Ordinanza n. 47/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione del Responsabile del Servizio Area Amministrativa n. 500 del 23/10/2025 (Nr. Reg. Gen. 1119) avente ad oggetto 'Selezione per progressioni verticali tra le aree (c.d. verticali) straordinarie o in deroga del personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di San Casciano in Val di Pesa per la copertura di n. 2 posti di 'specialista in attività amministrative e contabili, Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione - Approvazione Verbali e nomina vincitori', nella parte in cui approva i verbali rimessi dalla commissione esaminatrice e le graduatorie finali per il posto presso l’Ufficio Amministrativo Staff e Gare (allegato B) e inquadra la dott.ssa Rosa Cassanelli nel profilo professionale di 'specialista in attività amministrative e contabili', Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione CCNL Funzioni Locali 16/11/2022; - dei verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 6.10.2025, n. 2 del 15.10.2025 e n. 3 del 22.10.2025; - della comunicazione del calendario dei colloqui, allegata alla comunicazione pec del 6.10.2025 e contenente ulteriori modalità di svolgimento della prova; - ove possa occorrere, della determina n. 427 del 15.9.2025 del Responsabile del Servizio Area Amministrativa di approvazione dell’avviso di selezione per progressioni tra aree (cd. verticali) straordinarie o in deroga del personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di San Casciano per la copertura di n. 2 posti di 'specialista in attività amministrative e contabili', Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione', dell’avviso medesimo e del presupposto Regolamento per la disciplina delle procedure di valutazione finalizzate alle progressioni tra aree ai sensi dell’art. 13, comma 6, del CCLN 16.11.2022 “Progressioni verticali nel periodo transitorio' approvato con Deliberazione di Giunta Comunale di San Casciano Val di Pesa n. 331 del 21.12.2023; - di ogni ulteriore altro atto connesso, conseguente e/o presupposto ancorché incognito; - nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, all’adempimento ed al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante collocamento della dott.ssa Rosanna Italiano al primo posto in graduatoria alla procedura di cui è causa ed il conseguente inquadramento nel profilo professionale richiesto e per il quale è stata bandita la procedura selettiva, ovvero di ogni altra misura ritenuta idonea ai sensi dell’art. 34 co. 1 lett. c) c.p.a. ovvero ancora per l’integrale risarcimento dei danni subiti e subendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: approvazione dei verbali e della graduatoria finale di una procedura di progressione verticale tra aree, con nomina della vincitrice e relativo inquadramento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni locali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha approvato i verbali della commissione esaminatrice e la graduatoria finale relativa alla copertura di un posto di specialista in attività amministrative e contabili presso l'Ufficio Amministrativo Staff e Gare, nonché i verbali della commissione, il calendario dei colloqui con le ulteriori modalità di svolgimento della prova, l'avviso di selezione e gli atti regolamentari presupposti. Ha chiesto anche la sospensione cautelare degli atti, il collocamento al primo posto in graduatoria e il conseguente inquadramento, ovvero il risarcimento del danno. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente le singole censure dedotte, ma dà atto della loro ritenuta non immediata fondatezza in sede cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Il giudice ha ritenuto insussistente un pregiudizio grave e irreparabile, poiché, in caso di eventuale accoglimento del ricorso nel merito, la ricorrente potrebbe ottenere il nuovo inquadramento previa risoluzione del contratto stipulato con l'attuale vincitrice, contratto sottoposto a condizione, oltre al risarcimento del danno economico subito. Ha inoltre ritenuto insussistenti, sulla base di una valutazione sommaria e salva la successiva trattazione nel merito, profili di fondatezza immediatamente apprezzabili delle censure. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 1.000,00, oltre oneri accessori di legge, in favore delle amministrazioni resistenti per la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile e una valutazione positiva, quantomeno sommaria, della fondatezza delle censure; nel caso concreto tali presupposti sono stati ritenuti insussistenti.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente quale fondamento della richiesta di tutela reintegratoria e di ogni altra misura idonea; l'ordinanza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 13, comma 6, CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022
Indicato quale base della disciplina delle progressioni verticali straordinarie o in deroga e del regolamento comunale presupposto; l'ordinanza cautelare non ne esamina nel merito l'applicazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato richiede la prospettiva di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito può essere escluso quando l'eventuale futura vittoria nel merito consenta ancora il conseguimento del bene della vita, eventualmente mediante la risoluzione del rapporto con l'attuale beneficiario, oltre al risarcimento del danno economico.
- La possibilità di ottenere, in caso di accoglimento del ricorso, il nuovo inquadramento e il risarcimento del danno economico esclude il periculum in mora quando non sia dimostrata l'irreversibilità degli effetti dell'atto impugnato.
- La mera valutazione cautelare negativa sulla fondatezza delle censure non pregiudica l'esame di merito, che resta impregiudicato e deve svolgersi con gli approfondimenti propri della fase successiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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