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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15545/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento TARI emesso per l'anno d'imposta 2017 nei confronti del proprietario di un immobile adibito a bed & breakfast. Il contribuente ha contestato l'applicazione, da parte del comune, della tariffa TARI prevista per le attività alberghiere, ritenendola illegittima perché più elevata rispetto a quella ordinaria per abitazione civile. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto, ritenendo legittima la tariffa differenziata per le unità immobiliari utilizzate come bed & breakfast, in ragione della maggiore produzione di rifiuti derivante dall'attività ricettiva. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione della normativa in materia di bed & breakfast, nonché contraddittorietà e insufficienza della motivazione, anche in relazione alla legge n. 5 del 2001, al regolamento comunale n. 231 del 12 maggio 2014 e all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo in parte infondato e in parte inammissibile. Ha affermato che è legittima la scelta del comune di applicare ai bed & breakfast una tariffa TARI superiore rispetto a quella delle civili abitazioni, perché l'attività ricettiva è assimilabile, per natura e modalità di svolgimento, a quella alberghiera: comporta servizi personali ulteriori rispetto alla mera abitazione e determina una maggiore produzione di rifiuti. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. nella parte in cui investiva l'insufficienza della motivazione, trattandosi di doglianza riferita a questioni e argomentazioni e non a un fatto storico decisivo. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata liquidata alcuna spesa perché il comune non si è costituito con controricorso. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente il sindacato di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge; nel caso, la censura è stata respinta perché la decisione di merito era conforme ai principi già affermati dalla Cassazione sulla TARI per i bed & breakfast.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile nella parte relativa all'insufficienza della motivazione, perché tale vizio può riguardare solo un fatto storico decisivo e non questioni o argomentazioni.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    È richiamato solo per la costituzione dell'ente intimato al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza, nonostante l'assenza di tempestivo controricorso.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    È richiamato per affermare che l'attività ricettiva svolta professionalmente va esercitata con la diligenza professionale propria dell'attività imprenditoriale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.lgs. n. 40 del 2006

    È richiamato solo per descrivere il testo applicabile dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in tema di vizio motivazionale.

  • L. n. 5 del 2001

    È menzionata dal ricorrente tra le fonti asseritamente violate, ma la Corte non ne fa autonoma applicazione decisiva nel dispositivo.

  • regolamento comunale n. 231 del 12 maggio 2014

    È evocato dal ricorrente come fonte disciplinante la tariffa, ma la Corte valorizza la legittimità della sottocategoria tariffaria comunale per i bed & breakfast.

Massime di principio

  • Ai fini della TARI rileva non la mera destinazione catastale o formale dell'immobile, ma l'effettiva modalità di utilizzazione del bene e la qualità e quantità dei rifiuti concretamente producibili.
  • L'attività di bed & breakfast, quando comporta ricezione di ospiti e prestazione di servizi personali tipici dell'ospitalità, può essere assimilata all'attività alberghiera ai fini tariffari, anche se svolta in dimensioni ridotte o in forma stagionale.
  • È legittima la previsione comunale di una tariffa TARI differenziata e più elevata per gli immobili adibiti a bed & breakfast rispetto all'utenza abitativa ordinaria, se essa è giustificata da una maggiore capacità di produzione dei rifiuti.
  • La censura di vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se riferita a un fatto storico decisivo, non quando si limita a contestare questioni, valutazioni o argomentazioni della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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