Sentenza n. 7060/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, in data 28.07.2025 e pubblicata sul sito della Scuola Nazionale dell'Amministrazione in data 31.07.2025 relativa al concorso pubblico per esami per l'ammissione di 352 allievi al IX corso concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 Dirigenti nelle amministrazioni statali, indetto con DPCM pubblicato su G.U. n.103 del 30.12.2022 in parte qua richiama “la nota del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. DFP-0021072 del 19 marzo 2025 con l'elenco dei vincitori del concorso e dell'indicazione dell'amministrazione assegnata ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272”; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi: i) il Decreto n. 132/2025 del 16.07.2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell'Amministrazione con il quale è stata adottata la graduatoria dell'esame finale del IX corso concorso per il reclutamento di 294 Dirigenti nelle amministrazioni statali; ii) tutti i verbali della Commissione d'esame; iii) della nota del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. DFP-0021072 del 19 marzo 2025; iv) del Regolamento contenente le norme di comportamento degli allievi del corso-concorso approvato con decreto 126 del 09.07.2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell'Amministrazione; v) del decreto della Presidente della SNA del 19 giugno 2024, n. 113, con il quale è stato approvato il progetto didattico di massima del IX corso-concorso articolato in una fase di formazione generale e in una fase di formazione specialistica mai pubblicato dalla P.A. e, pertanto, di contenuti ignoti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4.12.2025: - del decreto direttoriale n. 1408 del 21.10.2025del Ministero della Cultura, Dipartimento per l’Amministrazione Generale, Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II, con il quale è disposta l’assunzione nei ruoli del personale dirigenziale del Dicastero, tra gli altri, del dott. Giovani Luca Orlando, quale dirigente di seconda fascia; - della graduatoria del 7 marzo 2025, decreto n. 40, mai pubblicata né depositata agli atti dall’Amministrazione, dei vincitori dell’esame conclusivo della fase di formazione generale del IX corso-concorso, decreto richiamato nelle premesse dell’atto impugnato ma pubblicato dall’Amministrazione; - di ogni altro di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi: i) la nota DFP 0062720 del 29.08.2025; ii) la nota DFP 0021679 del 20.03.2025 richiamate nel decreto n. 1408 del 21.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e atti di assegnazione alle amministrazioni di destinazione fondati sulla graduatoria intermedia formata al termine della formazione generale, anziché sulla graduatoria finale dell'esame conclusivo
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato vincitore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, vincitore del IX corso-concorso per il reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali, ha contestato la scelta dell'amministrazione di utilizzare, per le assegnazioni definitive, la graduatoria formata al termine della fase di formazione generale. Secondo il ricorrente, tale graduatoria aveva funzione meramente intermedia, diretta a individuare l'amministrazione presso cui svolgere i quattro mesi di formazione specialistica, mentre l'assegnazione finale avrebbe dovuto essere effettuata sulla base della graduatoria di merito risultante dall'esame conclusivo, nella quale egli era meglio collocato. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, i verbali della commissione, le note amministrative, il regolamento di comportamento degli allievi, il progetto didattico e, con motivi aggiunti, il decreto di assunzione di un candidato e gli atti relativi alla graduatoria della fase di formazione generale. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità per mancata notifica al controinteressato effettivo e l'irricevibilità per omessa impugnazione della graduatoria intermedia, oltre a chiedere il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa, poiché la controversia non riguardava un diritto all'assegnazione del posto, ma la scelta amministrativa relativa alla graduatoria da utilizzare per la convocazione e l'assegnazione dei vincitori. Ha ritenuto instaurato il contraddittorio nei confronti del controinteressato individuato, cioè il soggetto la cui assegnazione avrebbe potuto mutare in caso di utilizzo della graduatoria finale. Ha inoltre escluso l'irricevibilità, poiché la lesione si era concretizzata con il mancato impiego della graduatoria finale, non già con la formazione della graduatoria intermedia. Nel merito, richiamando un precedente della stessa Sezione, ha ritenuto che la graduatoria formata al termine della formazione generale avesse natura meramente intermedia e servisse esclusivamente a individuare l'amministrazione presso cui svolgere la formazione specialistica. L'assegnazione definitiva avrebbe dovuto invece avvenire sulla base della graduatoria finale prevista dall'art. 15, comma 1, del regolamento applicabile. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto accolti nei termini indicati in motivazione, con effetto conformativo consistente nella rimessione in termini del ricorrente affinché potesse scegliere l'amministrazione di destinazione sulla base del punteggio conseguito nell'esame finale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con motivazione sintetica mediante richiamo al precedente della Sezione ritenuto pertinente.
art. 15, comma 1, d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272
È individuato quale fondamento della graduatoria finale di merito sulla base della quale devono essere effettuate le scelte dell'amministrazione di destinazione definitiva.
art. 15, comma 2, d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272
indicazione dell'amministrazione assegnata
È richiamato in relazione all'assegnazione dei vincitori, ma la decisione distingue l'assegnazione definitiva da quella intermedia connessa alla formazione specialistica.
Massime di principio
- Quando una procedura di formazione dirigenziale prevede una graduatoria al termine della formazione generale e una graduatoria successiva all'esame finale, la prima deve essere considerata meramente intermedia se è funzionale soltanto all'individuazione dell'amministrazione presso cui svolgere la formazione specialistica.
- Le preferenze espresse al termine della formazione generale, se collegate esclusivamente alla fase specialistica, non possono essere utilizzate per determinare in via definitiva l'amministrazione di destinazione dei candidati che abbiano superato l'esame finale.
- L'assegnazione definitiva dei vincitori deve essere effettuata sulla base della graduatoria finale di merito risultante dall'esame conclusivo, quando tale graduatoria è prevista dalla disciplina della procedura.
- La lesione derivante dall'uso della graduatoria intermedia per l'assegnazione definitiva si perfeziona con il mancato impiego della graduatoria finale; pertanto, non è necessario impugnare autonomamente la graduatoria intermedia quando essa non produce ancora l'effetto lesivo contestato.
- La controversia sulla scelta della graduatoria da utilizzare per l'assegnazione dei vincitori attiene all'esercizio di un potere amministrativo e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, anche se incide sulla successiva assegnazione del posto.
- L'accertata illegittimità dell'assegnazione fondata sulla graduatoria intermedia può comportare, quale effetto conformativo, la rimessione in termini del candidato per esercitare nuovamente la scelta dell'amministrazione di destinazione sulla base della graduatoria finale.
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