Cassazione Civile, Ordinanza n. 18329/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta dalla banca avverso un decreto ingiuntivo che le aveva imposto di pagare a un quadro direttivo il Premio aziendale di rendimento (PAR) per gli anni 2011 e 2012. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il PAR avesse natura retributiva e che la sua erogazione non dipendesse dal raggiungimento di obiettivi specifici fissati dalla banca, ma dalla previsione in bilancio di un impegno di spesa e dalla collocazione del dipendente in una posizione strategica. La Corte territoriale aveva inoltre valorizzato la mancata attivazione della procedura di informazione sindacale prevista dall'art. 44 del CCNL e aveva ritenuto inefficace, per i premi già maturati, la disdetta del contratto integrativo aziendale comunicata nel 2012. Nel ricorso per cassazione la banca ha denunciato, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del CCNL e degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato la disciplina collettiva: il premio sarebbe stato subordinato al conseguimento di specifici obiettivi preventivamente fissati dalla banca, obiettivi che non erano stati raggiunti; inoltre la procedura informativa con le OO.SS. non imporrebbe un obbligo a contrarre sui criteri di erogazione, ma solo un obbligo di informazione e consultazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che l'art. 44 del CCNL attribuisce all'impresa la facoltà discrezionale di prevedere o meno premi incentivanti e di determinarne ammontare, criteri e tempi di corresponsione in relazione a specifici obiettivi; il contratto integrativo aziendale, a sua volta, richiama la disciplina nazionale e collega il premio al raggiungimento del budget. La Corte d'appello, invece, non aveva applicato correttamente i criteri ermeneutici dell'interpretazione contrattuale, trascurando il dato letterale e la lettura sistematica delle clausole, e aveva attribuito rilievo decisivo alla mancata attivazione della procedura informativa sindacale, che invece è eventuale e non incide sulla natura discrezionale dell'istituzione del premio. Ne è conseguito l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 44 C.C.N.L.
"Sistema incentivante"; "L'impresa può prevedere l'istituzione di premi incentivanti..."; "L'impresa stabilisce l'ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione..."
La disposizione attribuisce all'impresa una facoltà discrezionale di istituire il premio e di fissarne criteri, importi e tempi, subordinandone l'erogazione al raggiungimento di specifici obiettivi; la procedura di informazione e consultazione sindacale è eventuale e non impedisce l'adozione finale dei provvedimenti deliberati.
art. 24 Contratto integrativo aziendale
"L'azienda stabilisce l'ammontare complessivo del premio correlato al raggiungimento del budget"
La clausola integrativa è letta come attuativa del CCNL e come collegamento del premio al conseguimento del budget, non come previsione di automatica spettanza svincolata dagli obiettivi aziendali.
art. 1362 c.c.
La Corte richiama il criterio del senso letterale delle parole quale primo momento dell'interpretazione contrattuale, da applicare prima di ogni ulteriore criterio.
art. 1363 c.c.
Le clausole contrattuali devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, in una lettura sistematica dell'intero assetto negoziale.
art. 1366 c.c.
È denunciata e richiamata nel ricorso come canone ermeneutico di buona fede, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sul dato letterale e sistematico.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei canoni interpretativi.
art. 123-ter T.U.F.
È menzionato con riferimento alla "Relazione sulla remunerazione" approvata dall'assemblea, ma senza costituire il nucleo decisivo della ratio decidendi.
Massime di principio
- Nell'interpretazione delle clausole collettive e integrative in materia di premi aziendali, il giudice deve partire dal significato letterale delle espressioni utilizzate e dalla loro lettura sistematica, valorizzando il rinvio tra contratto nazionale e contratto integrativo.
- Se la disciplina collettiva prevede che l'impresa "può" istituire il premio e ne stabilisce discrezionalmente criteri, importo e tempi di corresponsione, il premio non può essere ritenuto automaticamente dovuto in base alla sola posizione lavorativa del dipendente o a un generico impegno di spesa in bilancio.
- La mancata attivazione di una procedura di informazione e consultazione sindacale non trasforma, di per sé, in obbligatorio un premio che il contratto configura come eventuale e rimesso alla scelta dell'impresa; tale procedura non equivale a un obbligo a contrarre sui criteri di erogazione.
- Quando il contratto integrativo dichiara espressamente di attuare il contratto nazionale, il giudice non può isolare singole clausole dal contesto complessivo, ma deve interpretarle in coerenza con il sistema regolativo unitario e con i rinvii reciproci tra le fonti collettive.
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