Cassazione Civile, Ordinanza n. 11017/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Sicilia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La lite nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2009, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF e IVA, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973, sul presupposto che il contribuente non avesse risposto a un invito a produrre documentazione idonea a giustificare l'incongruità tra le spese dedotte e i compensi dichiarati. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva respinto l'appello limitandosi ad affermare la mancata prova della notifica dell'invito, senza confrontarsi con i motivi di gravame. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di varie norme tributarie e processuali, sostenendo che, trattandosi di accertamento 'a tavolino', per i tributi non armonizzati non vi era obbligo di contraddittorio preventivo e, quanto all'IVA, il contribuente non aveva indicato quali difese concrete avrebbe potuto svolgere se il contraddittorio fosse stato instaurato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, ma in conclusione lo ha rigettato. Ha osservato che i motivi erano formulati in modo promiscuo, cumulando censure eterogenee; tuttavia ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva esposto, sia pure sinteticamente, la ratio decidendi: l'illegittimità dell'atto impositivo per mancata prova della notifica dell'invito n. I00523/2013, che costituiva il presupposto stesso dell'accertamento induttivo puro. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non colpiva la reale ragione della decisione impugnata: la CTR non aveva fondato l'annullamento su un difetto generalizzato di contraddittorio preventivo, ma sull'insussistenza del fatto costitutivo dell'accertamento ex art. 39, comma 2, lett. d-bis), D.P.R. 600/1973, essendo mancata la prova della notifica dell'invito a produrre documenti. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973
l'accertamento induttivo puro può essere fondato sulla mancata risposta del contribuente agli inviti dell'Ufficio; se non è provata la notifica dell'invito, manca il presupposto stesso dell'accertamento.
art. 32, primo comma, nn. 3) e 4), D.P.R. 600/1973
richiama gli inviti alla produzione di dati e documenti cui l'art. 39, comma 2, lett. d-bis), collega l'accertamento induttivo puro in caso di mancata risposta.
art. 54 D.P.R. 633/1972
richiamato nel motivo di ricorso come norma sull'accertamento IVA, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi.
art. 55 D.P.R. 633/1972
richiamato nel motivo di ricorso come norma sull'accertamento IVA, senza incidere sull'esito per difetto di pertinenza della censura.
art. 41-bis D.P.R. 600/1973
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.
art. 42 D.P.R. 600/1973
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.
art. 5, comma 1, d.lgs. 472/1997
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
richiamato nel motivo di ricorso sul contraddittorio endoprocedimentale.
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ha escluso la motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione, esclusa dalla Corte.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel primo motivo per omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che la CTR avesse deciso sulla questione rilevante.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base del primo motivo di ricorso, poi respinto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del secondo motivo di ricorso, poi dichiarato inammissibile.
art. 2697 c.c.
richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova, nel senso che spettava all'Ufficio provare il presupposto fattuale dell'accertamento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte ha escluso la sua applicazione in ragione della soccombenza di un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la formulazione cumulativa e indistinta di censure eterogenee, quando la Corte dovrebbe ricostruire autonomamente quale vizio sia dedotto per ciascun profilo di doglianza.
- La motivazione è solo apparente, e quindi censurabile come nullità, quando non consente di percepire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non lo è se la sentenza espone, in forma sintetica ma intelligibile, la ragione decisiva della decisione.
- In tema di accertamento induttivo puro fondato sulla mancata risposta del contribuente a un invito dell'Ufficio, il presupposto dell'atto è la prova della notifica dell'invito stesso; in difetto di tale prova, viene meno il fondamento dell'accertamento.
- La censura di legittimità deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che assume una diversa ragione di decisione non adottata dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto l'insussistenza della notifica dell'invito prodromico, tale accertamento è sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione logicamente comprensibile e non apparente.
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