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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2879/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza nella parte in cui veniva disposta la confisca obbligatoria e, in subordine, quella per equivalente, sostenendo la mancanza di motivazione e la errata quantificazione del profitto del reato di riciclaggio. Dal decreto di sequestro risultava che Rini, quale presunto riciclatore, non aveva effettiva disponibilità delle somme profitto delle truffe (versate sulla sua Postepay) ma restituiva la maggior parte agli autori delle truffe percependo solo 150 euro per ogni versamento; quindi il profitto effettivamente goduto da Rini sarebbe stato molto inferiore ai 72.000 euro oggetto della confisca.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca, ritenendo carente l'accertamento e la motivazione circa l'entità del profitto effettivamente goduto dall'imputato quale riciclatore. La sentenza impugnata è stata annullata nella parte relativa alla confisca e rinviata al G.I.P. del Tribunale di Palermo per nuovo giudizio sul punto, davanti a diverso giudice (art. 623 c.1 lett. d cod. proc. pen.). La Corte ha richiamato il prevalente orientamento secondo cui la confisca deve colpire il vantaggio economico effettivamente conseguito dal riciclatore e non automaticamente l'intero ammontare della somma riciclata quando il profitto è spettato in prevalenza a terzi (autori del reato presupposto).

Norme richiamate

  • art. 444, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 444, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata per indicare la natura della sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) da cui deriva la statuizione impugnata.

  • art. 648-quater cod. pen.

    art. 648-quater cod. pen.

    Norma che prevede la confisca obbligatoria del profitto del reato di riciclaggio (o, se non possibile, confisca per equivalente). La Corte ha interpretato che la confisca deve essere limitata al profitto effettivamente goduto dal riciclatore.

  • art. 448, comma 2 cod. proc. pen.

    art. 448, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle impugnazioni contro sentenze di applicazione della pena; è rilevante per le conseguenze dell'accordo tra le parti sulla motivazione delle misure accessorie.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Menziomento nella giurisprudenza di legittimità sulla ammissibilità del ricorso per cassazione per vizio di motivazione rispetto a misure non concordate tra le parti.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sulle cause di cassazione per motivi di diritto, richiamata in relazione all'impugnabilità per vizio di motivazione.

  • art. 623, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Previsione che obbliga il rinvio ad un diverso giudice per il nuovo esame della questione a seguito di annullamento.

Massime di principio

  • La confisca prevista dall'art. 648-quater deve colpire il profitto effettivamente conseguito dall'autore del reato di riciclaggio; non è automatico che il riciclatore risponda dell'intero ammontare della somma 'ripulita' se tale somma è andata in prevalenza a terzi.
  • Quando il riciclatore percepisce solo il 'prezzo' del servizio (es. una somma fissa per ogni operazione), la confisca deve essere quantificata sul vantaggio economico reale dell'intermediario e non sul prodotto complessivo del reato presupposto.
  • Il giudice che dispone la confisca deve effettuare specifici accertamenti e darne adeguata motivazione circa l'entità del profitto effettivamente goduto; l'assenza di tale motivazione costituisce vizio annullabile in cassazione.
  • La giurisprudenza prevalente esclude la confisca per equivalente dell'intero importo riciclato al solo riciclatore quando manchi concorso o altra causa che giustifichi l'attribuzione del profitto integrale a quest'ultimo.
  • Anche nelle sentenze di applicazione della pena (patteggiamento), le misure patrimoniali non concordate sono sindacabili in cassazione per vizio di motivazione.
  • In caso di annullamento parziale della statuizione sulla confisca è previsto il rinvio al giudice di merito diverso per il nuovo esame della questione.

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