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Ordinanza

Ordinanza n. 500/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Lazio, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Lazio che aveva rigettato il ricorso di primo grado avverso l'ordinanza del Settore IV Tecnico del Comune di Frascati, con la quale era stato ordinato, entro il termine perentorio di novanta giorni, di demolire le opere abusivamente realizzate e ripristinare lo stato dei luoghi, nonché contro gli atti prodromici, presupposti, connessi e conseguenti. In appello è stata proposta domanda cautelare incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti contro l'ordinanza edilizia né le specifiche censure rivolte alla sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente al fine di mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione di merito. Per l'effetto, ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR impugnata, senza anticipare una valutazione definitiva sulla fondatezza dell'appello o sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione. Ha fissato l'udienza pubblica del 1° luglio 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare in appello e per la sospensione dell'efficacia o esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di appello, l'istanza cautelare può essere accolta al solo fine di mantenere integra la situazione controversa sino alla trattazione del merito, senza che ciò implichi una decisione anticipata sulla fondatezza dell'impugnazione.
  • Quando viene sospesa l'esecutività della sentenza di primo grado esclusivamente per esigenze cautelari, la causa deve essere contestualmente fissata per la trattazione nel merito entro una successiva udienza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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