Cassazione Penale, Sentenza n. 31695/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Briguglio impugnava la sentenza del Giudice di pace che lo aveva ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 612 c.p. e lo aveva condannato a 600 euro di multa. In appello deduceva: (1) la responsabilità era fondata su valutazioni congetturali, non considerando la contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa e i rapporti conflittuali tra le parti; (2) il giudice aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale richiesta dall'imputato perché, a suo dire, non sarebbe stata depositata la lista testi nei termini, mentre la difesa sosteneva che la lista era stata depositata tempestivamente e avrebbe avuto valore dirimente.
La decisione
La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva riclassificato l'appello in ricorso per cassazione e ha esaminato il gravame. Ha ritenuto fondato il secondo motivo: dal fascicolo risultava che la lista testi era stata depositata il 27 marzo 2023 e che tale deposito era tempestivo rispetto al termine di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 274/2000; pertanto l'esclusione della testimonianza da parte del Giudice di pace era errata. Per questo motivo la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al Giudice di pace di Messina per un nuovo giudizio (con assorbimento del primo motivo).
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
presente nella sentenza impugnata come norma del fatto-reato contestato
utilizzata per definire il reato per il quale Briguglio era stato condannato; la Corte non entra nel merito della qualificazione del reato, intervenendo invece sulla regolarità del procedimento probatorio
art. 507 cod. proc. pen.
richiamato dalla sentenza impugnata in relazione alla possibilità di audizione del testimone non indicato tempestivamente
il Giudice di pace aveva escluso la testimonianza ritenendo non sussistenti i presupposti per l'ammissione ex art. 507; la Corte ha verificato però che la lista era stata depositata nei termini, rendendo irrilevante il ricorso a tale articolo nel senso di giustificare l'esclusione
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000
dispone che la lista dei testi debba essere depositata almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione
la Corte ha interpretato e applicato la norma affermando che il deposito attestato dalla Cancelleria in data 27/03/2023 era tempestivo rispetto all'udienza poi fissata e rinviata, per cui l'omissione rilevata dal Giudice di pace era infondata
Massime di principio
- La tempestività del deposito della lista testi è requisito formale rilevante: se esistono atti o attestazioni di Cancelleria che ne provano l'avvenuto deposito nei termini, l'esclusione della testimonianza per presunta tardività è illegittima.
- Se il giudice esclude una prova per un fatto di cui esiste documentazione contraria nel fascicolo, la decisione sul merito deve essere annullata e si deve disporre il rinvio per nuovo esame della prova.
- Le questioni di ammissibilità della prova testimoniale devono essere valutate sulla base della documentazione processuale effettivamente presente; la mancata considerazione di atti comprovanti il rispetto dei termini integra motivo di annullamento.
- Quando in sede di appello si riscontra che la sentenza impugnata è inappellabile (es. condanna alla sola pena pecuniaria), il procedimento può essere trasformato in ricorso per cassazione; la Corte di legittimità esamina allora i profili di legittimità dedotti.
- In situazioni con conflitti di versione tra le parti, l'ammissione di testimonianze determinanti è essenziale: l'errata esclusione di tali mezzi probatori può compromettere la correttezza della decisione e giustificare l'annullamento.
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