Ordinanza n. 3371/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. -OMISSIS-/2021, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva respinto i ricorsi contro l’ordine di demolizione di un immobile e l’ordinanza di chiusura dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
Esito
La controversia
L’appellante aveva impugnato due distinti provvedimenti comunali: l’ordine di demolizione di un immobile di sua proprietà e l’ordinanza di chiusura del ristorante da lui gestito, ritenuto esercitato in locali abusivi. La controversia riguardava l’esatta individuazione delle opere abusive ricomprese in tre domande o provvedimenti di condono e sanatoria, nonché la corrispondenza tra tali opere e le parti del fabbricato utilizzate per l’attività di ristorazione. Il TAR, previa riunione dei giudizi, aveva respinto i ricorsi ritenendo che l’ordine di demolizione fosse univocamente riferito alle sole opere escluse dai condoni. In appello, il Consiglio di Stato aveva già disposto una verificazione tecnica per accertare quali opere indicate nell’ordine di demolizione fossero comprese nella concessione edilizia in sanatoria, nel permesso di costruire e nell’istanza di condono. I verificatori precedentemente incaricati erano rimasti inerti e non avevano comunicato eventuali impedimenti né esercitato la facoltà di subdelega.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello, ritenendo necessario l’accertamento tecnico già disposto per chiarire la consistenza delle opere condonate e il rapporto tra queste e le opere oggetto dell’ordine di demolizione. Ha quindi nominato un nuovo verificatore, individuato nel Responsabile del -OMISSIS-, incaricandolo di procedere secondo i quesiti, i termini e le modalità già fissati con la precedente ordinanza istruttoria. Ha posto a carico dell’appellante, quale anticipo per spese e compenso del verificatore, la somma di 2.000 euro oltre accessori, da corrispondere entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha inoltre disposto la trasmissione dell’ordinanza e dei precedenti provvedimenti alle Procure della Repubblica di Napoli e Salerno per le eventuali valutazioni sulle condotte dei verificatori rimasti inerti, con successivo oscuramento dei riferimenti identificativi.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Norme richiamate quale base per la disposizione e l’esecuzione degli incombenti istruttori, inclusa la verificazione.
art. 71 d.P.R. 115/2002
cento giorni dal compimento dell’incarico corrispondente alla data del deposito in giudizio della relazione finale
Il verificatore deve depositare la nota delle spese e del compenso entro il termine di decadenza previsto dalla disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per giustificare l’oscuramento dei riferimenti identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento disposto dalla Segreteria.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia dipende dall’esatta ricostruzione tecnica della consistenza delle opere edilizie e dalla loro corrispondenza con titoli in sanatoria, condoni o permessi di costruire, il giudice amministrativo può disporre una verificazione prima di definire il merito dell’impugnazione.
- L’inerzia del verificatore incaricato, in assenza di comunicazioni circa impedimenti e senza esercizio della facoltà di subdelega, consente al giudice di nominare un nuovo verificatore e di trasmettere gli atti all’autorità giudiziaria per le eventuali valutazioni di competenza.
- L’anticipo delle spese e del compenso del verificatore può essere posto a carico della parte privata che ha proposto l’impugnazione, senza che tale statuizione anticipi la decisione sul merito della controversia.
- L’ordinanza istruttoria che dispone una verificazione e fissa gli adempimenti delle parti non definisce il giudizio, sicché l’esito della domanda di annullamento resta non determinato fino all’udienza di merito.
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