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Sentenza

Sentenza n. 241/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del Dirigente la “Direzione Urbanistica-Edilità”, prot. n. 851 del 07.01.2020 (n. Ord. 210 Reg. Cond. Ed.), notificato il 13.01.2020; - di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale anche se sconosciuto ai ricorrenti.

Giustizia amministrativa202000305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo a opere abusive realizzate in area sottoposta a vincoli paesaggistici, idrogeologici e botanico-vegetazionali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il nuovo diniego comunale di condono, adottato dopo che una precedente sentenza del TAR aveva annullato il primo diniego per difetto di adeguata motivazione. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e illogicità del provvedimento definitivo. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 32 della l. 326/2003 e vizi di istruttoria, contraddittorietà e motivazione, sostenendo in sostanza l'erroneità del nuovo diniego alla luce della disciplina sul condono edilizio e dei vincoli insistenti sull'area. È stata inoltre richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 49/2006, prospettando che sarebbero ostativi alla sanatoria soltanto i vincoli di inedificabilità assoluta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che il Comune abbia correttamente riesercitato il potere dopo l'annullamento del precedente diniego. Il nuovo provvedimento ha individuato la destinazione urbanistica dell'immobile in zona di verde agricolo di tipo A-A4, nonché la presenza di beni paesaggistici, vincolo idrogeologico e aree di rispetto dei boschi, e ha dato conto della data di ultimazione dell'abuso, anteriore all'adozione dei vincoli. Il Collegio ha ritenuto integrati i presupposti ostativi previsti dall'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003: imposizione del vincolo anteriormente alla realizzazione delle opere, esecuzione in assenza o difformità dal titolo edilizio e non conformità alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici. La mera ultimazione dell'opera entro il termine previsto dalla disciplina regionale non è sufficiente a rendere condonabile l'abuso, poiché non supera i limiti sostanziali stabiliti dalla normativa statale. Il Comune, inoltre, non ha violato la precedente sentenza, avendo rinnovato l'istruttoria e colmato il precedente difetto motivazionale. La censura fondata sulla sentenza della Corte costituzionale n. 49/2006 è stata ritenuta generica e quindi inammissibile, oltre che non sorretta dal contenuto della pronuncia richiamata. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 10 e 10-bis l. 241/1990

    I ricorrenti ne hanno dedotto la violazione, ma il TAR non ha ravvisato vizi invalidanti nel procedimento e nel nuovo diniego.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità non può essere condonato quando ricorrono contemporaneamente: a) l'imposizione del vincolo prima dell'esecuzione delle opere; b) la realizzazione in assenza o difformità dal titolo edilizio; c) la non conformità alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici.

    La norma esclude il condono quando il vincolo sia anteriore all'abuso e l'opera sia abusiva e non conforme alla disciplina urbanistica; tali condizioni sono state ritenute sussistenti nel caso concreto.

  • art. 32 l. 28 febbraio 1985, n. 47

    Il combinato disposto con l'art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003 concorre a delimitare l'ambito della sanabilità degli abusi realizzati in aree vincolate.

  • art. 2, comma 1, l.r. Puglia 23 dicembre 2003, n. 28, come modificato dall'art. 4 l.r. Puglia 3 novembre 2004, n. 19

    La disciplina regionale consente la sanatoria nel rispetto del requisito temporale di ultimazione delle opere, ma tale requisito non è sufficiente a superare i limiti sostanziali posti dall'art. 32, comma 27, della l. 326/2003.

  • art. 31, comma 2, l. 47/1985

    È richiamato quale parametro del requisito generale relativo all'ultimazione delle opere entro il termine di legge.

Massime di principio

  • Nel condono edilizio relativo a opere realizzate in area vincolata, l'esclusione dalla sanatoria opera quando il vincolo di inedificabilità sia stato imposto anteriormente alla realizzazione dell'abuso e l'opera, eseguita in assenza o difformità dal titolo edilizio, non sia conforme alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici.
  • La sola ultimazione dell'opera entro il termine temporale previsto dalla disciplina sul condono non attribuisce, di per sé, la possibilità giuridica della sanatoria, quando ricorrano i limiti sostanziali derivanti dalla normativa statale per gli abusi in aree vincolate.
  • A seguito dell'annullamento giudiziale di un diniego di condono per difetto di motivazione, l'amministrazione può riesercitare il potere mediante una nuova istruttoria e un nuovo provvedimento, purché colmi il vizio rilevato e rispetti l'effetto conformativo della decisione.
  • Una censura fondata su una pronuncia della Corte costituzionale è inammissibile se formulata in termini generici e senza indicare quale specifica regola della decisione richiamata sarebbe applicabile alla fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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