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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18710/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che lo aveva ritenuto responsabile di una condotta qualificata come tentata rapina impropria. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione per il diniego della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, sostenendo che la nuova acquisizione probatoria fosse necessaria. Con il secondo motivo ha denunciato travisamento del fatto e erronea valutazione dell'alibi, delle testimonianze di alcuni testi della difesa e delle deposizioni accusatorie, contestando la ricostruzione dei giudici di merito. Con il terzo motivo ha censurato la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata come tentato furto aggravato e non come tentata rapina impropria. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi riproducevano censure già dedotte in appello, miravano a una diversa lettura del compendio probatorio e non indicavano vizi logici o giuridici effettivi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato o non consentito il primo motivo, osservando che la mancata rinnovazione dell'istruzione è sindacabile solo se l'errore sia tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio e che, nel caso concreto, la Corte di appello aveva motivato il diniego valorizzando la secondarietà degli elementi richiesti. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché volto a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione, e ha richiamato il fatto che i giudici di merito avevano ritenuto attendibili le persone offese e inattendibili l'imputato e i testi della difesa. Ha dichiarato non consentito anche il terzo motivo, perché meramente riproduttivo delle deduzioni d'appello e privo di specifica critica alla decisione impugnata; inoltre ha evidenziato che dalla sentenza risultava che l'imputato aveva tentato di investire la persona offesa durante una manovra di inversione finalizzata a procurarsi l'impunità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 56, 628, commi secondo e terzo, n. 1, c.p.

    richiamati per la qualificazione del fatto come tentata rapina impropria; la Corte non accoglie la tesi difensiva di riqualificazione

  • artt. 56, 624 e 625 c.p.

    invocati dalla difesa per sostenere la diversa qualificazione in tentato furto aggravato, ma la censura è ritenuta non consentita in cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente nei limiti del sindacato di legittimità sui vizi di motivazione e sul travisamento del fatto

  • art. 603 c.p.p.

    evocato in relazione alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è sindacabile in cassazione solo quando il mancato approfondimento istruttorio incida in modo decisivo e disarticoli l'intero ragionamento probatorio; non è sufficiente la mera prospettazione di elementi secondari o ulteriori.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, né sovrapporre la propria ricostruzione dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è логicamente e giuridicamente coerente.
  • Le censure che si limitano a riproporre questioni già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sono inammissibili perché prive della necessaria specificità.
  • La qualificazione giuridica del fatto non può essere contestata in cassazione mediante una mera reiterazione delle doglianze di merito, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione puntuale sulla ricostruzione del fatto e sulla sua sussunzione nella fattispecie incriminatrice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiRapinaFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

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