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Ordinanza

Ordinanza n. 1029/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del 3.4.25 del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore; del provvedimento prot. 0249466 del 20.06.2025 con cui la Prefettura di Napoli ha rigettato l’istanza di subentro di un nuovo datore di lavoro; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202602043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro e rigetto dell’istanza di subentro di un nuovo datore di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in suo favore e il successivo diniego della Prefettura di Napoli all’istanza di subentro di un nuovo datore di lavoro. Ha dedotto, in particolare, la pretermissione delle garanzie procedimentali e ha invocato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Ministero ha formulato anche un’eccezione preliminare di intempestività. In sede cautelare il ricorrente non ha allegato né fornito un principio di prova circa l’esistenza di elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa, né ha allegato o comprovato l’effettività del rapporto di lavoro originariamente dichiarato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione, ritenendo, all’esito della sommaria cognizione cautelare, non prima facie ravvisabili i presupposti per la tutela richiesta. Quanto alle censure relative alle garanzie procedimentali, ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato né provato elementi che, se considerati, avrebbero potuto condurre a un diverso esito del procedimento; tali censure risultano quindi in limine inammissibili, prima ancora che infondate. Il Collegio ha inoltre ritenuto non dimostrata l’effettività del rapporto di lavoro e ha considerato la stessa allegazione del ricorrente circa la propria ignoranza delle ragioni dell’assenza del datore di lavoro come conferma dell’inattendibilità del rapporto. Ha infine escluso, allo stato, il presupposto per il permesso per attesa occupazione, poiché non emergerebbe una cessazione o interruzione successiva di un rapporto lavorativo esistente, bensì l’inesistenza originaria del rapporto e la conseguente mancanza ab origine dei requisiti richiesti; la cessazione dell’attività dell’originario datore di lavoro era peraltro successiva al provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata esaminata secondo la sommaria cognizione propria della fase cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative non è idonea a fondare la sospensione dell’atto quando il ricorrente non allega né offre un principio di prova circa elementi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto orientare diversamente la decisione amministrativa.
  • Il rilascio del permesso per attesa occupazione presuppone la cessazione o interruzione successiva di un rapporto di lavoro effettivamente esistente e non può fondarsi, in via cautelare, sull’ipotesi in cui il rapporto dichiarato risulti inesistente ab origine e manchino originariamente i requisiti per l’ingresso e il soggiorno per lavoro.
  • La cessazione dell’attività dell’originario datore di lavoro, se successiva all’adozione del provvedimento di revoca del nulla osta, non dimostra di per sé che il rapporto di lavoro fosse effettivamente esistente né integra una circostanza sopravvenuta idonea a giustificare il permesso per attesa occupazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

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