Sentenza n. 351/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - della relazione tecnica al Piano antenne del Comune di Castelfidardo, Prot. 0006244 del 15/03/2024, nella parte in cui prevede, a pag. 25, quale zona di proprietà del Comune di Castelfidardo ove poter installare antenne di Stazioni Radio Base (SRB) da parte dei Gestori, l’area «Via N. Sauro / Valle Oscura C.T. foglio 12 mappali 118-104-455 Destinazione PRG: Area E1: Aree boscate. Area PAI - F-14-0171 (P3-R2), Posizione SRB: circa N 43° 27’ 57.1”, E 13° 32’ 31.4”, 148 mslm Vincolo Idrogeologico RD 3267/23»; - della delibera/ordinanza di approvazione della medesima e/o ogni altro provvedimento consequenziale di esecuzione; - della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi semplificata, Rif. Pratica Edilizia n. 387/2024 – prot. 19854/2024 – Ditta Vodafone Italia spa (93026890017), Inwit spa (08936640963) […] Ubicazione: Contrada Concia, 7 – Prot. Gen. 19854/2024 del 14/11/2024; - e di ogni atto precedente, presupposto, connesso e consequenziale alla citata pratica;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi semplificata relativa all’autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base in contrada Concia, nonché relazione tecnica al Piano antenne e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune e operatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni, sostenendo che la stazione radio base fosse collocata a distanza inferiore a 150 metri da una scuola secondaria di primo grado e da un centro educativo riabilitativo. Hanno dedotto la violazione dell’art. 10, comma 1, lettera c), della legge regionale Marche n. 12/2017, assumendo che il divieto di installazione degli impianti “su” determinati siti sensibili e sulle relative pertinenze dovesse estendersi anche alle aree limitrofe entro un raggio di 150 metri. È stata inoltre lamentata la mancata valutazione di una localizzazione alternativa su un’area comunale più distante dai siti sensibili. Con motivi aggiunti, proposti dopo l’accesso agli atti, i ricorrenti hanno dedotto l’illegittima utilizzazione delle terre e rocce da scavo in violazione delle prescrizioni impartite in Conferenza di servizi, che ne avrebbero imposto l’allontanamento dal cantiere e il conferimento presso un sito autorizzato. La società resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per l’incompatibilità del ricorso straordinario con il rito speciale previsto per gli impianti di telecomunicazione, per carenza di legittimazione e interesse, per mancata impugnazione di atti presupposti e del parere ARPAM. Il TAR ha ritenuto superata l’eccezione relativa alla mancata notifica agli ulteriori soggetti mediante l’integrazione del contraddittorio e ha prescisso dall’esame delle ulteriori eccezioni preliminari.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e l’intervento ad adiuvandum, ritenendo infondata la censura relativa alla distanza dai siti sensibili. Ha interpretato letteralmente l’art. 10, comma 1, lettera c), della legge regionale Marche n. 12/2017, rilevando che la locuzione “su” vieta l’installazione sopra gli immobili indicati dalla norma, mentre il riferimento alle relative pertinenze riguarda le pertinenze in senso tecnico-giuridico. La disposizione non introduce né consente di ricavare un divieto per le aree limitrofe entro una determinata distanza, incluso il raggio di 150 metri prospettato dai ricorrenti. Il regolamento comunale non è stato ritenuto illegittimo, poiché non impone divieti generalizzati ma individua siti preferenziali per la localizzazione degli impianti. La mancata previsione di una distanza minima non determina un vuoto di tutela sanitaria, essendo applicabili i limiti statali di esposizione ai campi elettromagnetici, rispettati nel caso concreto secondo il parere favorevole dell’ARPAM, non contestato. La censura sulle terre e rocce da scavo è stata ritenuta irrilevante rispetto alla legittimità dell’autorizzazione, perché attiene alla fase esecutiva dei lavori e non dimostra l’illegittimità del titolo autorizzatorio. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della controversia e della questione interpretativa affrontata.
Norme richiamate
art. 43 d.lgs. 259/2003
Richiamato quale base normativa dell’istanza unica per la realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazioni.
art. 44 d.lgs. 259/2003
Richiamato quale base normativa dell’istanza unica e del procedimento autorizzatorio per l’impianto.
art. 49 d.lgs. 259/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo della procedura autorizzatoria.
art. 10, comma 1, lettera c), legge regionale Marche n. 12/2017
“su” alcune tipologie di siti sensibili “e loro relative pertinenze”
La norma vieta l’installazione degli impianti sopra i siti sensibili e sulle relative pertinenze in senso tecnico-giuridico, ma non stabilisce né implica un limite distanziale per le aree limitrofe.
art. 8, comma 6, legge n. 36/2001
Consente ai Comuni di disciplinare il corretto insediamento degli impianti e di raccordare le esigenze urbanistiche con la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, senza imporre limitazioni generalizzate incompatibili con la copertura di rete e garantendo localizzazioni alternative.
art. 12-bis d.l. n. 68/2022
Richiamato quale disciplina del rito speciale accelerato e degli adempimenti di notificazione nel contenzioso relativo agli impianti di telecomunicazione; l’omessa notifica agli ulteriori soggetti è stata superata mediante integrazione del contraddittorio.
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
Richiamato quale fondamento della trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario a seguito dell’opposizione della società controinteressata.
Massime di principio
- Il divieto regionale di installazione di stazioni radio base “su” scuole, ospedali e altri siti sensibili, nonché sulle relative pertinenze, deve essere interpretato secondo il significato letterale: esso vieta l’installazione sopra tali immobili e nelle pertinenze in senso tecnico-giuridico, ma non introduce un divieto automatico nelle aree limitrofe né una distanza minima, salvo una specifica previsione normativa o regolamentare legittima.
- Le amministrazioni comunali possono individuare siti preferenziali o aree nelle quali tendenzialmente non localizzare gli impianti di telecomunicazione per esigenze urbanistiche, paesaggistiche, ambientali o di minimizzazione dell’esposizione elettromagnetica, ma non possono trasformare tali criteri in divieti generalizzati incompatibili con la necessità di garantire la capillare copertura della rete.
- La tutela della salute rispetto agli impianti di telecomunicazione è assicurata, in assenza di uno specifico e legittimo divieto distanziale, dal rispetto dei limiti di esposizione stabiliti dalla normativa statale; il parere tecnico favorevole dell’autorità competente, non specificamente contestato, è idoneo a escludere la dedotta carenza di tutela sotto questo profilo.
- Le irregolarità riguardanti l’esecuzione dei lavori, come l’inosservanza di prescrizioni sul trattamento delle terre e rocce da scavo, non determinano di per sé l’illegittimità del provvedimento autorizzatorio, quando non incidono sui presupposti o sul contenuto del titolo, potendo rilevare eventualmente nella distinta fase esecutiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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