Cassazione Penale, Ordinanza n. 05143/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 4 marzo 2024, deducendo un motivo unico. Dal testo emerge che il ricorso censurava, in sostanza, la motivazione della decisione di appello in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati; tuttavia la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo affetto da assoluta genericità, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già illustrato in modo congruo e coerente, sulla base delle risultanze istruttorie, le ragioni della responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, determinata in ragione delle questioni dedotte. La motivazione valorizza la genericità assoluta del motivo, ritenuto non idoneo a scalfire la congrua motivazione della Corte di appello sulla sussistenza dei reati contestati.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, da determinarsi equitativamente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto è meramente generico e non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito quando la decisione di appello abbia già offerto una motivazione congrua e coerente, fondata sulle risultanze istruttorie, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati.
- L'assoluta genericità del motivo di ricorso impedisce di instaurare un valido sindacato di legittimità sulla decisione impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 c.p.p.
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