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Sentenza

Sentenza n. 956/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 941/2024 del 13/11/2024 reso dal Tribunale ordinario di Siracusa, sez. lavoro, nel procedimento n. 4248/2024 RG, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 10/01/2025, attestato conforme all’originale in data 10/01/2025 ai sensi dell’art. 196-octies disp. att. cpc e per gli effetti dell’art. 475 cpc e così notificato in data 10/01/2025 al domicilio digitale indicato dal Ministero per l’esecuzione delle sentenze relative alla tematica “carta docente”.

Giustizia amministrativa202502288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo del giudice ordinario, passato in giudicato, recante l’obbligo di attribuire la carta elettronica del docente per € 500,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 941/2024 del Tribunale ordinario di Siracusa, sezione lavoro, dichiarato definitivamente esecutivo e notificato al Ministero in forma esecutiva il 10 gennaio 2025. Il titolo condannava l’amministrazione ad attribuire la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre interessi e rivalutazione. Il ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento ministeriale, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione, e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una somma a titolo di astreinte per l’eventuale ritardo. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito e non ha contestato il titolo né provato l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché il titolo da eseguire era una decisione del giudice ordinario passata in giudicato, riconducibile all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione, delle regole sul deposito del ricorso e dell’obbligo di previa notificazione del titolo all’amministrazione ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha affermato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto ingiuntivo, rilevando che l’amministrazione non aveva provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligazione, secondo l’art. 2697 c.c. Il Ministero è stato quindi ordinato a eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. La domanda di astreinte è stata respinta, poiché il Collegio ha ritenuto riconducibile il ritardo all’improvviso e ingente contenzioso sulla questione, tale da incidere sulle capacità organizzative del Ministero. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, senza compenso aggiuntivo, dovendosi ritenere l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 300,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    L’azione di ottemperanza deve essere proposta entro il termine decennale previsto dalla disposizione.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell’esecuzione, è stata respinta nel caso concreto.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata per verificare il rispetto del termine di deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dalla norma.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    È stata ritenuta documentata la previa notificazione all’amministrazione del titolo giudiziale di cui si chiedeva l’esecuzione.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati dalla parte che ha interesse a eccepirli; nel caso concreto il Ministero non ha provato l’avvenuto pagamento o altra causa impeditiva dell’esecuzione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata applicata analogicamente a una condanna al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo del giudice ordinario passato in giudicato e notificato all’amministrazione in forma esecutiva, purché siano rispettati i termini e gli adempimenti processuali previsti dal codice del processo amministrativo e dalla disciplina sull’esecuzione contro la pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non contesta il titolo esecutivo e non dimostra l’avvenuto adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligazione, il giudice può ordinare l’esecuzione del titolo facendo applicazione dell’art. 2697 c.c.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento.
  • La condanna prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all’accertamento del ritardo: può essere negata quando il ritardo sia ricondotto a circostanze organizzative eccezionali, quali un improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione, idonee a incidere sulle capacità operative dell’amministrazione.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice e l’attività rientra nei compiti istituzionali dell’ufficio, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto compreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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