97, 117

    Le censure costituzionali sollevate dalle ricorrenti sono state ritenute manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (in particolare sent. n. 231/2015) che aveva già valutato la portata transitoria della norma e l'ampio margine discrezionale del legislatore in materia fiscale.

  • legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La Corte ha ricordato che lo Statuto fornisce criteri guida interpretativi ma non ha rango superiore alla legge ordinaria; eventuale "illegittimo affidamento" può incidere sugli aspetti sanzionatori/accessori ma non sulla dovuta dell'imposta stessa.

  • codice di procedura civile

    art. 112; art. 360 (1° comma, nn. 3, 4, 5)

    Le doglianze sulla presunta omessa pronuncia o insufficiente motivazione sono state giudicate inammissibili o infondate: la Corte ha richiamato i principi sulla statuizione implicita e il limite della censura motivazionale in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115

    Richiamato in relazione alle norme sulla liquidazione di spese e oneri connessi; la sentenza ha disposto la liquidazione delle spese di lite e richiamato tale disposizione.

Massime di principio

  • La Carta dei diritti fondamentali dell'UE si applica soltanto quando la fattispecie è disciplinata dal diritto europeo o quando la norma nazionale attua o dà attuazione al diritto dell'Unione: per imposte dirette non armonizzate, l'invocazione della Carta è spesso inammissibile.
  • Se si invoca la CEDU per contrasto con una norma interna, il giudice nazionale non può disapplicare direttamente la legge: occorre sollevare questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117 Cost.
  • Il legislatore nazionale vanta ampio margine discrezionale in materia fiscale; le censure sulla retroattività o sull'affidamento sono valutate restrittivamente, specie senza chiara violazione dei principi costituzionali o convenzionali.
  • Le norme transitorie introdotte per passare da un regime fiscale a un altro (es. regime "per trasparenza") possono essere considerate costituzionalmente legittime se lo scopo è evitare squilibri e privilegi ingiustificati tra categorie di contribuenti.
  • In cassazione le censure processuali devono essere ben circoscritte: la mera contestazione di carenze motivazionali non basta se non si tratta di motivazione assente o meramente apparente nei casi previsti dalla legge; la Corte può ritenere implicitamente rigettata una pretesa se incompatibile con la logica della decisione impugnata.
  • Lo Statuto dei diritti del contribuente fornisce criteri interpretativi ma non costituisce parametro di costituzionalità che possa da solo determinare la disapplicazione di una legge ordinaria.
  • Prima di invocare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia occorre verificare che non esista giurisprudenza consolidata o che la questione non sia manifestamente inammissibile o infondata; non esiste un diritto automatico al rinvio in ogni eccezione di diritto unionale.

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