Ordinanza n. 12634/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 10 febbraio 2026, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato e/o mal posto e/o fuorviante; - del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 20 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante; - della mancata valutazione della prova pratica; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 6; - dell’elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta; - della graduatoria definitiva; - della delibera n. 490 del 17 marzo 2026 inerente l'Approvazione degli atti dei lavori della Commissione Esaminatrice e delle graduatorie finali di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo professionale: Dirigente Medico - disciplina Endocrinologia - Area Medica e delle Specialità mediche, per le esigenze della ASL Roma; - del Verbale n. I della Commissione esaminatrice, adottato in data 2 febbraio 2026 in parte qua e nella parte in cui lesivo degli interessi di parte ricorrente; - della deliberazione del Direttore Generale prot. n. 490 del 17 marzo 2026 avente ad oggetto l’approvazione degli atti dei lavori della Commissione esaminatrice e delle graduatorie finali di merito; - del riscontro prot. n. 40064 di accesso agli atti del 3 marzo 2026 in relazione al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo Dirigente Medico-disciplina Endocrinologia, Area Medica e delle Specialità Mediche, per le esigenze della ASL Roma I” con relativi allegati; - del riscontro prot. n. 49622 di accesso agli atti del 17 marzo 2026 in relazione al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo Dirigente Medico-disciplina Endocrinologia, Area Medica e delle Specialità Mediche, per le esigenze della ASL Roma I” con relativi allegati; - del riscontro prot. n. 58185 di accesso agli atti del 27 marzo 2026 in relazione al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo Dirigente Medico-disciplina Endocrinologia, Area Medica e delle Specialità Mediche, per le esigenze della ASL Roma I” con relativi allegati; - del bando “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo Dirigente Medico-disciplina Endocrinologia, Area Medica e delle Specialità Mediche, per le esigenze della ASL Roma I” in parte qua e nella parte in cui lesivo degli interessi di parte ricorrente; - dell’Avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica n.484/1997, per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa, di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, nella disciplina di Endocrinologia, della Unità Operativa Complessa (UOC) Endocrinologia afferente al Dipartimento delle specialità mediche della ASL Roma 1, pubblicato in data 25 marzo 2026; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 6 del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e fuorviante; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, anche in parte qua ovvero nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere valutata come idonea al concorso in parola; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque depositati in atti. nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell’Amministrazione intimata all’adozione, previa ammissione anche in via cautelare alla prova orale con la prosecuzione dell’iter concorsuale, del provvedimento di inclusione di parte ricorrente nell’elenco degli idonei alla prova scritta e per la partecipazione alla prova orale del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo Dirigente Medico- disciplina Endocrinologia, Area Medica e delle Specialità Mediche, per le esigenze della ASL Roma I”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta e atti della procedura concorsuale per due posti di dirigente medico in endocrinologia, inclusi il quesito n. 6, la graduatoria e gli atti di approvazione
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta, nel quale ha conseguito 20 punti, deducendo che il punteggio fosse illegittimamente ridotto dalla presenza nel questionario di un quesito errato, mal posto o fuorviante, con particolare riferimento al quesito n. 6. Ha inoltre contestato la mancata valutazione della prova pratica, l'elenco degli ammessi, la graduatoria definitiva, il bando e gli atti della commissione esaminatrice, chiedendo anche la condanna in forma specifica dell'amministrazione all'ammissione, anche cautelare, alla prova orale e alla prosecuzione dell'iter concorsuale. L'ordinanza esamina tuttavia esclusivamente l'istanza dell'ASL relativa alle modalità di esecuzione dell'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami già disposta con precedente ordinanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta di chiarimenti formulata dall'ASL sulle modalità di esecuzione della notificazione per pubblici proclami. Ha precisato che l'indicazione dei controinteressati non richiede necessariamente la pubblicazione delle loro generalità anagrafiche, purché siano utilizzati dati idonei a rendere ciascun destinatario univocamente consapevole di essere parte del giudizio e degli effetti della sentenza. Il codice identificativo di partecipazione al concorso è stato ritenuto sufficiente a tale scopo. Poiché la graduatoria trasmessa dalla ricorrente all'ASL il 5 giugno 2026 riportava le generalità dei vincitori e i codici identificativi degli idonei non vincitori, essa è stata considerata idonea quale elenco nominativo dei controinteressati. Il TAR ha quindi dichiarato che la notificazione per pubblici proclami deve considerarsi correttamente e ritualmente eseguita mediante la pubblicazione, nel rispetto delle modalità stabilite dall'ordinanza n. 3057/2026, della documentazione trasmessa via PEC dalla ricorrente. Non è stata definita nel merito la domanda di annullamento degli atti concorsuali.
Norme richiamate
artt. 1 e 2 c.p.a.
I principi di effettività della tutela e del giusto processo consentono alle parti di chiedere chiarimenti sulle modalità di adempimento degli oneri processuali posti dal giudice, in presenza di seri dubbi interpretativi.
art. 41, comma 4, c.p.a.
La notificazione per pubblici proclami deve conservare la natura di notificazione e consentire ai destinatari di individuare univocamente il giudizio nel quale sono evocati.
art. 49 c.p.a.
L'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami deve indicare i controinteressati con dati sufficienti a renderli identificabili e deve essere eseguita secondo le modalità e i termini stabiliti dal giudice.
art. 35 c.p.a.
Il mancato adempimento degli oneri stabiliti per l'integrazione del contraddittorio può comportare l'improcedibilità del ricorso.
d.lgs. 33/2013
È richiamato dall'amministrazione nel quadro degli obblighi di trasparenza e della limitazione della pubblicazione dei dati personali relativi alle procedure concorsuali; il TAR ritiene comunque possibile utilizzare codici identificativi, anziché generalità anagrafiche, per rendere conoscibile ai controinteressati la loro evocazione in giudizio.
Massime di principio
- Nella notificazione per pubblici proclami, l'indicazione dei controinteressati non richiede necessariamente la pubblicazione delle generalità anagrafiche, purché i dati pubblicati consentano a ciascun destinatario di riconoscersi univocamente come parte del giudizio e potenziale destinatario degli effetti della sentenza.
- Il codice identificativo attribuito al candidato nell'ambito di una procedura concorsuale può costituire un dato sufficiente per identificare univocamente il controinteressato nella notificazione per pubblici proclami, quando consenta al destinatario di comprendere che il giudizio riguarda la graduatoria nella quale è utilmente collocato.
- La notificazione per pubblici proclami non può essere ridotta a una mera forma di pubblicità generica: deve permettere ai destinatari di conoscere l'esistenza dello specifico giudizio, la loro qualità di controinteressati e la possibilità di costituirsi, nel rispetto del principio del contraddittorio.
- Quando il giudice impone specifici oneri processuali e sussistono seri dubbi sulle relative modalità di esecuzione, la parte onerata può chiedere al giudice chiarimenti, senza che tale richiesta comporti di per sé la definizione della controversia principale.
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