Cassazione Penale, Sentenza n. 16330/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del fermo e applicazione della custodia cautelare per il reato di estorsione pluriaggravata (anche con metodo mafioso). Il ricorrente ha dedotto la violazione del diritto di difesa perché, pur avendo nominato due difensori (avv. Pietro Ferretti e avv. Daniele Fiorino), solo il primo fu avvisato dell'udienza di convalida del fermo fissata per il 25/10/2025. In udienza il difensore presente eccepì la mancata notifica al codifensore; il GIP procedette comunque con la convalida e la misura cautelare. Successivamente fu fissata una nuova udienza e notificata anche al secondo difensore, circostanza che per la difesa avrebbe dimostrato la nullità della prima udienza di convalida e di tutti gli atti successivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'omesso avviso al secondo difensore costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio, tempestivamente eccepita dal difensore presente. Tale nullità non è stata sanata dalla successiva fissazione di nuova udienza. Conseguentemente l'ordinanza di convalida del fermo è stata annullata senza rinvio. Tuttavia la Corte ha precisato che la nullità dell'interrogatorio di garanzia in sede di convalida non determina automaticamente la nullità dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare, essendo quest'ultima distinta e autonoma; la nullità impone però di compiere un valido interrogatorio nel termine previsto dall'art. 294 c.p.p., a pena di inefficacia della misura. Il ricorso è stato quindi accolto solo nella parte che riguarda l'annullamento della convalida del fermo; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa come fondamento del diritto di partecipazione e contestazione degli atti; la Corte ha ritenuto che l'omessa notifica a un difensore di fiducia integra una nullità rilevabile e configurabile come vizio della convalida.
art. 24 Cost.
Richiesto dalla difesa per richiamare il diritto di difesa costituzionalmente garantito; la Corte ha dato rilievo alla tutela del contraddittorio e del diritto di difesa come parametro interpretativo a favore della nullità per mancata notifica al difensore.
art. 97 comma 4 cod. proc. pen.
Norma richiamata per i casi in cui subentri un sostituto difensore: la giurisprudenza citata richiede che la nullità sia eccepita dal difensore presente o dal sostituto entro i termini processuali previsti.
art. 182 comma 2 cod. proc. pen.
Principio procedurale sui termini per eccepire nullità: la Corte ha ritenuto rispettato il termine previsto, poiché il difensore presente eccepì in udienza la mancata notifica al codifensore.
Richiamato dalla Corte per spiegare che, se è nulla l'interrogatorio di garanzia in sede di convalida, ciò non annulla automaticamente l'ordinanza di custodia cautelare; tuttavia occorre procedere a un valido interrogatorio nel termine dell'art. 294 c.p.p., altrimenti la misura potrebbe risultare inefficace.
Massime di principio
- La mancata notifica della fissazione dell'udienza di convalida a uno dei difensori di fiducia determina una nullità di ordine generale a regime intermedio rilevabile se tempestivamente eccepita dal difensore presente o dal sostituto.
- La successiva fissazione e notifica di una nuova udienza non sana automaticamente la nullità della prima convalida; la nullità rimane rilevante se tempestivamente dedotta.
- La nullità dell'interrogatorio di garanzia in sede di convalida non comporta automaticamente la nullità dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare, poiché quest'ultima è provvedimento distinto; tuttavia la mancanza di un valido interrogatorio può rendere inefficace la misura se non è compiuto nell'intervallo previsto dall'art. 294 c.p.p.
- In situazioni analoghe il difensore presente deve eccepire immediatamente l'omessa notifica e attivarsi per ottenere il valido espletamento dell'interrogatorio di garanzia nei termini di legge; in mancanza di ciò la sola dichiarazione di nullità della convalida potrebbe non comportare l'automatica caduta della misura cautelare.
- Per la tutela della posizione dell'indagato è fondamentale monitorare la regolarità delle notifiche ai difensori di fiducia e, in caso di omissioni, promuovere tempestive impugnazioni o istanze per nuovo interrogatorio.
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