Sentenza n. 12805/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-2026 del Tribunale civile di Roma, depositata l’8.1.2026, resa a definizione del ricorso con n.r.g. 24192/2025 ex art. 281-undecies c.p.c., promosso dalla ricorrente nei confronti dell’Ater del Comune di Roma, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso, è stata riconosciuta l’inadeguatezza dell’alloggio e.r.p. sito in Roma, via-OMISSIS-, sc. H, primo piano, int. 1, per difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria ed è stato ordinato all’Ater del Comune di Roma di assegnare in locazione in favore di -OMISSIS- un nuovo alloggio e.r.p. privo dei profili di inidoneità denunciati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale civile di Roma recante l’ordine di assegnare in locazione un nuovo alloggio ERP
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore ERP)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto l’inadeguatezza dell’alloggio ERP precedentemente assegnato e ordinato all’Ater del Comune di Roma di assegnarle un nuovo alloggio privo dei profili di inidoneità accertati. L’Ater ha eccepito l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’infondatezza del ricorso, sostenendo di avere già assegnato, con determinazione direttoriale, e consegnato, mediante verbale, un nuovo alloggio, ritenuto gradito dalla ricorrente. La ricorrente ha contestato la regolarità della rappresentanza processuale dell’Ater, l’irritualità di una memoria difensiva e l’inesatta esecuzione della sentenza, affermando la permanenza dell’interesse alla decisione. Il TAR ha rilevato d’ufficio che, al momento della proposizione e della decisione del ricorso, la sentenza civile non era passata in giudicato: era stata notificata il 27 maggio 2026 e non era ancora decorso il termine breve di trenta giorni per impugnarla. La ricorrente ha invocato il principio di non contestazione e ha chiesto un rinvio per consentire il successivo passaggio in giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché l’azione di ottemperanza nei confronti di una sentenza del giudice ordinario presuppone una pronuncia passata in giudicato. Il principio di non contestazione non ha potuto supplire alla mancanza di tale presupposto, poiché opera sul piano dell’onere della prova e non vincola il giudice a prescindere dalla realtà processuale risultante dagli atti. È stato inoltre escluso che rilevasse un eventuale passaggio in giudicato sopravvenuto, perché tale condizione non si era verificata entro la decisione. Il Collegio ha negato anche il rinvio della camera di consiglio, ritenendo eccezionale il rinvio e contrario all’economia processuale quando sia finalizzato a consentire, in modo meramente ipotetico, il perfezionamento di una condizione di decidibilità mancante sia al momento della proposizione sia a quello della decisione. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario è proponibile soltanto quando la pronuncia sia passata in giudicato.
art. 325 c.p.c.
Il termine breve per impugnare la sentenza civile notificata non era ancora decorso; pertanto, la pronuncia non poteva considerarsi passata in giudicato.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione è considerato eccezionale e non può essere disposto per consentire il perfezionamento ipotetico di una condizione necessaria per la decisione di merito.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. diretta all’attuazione di una sentenza del giudice ordinario presuppone il passaggio in giudicato della pronuncia; la mera esecutività o la notificazione della sentenza non sono sufficienti.
- Il principio di non contestazione produce effetti sul piano dell’onere della prova, ma non esonera il giudice dal verificare autonomamente la sussistenza dei presupposti processuali e dal decidere sulla base della realtà processuale risultante dagli atti.
- Il passaggio in giudicato sopravvenuto nel corso del giudizio può rilevare solo se si è effettivamente verificato prima della decisione; non è sufficiente la sua futura e ipotetica maturazione.
- Il giudice amministrativo non deve rinviare la trattazione dell’azione di ottemperanza per consentire alla parte di perfezionare successivamente una condizione di decidibilità mancante sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione, quando il rinvio sarebbe meramente eventuale e contrario all’economia processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1540/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1541/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1542/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1545/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1546/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1549/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →