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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30502/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza di Cassazione che aveva rigettato il suo ricorso, ma nel dispositivo aveva erroneamente indicato il Comune di Pozzuoli come destinatario della liquidazione delle spese di lite. Gli eredi del contribuente defunto avevano chiesto la correzione dell'ordinanza per far risultare correttamente che la condanna alle spese era stata pronunciata in loro favore, e non in favore del Comune. La Corte ha verificato che vi era difformità tra motivazione e dispositivo, trattandosi di mero errore materiale correggibile.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale, disponendo la rettifica del dispositivo della precedente ordinanza n. 20370/2020 nel senso che, al posto di "in favore del Comune di Pozzuoli", deve leggersi "in favore di Francesca De Giorgi, Laura De Giorgi, Maria Luisa Deison, quali eredi di Vincenzo De Giorgi". Ha inoltre disposto l'annotazione della correzione sull'originale dell'ordinanza. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    La difformità tra motivazione e dispositivo, quando non incide sulla portata sostanziale della decisione ma solo sulla corretta individuazione del destinatario della statuizione sulle spese, integra un errore materiale emendabile.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La correzione dell'errore materiale è ammissibile anche per i provvedimenti della Corte di cassazione, quando si tratti di rettificare una mera inesattezza testuale del dispositivo.

Massime di principio

  • La correzione dell'errore materiale è ammissibile quando il provvedimento, considerato nel suo complesso, consente comunque di individuare con certezza la volontà decisoria e l'inesattezza riguarda solo la formulazione testuale del dispositivo.
  • La divergenza tra motivazione e dispositivo sulla sola indicazione del soggetto destinatario della condanna alle spese, se non altera il contenuto concettuale della decisione, non determina nullità o impugnabilità del provvedimento ma è emendabile con il rimedio della correzione dell'errore materiale.
  • Nei procedimenti di correzione di errore materiale davanti alla Corte di cassazione non vi è, di regola, luogo a provvedere sulle spese del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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