Sentenza n. 2788/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione degli effetti del provvedimento emesso in data 12.09.2025 e notificato al richiedente il 15.09.2025 con il quale l'Ambasciata d'Italia ad -OMISSIS- ha respinto la domanda di emissione di visto di ingresso per motivi di studio in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di ingresso per motivi di studio, emesso dall'Ambasciata d'Italia il 12 settembre 2025 e notificato il 15 settembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego dell'Ambasciata d'Italia relativo alla domanda di visto di ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti. Nel corso del giudizio ha depositato un'istanza di rinuncia agli atti e un'istanza di riesame della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La rinuncia non era stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, ma l'amministrazione resistente vi ha aderito; il giudice l'ha quindi qualificata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse. Quanto al patrocinio a spese dello Stato, il ricorrente ha chiesto il riesame del provvedimento della Commissione competente, che aveva escluso l'ammissibilità del beneficio perché il richiedente non risultava regolarmente soggiornante in Italia al momento del sorgere del fatto oggetto del processo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, prendendo atto della rinuncia sostanziale alla prosecuzione del giudizio e dell'adesione dell'amministrazione resistente. Non ha quindi esaminato nel merito la legittimità del diniego di visto. Ha inoltre respinto la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo di non doversi discostare dalla decisione della Commissione per il patrocinio, secondo cui il beneficio previsto dall'art. 119, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002 è assicurato allo straniero solo se regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Nel caso concreto, il ricorrente, cittadino straniero privo di legami con il territorio italiano e autore di un ricorso diretto proprio a ottenere il visto per l'ingresso in Italia, non risultava regolarmente soggiornante. Le spese di lite sono state compensate in considerazione dell'esito del giudizio.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.
art. 119, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero “regolarmente soggiornante sul territorio nazionale”
Il patrocinio a spese dello Stato è esteso allo straniero solo quando questi sia regolarmente soggiornante sul territorio nazionale; tale requisito mancava nel caso concreto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti non notificata alle altre parti nel termine previsto può comunque essere qualificata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse quando la parte resistente vi aderisca, consentendo la definizione del giudizio per improcedibilità senza esame del merito.
- Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002, lo straniero può beneficiare del trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di patrocinio a spese dello Stato solo se è regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento rilevante; non soddisfa tale requisito chi propone un ricorso volto proprio a ottenere un visto per l'ingresso in Italia e non ha legami con il territorio nazionale.
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