Sentenza del 18/11/2022 n. 34008 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI n.164/2010 relativo a 4 immobili per l'anno 2005. Il ricorrente censura: 1) che la memoria difensiva del Comune dell'11/06/2013 costituisce motivazione postuma e inammissibile rettifica dell'atto impugnato (violazione del diritto di difesa e delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi); 2) che il Comune ha errato nella qualificazione dell'area come edificabile e nella determinazione del valore non considerando il diniego di concessione edilizia (il terreno sarebbe dunque non edificabile e soggetto a valutazione/aliquota inferiore); 3) che l'integrazione motivazionale effettuata con la memoria del 2013 sarebbe decaduta/inefficace per effetto dei termini (decadenza/prescrizione della pretesa); 4) violazione del contraddittorio endo-procedimentale e carenza di indicazione dei criteri di valutazione usati dall'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la memoria del Comune non costituiva una motivazione postuma dell'atto impositivo ma un'ammissione/rettifica riduttiva della pretesa che non pregiudica il diritto di difesa e che l'ente può proporre in giudizio quando comporti una riduzione dell'onere. Per conseguenza è rigettato anche il terzo motivo relativo alla decadenza, perché non si è formato un nuovo atto impositivo. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che la valutazione dell'edificabilità si basa sugli strumenti urbanistici vigenti; il diniego della concessione edilizia non implica automaticamente l'inesistenza della potenzialità edificatoria e, in mancanza di prova che il diniego derivasse da classificazione agricola, la censura è infondata. Il quarto motivo è dichiarato inammissibile per vaghezza e per mancata indicazione di fatti decisivi. Pertanto il ricorso è rigettato; la Corte dichiara inoltre i presupposti per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ai sensi del DPR n.115/2002 (come modificato).
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (n. 3, 4, 5)
Strumenti di censura in Cassazione: la Corte valuta la correttezza formale e l'individuazione di fatti decisivi o violazioni di legge; il ricorso deve indicare fatti decisivi e vizi specifici e non può limitarsi a censure generiche o confuse.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 24, 32
Norme sul processo tributario e sulle modalità di impugnazione: utilizzate per valutare la corretta trattazione delle memorie e delle eccezioni nel giudizio tributario.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Principi di tutela del contribuente e diritto di difesa: l'obbligo motivazionale dell'atto deve permettere l'efficace esercizio del contraddittorio, ma l'indicazione degli elementi essenziali è sufficiente per delimitare la pretesa.
L. n. 241 del 1990, art. 3
Obbligo di motivazione degli atti amministrativi: la motivazione 'ab origine' è richiesta, ma integrazioni che riducono la pretesa non costituiscono motivazione postuma pregiudizievole per il contribuente.
art. 53 Cost.
Principio di capacità contributiva e principi generali del sistema tributario richiamati nelle censure relative alla corretta qualificazione del suolo e alla determinazione della base imponibile.
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 5
Norme relative all'imposta sugli immobili (ICI): la determinazione dell'imponibile richiede accertamento della natura edificabile in concreto, sulla base degli strumenti urbanistici.
L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20
Richiamata nella disciplina dell'ICI e della determinazione dei criteri di valutazione del valore venale del suolo.
art. 2948 c.c. e L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
Riferimenti in tema di decadenza/prescrizione: la Corte sottolinea che non si è formato un nuovo atto impositivo con la memoria del Comune, per cui la decadenza contestata dal ricorrente non trova applicazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17)
Norma sul contributo unificato: la Corte dichiara sussistenti i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis (conv. L. n. 176 del 2020) e D.L. 30/12/2021 n. 228, art. 16, comma 1
Norme processuali emergenziali sulla trattazione delle cause in camera di consiglio; in questa vicenda la causa è stata trattata secondo tali disposizioni, senza udienza pubblica con intervento del P.G.
Massime di principio
- La motivazione dell'atto impositivo deve contenere sin dall'origine gli elementi essenziali che consentono al contribuente di difendersi; tuttavia, integrazioni o memorie dell'ente che comportino una riduzione della pretesa non costituiscono illegittima motivazione postuma e sono ammesse nel giudizio.
- L'ente impositore può rettificare la propria pretesa in diminuzione nel corso del processo senza necessità di un nuovo provvedimento, mentre per aumenti dell'onere sarebbe necessario un nuovo atto.
- La qualificazione dell'edificabilità del suolo si valuta concretamente in base agli strumenti urbanistici vigenti (PRG e atti urbanistici), e il diniego di una concessione edilizia non prova di per sé l'inesistenza della potenzialità edificatoria; il diniego può al più influire sulla quantificazione del valore concreto.
- Le censure in sede di legittimità devono indicare chiaramente i fatti decisivi e il tipo di vizio denunciato; motivi vaghi o confusi sono dichiarati inammissibili.
- La decadenza o prescrizione della pretesa tributaria va valutata con riferimento agli atti formali: una memoria difensiva che limita la pretesa non equivale automaticamente a un nuovo atto impositivo.
- Il mancato rispetto del contraddittorio endo-procedimentale o la carenza motivazionale deve essere specificamente allegata con riferimento a fatti decisivi e criteri non esplicitati, altrimenti la censura è inammissibile.
- Anche in caso di soccombenza parziale o di assenza di costituzione della parte vittoriosa, la Corte può disporre misure relative al contributo unificato secondo la normativa vigente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 nov 2022Sentenza del 18/11/2022 n. 866 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 18 nov 2022Sentenza del 18/11/2022 n. 879 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 18 nov 2022Sentenza del 18/11/2022 n. 881 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 18 nov 2022Sentenza del 18/11/2022 n. 1055 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 18 nov 2022Sentenza del 18/11/2022 n. 1322 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 18 nov 2022Sentenza del 18/11/2022 n. 4514 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →