Sentenza del 03/02/2023 n. 3456 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Associazione impugnava avvisi di accertamento relativi a IRES e IVA per gli anni 2011 e 2012 e contestava tra l'altro la duplicazione della tassazione degli interessi attivi sui depositi bancari/postali (già soggetti a ritenuta alla fonte). In sede di cassazione diversi motivi erano stati dichiarati inammissibili o infondati; con ricorso per revocazione l'Associazione denunciava un errore di fatto (svista) della Corte di cassazione nel ritenere “nuovi” i motivi n. 10, 11 e 12, che in realtà erano stati sollevati e documentati nei gradi di merito, e, separatamente, censurava la valutazione sulla questione delle sanzioni/continuazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di revocazione (errore di percezione/svista) e ha dichiarato inammissibile il secondo. Ha revocato l'ordinanza n. 7956/2021 limitatamente alla dichiarata inammissibilità dei motivi 10, 11 e 12, ha accolto il decimo motivo di ricorso per omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., ha ritenuto assorbiti il motivo 11 e il 12 e ha cassato la sentenza n. 1938/2017 della Commissione tributaria regionale della Puglia nei limiti del motivo accolto, disponendo il rinvio alla CTR in diversa composizione perché esamini la questione relativa alla duplicazione della imposizione sugli interessi e regoli le spese dei giudizi.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Autorizza il procedimento di revocazione per errori di fatto della Corte di cassazione; la Corte ha ritenuto applicabile la revocazione per svista nella lettura degli atti interni che ha portato a dichiarare nuovi motivi effettivamente già devoluti.
art. 395, n. 4 c.p.c.
L'errore revocatorio deve essere un errore di percezione di un fatto decisivo emergente dagli atti; la Corte ha applicato questo parametro per distinguere la svista (revocabile) dalla mera diversa valutazione (non revocabile).
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Consente la censura per omessa pronuncia; la Corte ha accolto il motivo principale di cassazione (decimo) che denunciava l'omessa pronuncia della CTR sulla duplicazione di imposizione degli interessi.
art. 112 c.p.c.
Richiama il principio che il giudice deve pronunciarsi su tutte le questioni dedotte dalle parti; la mancata decisione della CTR su un punto devoluto ha costituito violazione di tale obbligo e giustificato la cassazione con rinvio.
D.Lgs. n. 158/2015
Norma sopravvenuta applicata dalla CTR in materia di sanzioni: la Commissione aveva disposto la rideterminazione delle sanzioni in favore del contribuente secondo i criteri del decreto (applicazione del favor rei).
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è percorribile solo per errore di fatto (svista o errata percezione) chiaramente emergente dagli atti: non vale per mere divergenze di valutazione giuridica.
- Per evitare che motivi vengano ritenuti "nuovi", il ricorrente in cassazione deve chiaramente indicare nei suoi atti dove la questione è stata sollevata nei gradi di merito (pagine, passi, documenti): la prova documentale previene il rischio di inammissibilità per novità.
- Se il giudice d'appello omette di pronunciare su una questione devoluta (violazione dell'art.112 c.p.c.), il ricorso per cassazione per omessa pronuncia (art.360,1,4) può ottenere la cassazione con rinvio perché il merito sia esaminato.
- Distinguere sempre tra errori di diritto/valutazione (non revocabili) e omissioni o sviste materiali negli atti processuali (revocabili); l'azione da intraprendere dipende da questa qualificazione.
- Nel contenzioso tributario, se si contesta la duplicazione di imposizione di proventi già assoggettati a ritenuta, va espressamente chiesto al giudice di pronunciarsi e vanno prodotti gli atti che dimostrano l'avvenuta ritenuta, altrimenti il tema rischia di essere omesso.
- La presenza di norme sopravvenute (es. D.Lgs. n.158/2015 sulle sanzioni) può comportare la rimessione per ricalcolo delle sanzioni in applicazione del favor rei; tuttavia questioni diverse (p.es. applicazione della continuazione) devono essere dedotte specificamente e non confusi con la mera rideterminazione percentuale delle sanzioni.
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