Cassazione Penale, Sentenza n. 13212/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte di appello che aveva confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre e la confisca di due unità immobiliari e di quote/impresa (in parte revocata in appello). Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011 per prescrizione del termine relativo al sequestro e inefficacia del provvedimento di sequestro prima della confisca; 2) omessa valutazione e mancata escussione in contraddittorio del collaboratore Alfio Ruggeri; 3) carenza di motivazione circa l'attualità della pericolosità sociale (art. 4 d.lgs. 159/2011), considerata la lunga detenzione dal 1994 e presunti elementi di dissociazione; 4) mancata motivazione sull'esclusione dell'obbligo di soggiorno; 5) mancata motivazione sulla riduzione della durata della misura personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili alcuni motivi relativi alle misure patrimoniali e procedurali: il motivo sulla inefficacia del sequestro (art. 24 d.lgs. 159/2011) è inammissibile perché l'inefficacia del sequestro non ostacola l'applicazione della confisca di prevenzione; la richiesta di escussione del collaboratore in sede d'appello è inammissibile per tardività/insufficiente indicazione della assoluta necessità della prova. Quanto alle misure patrimoniali, la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione di merito che ha collegato gli acquisti contestati al periodo di pericolosità e ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso su tali punti. Sulla parte relativa alle misure personali, invece, il ricorso è stato ritenuto fondato: la Corte di appello non ha adeguatamente motivato la persistenza dell'attualità della pericolosità sociale nonostante il lungo periodo detentivo del ricorrente e ha dato motivazione apparente e contraddittoria rispetto agli elementi probatori sul controllo delle imprese. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato con rinvio il decreto limitatamente all'applicazione delle misure di prevenzione personali (con assorbimento dei restanti motivi attinenti alle misure personali).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24
Disciplina il termine di efficacia del sequestro preventivo nelle misure di prevenzione; la Corte evidenzia che l'inefficacia del sequestro per decorso del termine non impedisce l'applicazione della confisca definitiva nel procedimento di prevenzione
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4
Rileva la nozione di pericolosità sociale; la sentenza richiama che, per i soggetti affiliati a mafie, sussiste una presunzione semplice di attualità della pericolosità che però si attenua con il tempo e richiede motivazione specifica se gli indizi sono datati
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 7, comma 9
Richiamo normativo al potere del giudice di appello di valutare nuovi elementi istruttori nel procedimento di prevenzione; la Corte specifica i limiti di esercizio di tali poteri
codice di procedura penale, art. 666, comma 5
Norma sull'acquisizione di mezzi di prova nel giudizio di prevenzione in appello; la Cassazione ricorda che l'appello può disporre nuove prove solo se assolutamente necessario e deve essere motivata tale necessità
Cass. Sez. U., n. 4880/2014 (Spinelli)
Giurisprudenza richiamata sul principio che la pericolosità sociale determina il perimetro temporale della confisca e sulle modalità di accertamento della provenienza illecita dei beni
Cass. Sez. 5, n. 49149/2019 (Strano Stellario)
Precedente che afferma che la perdita di efficacia del sequestro non preclude la confisca di prevenzione definitiva
Cass. Sez. 6, n. 33923/2017 (Martorana)
Richiama il principio che la presunzione di pericolosità per i mafiosi non è assoluta e si attenua con la distanza temporale, imponendo motivazione specifica
Cass. Sez. 6, n. 20577/2020 (Mariniello)
Precedente che sottolinea la necessità di valutare elementi di dissociazione quali detenzione prolungata, confessione e comportamenti risarcitori ai fini dell'attualità della pericolosità
Cass. Sez. 5, n. 28343/2019 (Mazzagatti)
Ricorda che in appello il giudice deve motivare tenendo conto dell'anomala distanza temporale tra i gradi di giudizio e della datazione dei fatti alla base della pericolosità
Cass. Sez. 1, n. 23641/2014 (Mondini)
Principio secondo cui la pericolosità deve essere accertata con riferimento al momento dell'acquisto del bene per le misure patrimoniali, anche se i provvedimenti personali e patrimoniali sono autonomi
Massime di principio
- L'inefficacia del sequestro per decorso di termini non impedisce la successiva confisca di prevenzione: il procedimento ablatorio può proseguire e fondarsi su accertamenti sul possesso e sulla provenienza dei beni
- Per i soggetti riconosciuti affiliati a organizzazioni mafiose sussiste una presunzione semplice di pericolosità attuale, ma tale presunzione si attenua con il passare del tempo e richiede motivazione specifica quando gli elementi probatori sono datati
- La valutazione dell'attualità della pericolosità deve tenere conto di periodi prolungati di detenzione, comportamenti post-reclusivi e elementi di dissociazione; l'omissione di una motivazione persuasiva su questi punti può portare all'annullamento delle misure personali
- Le misure personali e patrimoniali sono autonome: l'inammissibilità o inefficacia di un provvedimento cautelare non annulla automaticamente l'opportunità o la legittimità della confisca definitiva
- In appello il giudice può acquisire nuova prova solo se assolutamente necessario; la parte che lamenta omissione di nuove acquisizioni deve indicare perché la prova sarebbe stata assolutamente necessaria per mettere in crisi il decisum del giudice di merito
- Quando il giudice di appello conferma o modifica le conclusioni di primo grado su responsabilità o collegamenti societari, deve fornire motivazione non contraddittoria e spiegare la coerenza tra le proprie conclusioni e gli elementi utilizzati in primo grado
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