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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17102/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il provvedimento che ha confermato la custodia cautelare in carcere deducendo la manifesta illogicità della motivazione relativa alla sussistenza dell'esigenza cautelare ai sensi dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Sostiene che la sua attuale detenzione per esecuzione pena (ordine di esecuzione depositato) rende in concreto e in astratto impossibile qualsiasi ipotesi di liberazione o di applicazione di misure alternative, sicché mancherebbero i requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. Fa riferimento a precedenti orientamenti giurisprudenziali secondo i quali la detenzione esecutiva può, in alcune situazioni, escludere l'esigenza cautelare.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondata la motivazione del giudice di merito e della pronuncia di legittimità richiamata, nel senso che lo stato di detenzione per altra causa non esclude di per sé la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione. È richiamato l'orientamento secondo cui qualsiasi titolo detentivo può venire meno per plurime ragioni e che la valutazione prognostica circa la possibilità di riacquistare la libertà riguarda competenze e ambiti procedimentali diversi. La Corte ha altresì rilevato la preclusione endoprocessuale delle questioni già decise nei gradi di impugnazione precedenti e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il pericolo di reiterazione della condotta criminosa come esigenza cautelare. La Corte conferma che tale pericolo va valutato nella sua concretezza e attualità e non è automaticamente escluso dalla mera esistenza di una detenzione per altra causa.

  • art. 127 c.p.p.

    Prevede la possibilità di decidere su questioni cautelari in camera di consiglio con relazione e conclusioni scritte; nella vicenda è stato esperito il rito camerale senza trattazione orale.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'appello del Pubblico Ministero avverso il rigetto della richiesta di custodia cautelare; disciplina l'impugnazione avanti al Tribunale del Riesame.

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Limita l'ampiezza della motivazione richiesta nel ricorso per cassazione; il ricorrente ha esposto il motivo nei limiti strettamente necessari come previsto dalla disposizione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen.

    Norma procedurale cui la cancelleria è stata rimandata per gli adempimenti di comunicazione previsti in caso di rigetto del ricorso; richiede l'adozione di specifici avvisi/adempimenti.

  • Cass. Sez. 4, n. 5633 del 13/11/2013 (Torti) e Cass. Sez. 6, n. 45944 del 29/10/2015 (Kamal)

    Citate dal ricorrente come orientamenti che, in casi non recentissimi, hanno ritenuto che la detenzione in espiazione di pena possa influire sulla valutazione del pericolo di reiterazione. La Corte però ritiene tali precedenti non ostativi all'orientamento più recente richiamato dalla sentenza impugnata.

  • Cass. Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021 (Abouelseoud) e altre pronunce richiamate

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce come lo stato detentivo non sia di per sé incompatibile con la configurabilità delle esigenze cautelari, poiché ogni titolo detentivo può estinguersi per varie cause e la loro valutazione è di competenze diverse; tale orientamento è alla base del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La detenzione eseguita per altra causa non elimina automaticamente la possibilità di applicare una misura cautelare diversa o aggiuntiva: il giudice deve valutare la concretezza e l'attualità del rischio di reiterazione sulla base di elementi specifici.
  • Per provare l'inesistenza dell'esigenza cautelare in presenza di detenzione esecutiva occorre dimostrare l'impossibilità reale e documentata di riacquisto della libertà o qualsiasi altra condizione che renda astratta ogni possibilità di commissione di nuovi reati.
  • Le decisioni cautelari divenute definitive o che hanno esaurito le impugnazioni hanno efficacia preclusiva endoprocessuale: questioni già decise non possono essere riproposte con argomentazioni già valutate.
  • La valutazione prognostica sulla pericolosità non può essere surrogata dal giudice cautelare con previsioni sugli esiti di altri procedimenti (es. esecutivi): tali aspetti spettano a organi e procedure differenti e possono mutare in tempi successivi.
  • In situazioni simili è utile produrre documentazione esecutiva e amministrativa probante (es. ordine di esecuzione, provvedimenti dell'esecuzione penale) e argomentare con elementi concreti e recenti sull'assenza di occasioni per la commissione di nuovi reati, altrimenti la richiesta di revoca della misura cautelare rischia di essere rigettata.

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