Sentenza n. 145/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'accertamento e la dichiarazione dell'inefficacia ai sensi dell'art. 2, comma 8 bis, della legge 241/90 della comunicazione di inefficacia e di rimozione degli effetti prodotti dalla segnalazione certificata di inizio attività emessa dal SUAP del Comune di Martina Franca, pratica SUAP n. HUXMDE65M03Z210G-24062023-1908, comunicata a mezzo pec con prot. REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0051864 del 14 marzo 2024, nonché di tutti gli atti endoprocedimentali, in quanto presupposti e/o, comunque, connessi; ovvero, in via subordinata, per l’annullamento della succitata comunicazione e degli atti endoprocedimentali presupposti e/o connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di inefficacia e rimozione degli effetti della SCIA alternativa al permesso di costruire, presentata per il cambio di destinazione d’uso da artigianale a commerciale
Esito
Favorevole al ricorrente (conduttore e segnalante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato una SCIA alternativa al permesso di costruire ai sensi dell’art. 23 d.P.R. 380/2001, senza esecuzione di opere edilizie, per modificare la destinazione d’uso di un locale da artigianale a commerciale. Il Comune, oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA, ne ha dichiarato l’inefficacia ritenendo il cambio di destinazione incompatibile con la zona urbanistica e con le NTA del PRG. Il ricorrente ha dedotto: la tardività dell’intervento comunale e l’inefficacia della comunicazione ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990; l’insussistenza dei presupposti per qualificare l’atto come esercizio dei poteri di autotutela ex art. 19, comma 4, l. 241/1990, per mancata indicazione dell’interesse pubblico e mancata comunicazione di avvio; l’illegittimità sostanziale del rilievo urbanistico, per difetto di istruttoria, falsa presupposizione ed erroneità della motivazione, sostenendo che l’intervento riguardava un immobile esistente e non comportava opere edilizie. Il ricorrente ha inoltre contestato la tardività della costituzione e delle produzioni comunali. Il Comune ha sostenuto che la SCIA fosse radicalmente improduttiva di effetti, per contrasto con il PRG e per ulteriori carenze relative a parcheggi, pareri dell’ASL, dell’Autorità di Bacino e dei Vigili del Fuoco, nonché per la natura condonata dell’immobile.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività della costituzione del Comune, ritenendo ordinatorio il termine previsto dall’art. 46 c.p.a. e ammettendo la costituzione anche in udienza. Ha invece dichiarato inutilizzabile la documentazione depositata dal Comune il 27 dicembre 2025 perché prodotta oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a.; ha prescisso dalla specifica eccezione relativa alla memoria, poiché le deduzioni erano state successivamente riproposte tempestivamente. Nel merito, ha accolto i primi due motivi, rilevando che il Comune era intervenuto oltre il termine di trenta giorni previsto per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA. Il mero richiamo all’art. 19, comma 4, l. 241/1990 non consentiva di qualificare l’atto come legittimo annullamento d’ufficio, poiché mancavano l’indicazione di specifiche ragioni di interesse pubblico e gli altri presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990. Il TAR ha escluso che la SCIA fosse radicalmente improduttiva di effetti: il cambio di destinazione d’uso senza opere rientrava nella SCIA alternativa ex art. 23 d.P.R. 380/2001 e il provvedimento non evidenziava incompletezze, rappresentazioni fuorvianti o mancanza di atti di assenso obbligatori tali da consentire un intervento tardivo. Le ulteriori ragioni addotte dal Comune in giudizio sono state ritenute irrilevanti rispetto all’oggetto della SCIA e comunque inammissibili perché integravano una motivazione postuma. Il terzo motivo, relativo alla compatibilità urbanistica sostanziale dell’intervento, è stato assorbito perché riferito alla domanda subordinata di annullamento. Il TAR ha dichiarato inefficace la comunicazione comunale e ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990
Consente di far valere l’inefficacia dell’atto adottato tardivamente dall’amministrazione in violazione dei termini previsti per l’intervento sulla SCIA.
art. 19, commi 3, 4 e 6, l. 241/1990
Il Comune deve esercitare i poteri inibitori sulla SCIA entro il termine previsto; dopo tale termine, l’intervento è possibile solo nei presupposti dell’autotutela richiamata dal comma 4.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio richiede, tra l’altro, la sussistenza e l’esplicitazione di specifiche ragioni di interesse pubblico; il mero richiamo normativo non è sufficiente.
art. 23 d.P.R. 380/2001
La SCIA alternativa al permesso di costruire è utilizzabile, nel caso esaminato, per il cambio di destinazione d’uso di un’unità immobiliare senza esecuzione di opere edilizie.
art. 46 c.p.a.
Il termine per la costituzione delle parti intimate ha natura ordinatoria e non perentoria.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il mancato rispetto del termine per il deposito documentale comporta l’inutilizzabilità processuale della documentazione tardivamente prodotta.
Massime di principio
- Il potere inibitorio dell’amministrazione sulla SCIA deve essere esercitato entro il termine di legge; decorso tale termine, un intervento successivo non può essere giustificato dal solo richiamo formale all’art. 19, comma 4, l. 241/1990, ma deve rispettare i presupposti dell’annullamento d’ufficio.
- La SCIA non è radicalmente improduttiva di effetti per il solo fatto che l’intervento segnalato sarebbe urbanisticamente incompatibile: l’inefficacia originaria o l’intervento amministrativo tardivo richiedono ulteriori presupposti, quali l’inidoneità della SCIA per il tipo di intervento, la mancanza di atti di assenso obbligatori, l’incompletezza o la rappresentazione fuorviante dei fatti.
- L’annullamento d’ufficio di una SCIA dopo la scadenza del termine per i poteri inibitori richiede l’indicazione concreta delle specifiche ragioni di interesse pubblico; il mero richiamo all’art. 19, comma 4, l. 241/1990 non soddisfa tale obbligo.
- Le ragioni giustificative dell’atto amministrativo devono risultare dalla motivazione espressa nel provvedimento o dagli atti del procedimento; l’amministrazione non può integrare successivamente la motivazione mediante le proprie difese processuali.
- Il termine per la costituzione della parte intimata previsto dall’art. 46 c.p.a. è ordinatorio, mentre il termine previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito documentale deve essere rispettato, con inutilizzabilità della documentazione tardiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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