Cassazione Penale, Sentenza n. 08105/2026 del 02/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che confermava la responsabilità di Mario Rullo, in concorso con altri, per bancarotta patrimoniale e documentale in qualità di amministratore formale della "Punto Moto s.r.l.". Il ricorrente contestava: 1) la mancata e insufficiente valutazione del suo effettivo ruolo gestionale e dei poteri di vigilanza; 2) l'erronea assunzione del dolo (anche eventuale) basata sulla sola carica formale e sulla sottoscrizione di alcuni assegni; 3) il travisamento e l'omissione di valutazione di elementi probatori rilevanti (dichiarazioni dei testi, perizia grafica, data delle appostazioni contabili rispetto alle dimissioni); 4) l'omessa valutazione dell'attenuante della partecipazione di minima importanza; 5) il diniego della sospensione condizionale della pena nonostante l'abolitio criminis del precedente penale menzionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato su questioni sostanziali connesse alla valutazione della posizione di garanzia, alla prova del dolo e alla motivazione della Corte d'appello. Ha evidenziato carenze motivazionali: la mancata analisi dei poteri effettivi attribuiti ed esercitati dal ricorrente, l'assenza di verifica critica delle appostazioni contabili operate dal liquidatore successivamente alle dimissioni, l'omessa valutazione delle argomentazioni difensive sulla paternità e sulla falsificazione degli assegni e la confusione tra responsabilità dolosa e profili colposi. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata (con rinvio per i profili interessati) per carenza della motivazione e per necessità di un nuovo esame degli elementi di responsabilità e del trattamento sanzionatorio, fermo restando che il Procuratore generale aveva chiesto annullamento con rinvio limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena e rigetto del resto del ricorso.
Norme richiamate
Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare) art. 216
Norma delittuosa richiamata per la bancarotta patrimoniale; la Corte richiama la necessità di valutare l'elemento soggettivo e la responsabilità dell'amministratore formale.
Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare) art. 217
Norma relativa alla bancarotta documentale; la sentenza esamina la riferibilità delle appostazioni contabili e la necessità di prova della consapevolezza dell'amministratore formale.
Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare) art. 223
Norma richiamata nel quadro delle fattispecie di bancarotta; utilizzata per inquadrare i profili materiali dei reati contestati.
Codice penale art. 40, comma 2
Principio dell'equivalenza tra omissione ed azione che regge la responsabilità omissiva impropria; applicato per verificare il dovere di impedire e la posizione di garanzia.
Codice penale art. 110
Concorso di persone nel reato; combinato con l'art. 40 per configurare concorso omissivo nell'altrui reato commissivo.
Codice civile art. 2392
Richiama gli obblighi dell'amministratore in tema di vigilanza e tenuta della contabilità; da cui discende responsabilità anche penale se omessa la vigilanza.
Costituzione art. 111
Principio del giusto processo e della motivazione delle decisioni; invocato per censurare la motivazione carente della Corte d'appello.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6
Diritto ad un processo equo; richiamato in relazione all'esigenza di motivazione e di valutazione completa delle prove e delle censure difensive.
Codice penale art. 113
Regola sulla cooperazione colposa nel delitto colposo; citata per escludere la possibilità di automatizzare il concorso colposo nel delitto doloso senza specifica previsione.
Codice di procedura penale art. 606, lett. d
Ground di cassazione relativo all'omessa assunzione di prove decisive; evocato per la mancata esecuzione della perizia grafica collegiale e altre omissioni probatorie.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 250 del 4 dicembre 2025, Braghetto e altre pronunce citate)
Coordinate interpretative applicate dalla Corte: definizione della posizione di garanzia, criteri per la causalità omissiva, limiti all'automatismo probatorio sul ruolo formale dell'amministratore e distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente.
Massime di principio
- La responsabilità penale dell'amministratore "formale" richiede prova concreta della consapevolezza dell'illecito altrui e della volontà di non ostacolare l'evento: la sola carica non è sufficiente a inferire automaticamente il dolo.
- Per configurare il concorso omissivo occorre accertare una posizione di garanzia fondata su un obbligo giuridico e su un effettivo potere impeditivo (diretto o anche "indirettamente impeditivo"), valutando la capacità concreta dell'omissione di agevolare l'illecito altrui con il criterio controfattuale della condotta alternativa lecita.
- Non è ammissibile trasformare automaticamente profili colposi in dolo: il dolo eventuale richiede una reale adesione mentale all'evento possibile, valutata in relazione alla specifica previsione dell'evento e alla consapevolezza delle conseguenze.
- La valutazione probatoria deve considerare la datazione e l'autenticità delle scritture contabili e l'effettiva riconducibilità dei documenti e dei titoli all'imputato; appostazioni operate successivamente alle dimissioni o perizie inadeguate possono incidere radicalmente sulla tenuta dell'accusa.
- Il giudice deve rispondere in motivazione alle obiezioni difensive rilevanti e specifiche: omissioni, travisamenti o argomentazioni di principio non sufficientemente ancorate al caso concreto determinano l'annullamento per carenza motivazionale.
- In situazioni analoghe, difesa e giudice dovrebbero sollecitare e disporre prove decisive (es. perizia grafica collegiale, analisi documentale temporale) quando l'attribuzione di atti materiali e l'elemento soggettivo dipendono da accertamenti tecnici o dalla paternità di titoli.
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