Sentenza n. 717/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza - della sentenza del Tribunale di Messina - sezione Lavoro n. 1070/25 adottata all’esito del procedimento contrassegnato con R.G. lavoro n. 5062/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, sezione Lavoro, n. 1070/2025, limitatamente alla condanna alle spese di causa
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore distrattario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, sezione Lavoro, n. 1070/2025, nella parte in cui aveva liquidato le spese processuali in suo favore quale difensore distrattario. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, pur regolarmente intimato, non ha spontaneamente provveduto al pagamento e non si è costituito. Il ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ritualmente instaurato il giudizio di ottemperanza e decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il Collegio ha affermato che il difensore distrattario è legittimato, in via autonoma rispetto alla parte vittoriosa, a chiedere l'esecuzione del giudicato relativo alle spese processuali distratte in suo favore. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, comprese le spese di causa, entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale inadempimento ha nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo ulteriori termini per l'intervento sostitutivo. Non è stata fissata un'astreinte, ritenuta non necessaria poiché la nomina del commissario assicura il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 300 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa
La distrazione delle spese instaura tra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra le parti originarie; nei limiti della somma liquidata, il difensore distrattario è legittimato a intimare il pagamento e a chiedere l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996
è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per l'esperibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Il difensore cui siano state distratte le spese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. è titolare, nei limiti dell'importo liquidato, di una posizione autonoma nei confronti della parte soccombente ed è pertanto legittimato a promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della condanna alle spese.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente una pronuncia esecutiva e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione del giudicato entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale inadempimento.
- La nomina di un commissario ad acta può essere ritenuta misura sufficiente ad assicurare l'esecuzione del giudicato, senza necessità di fissare contestualmente una penalità di mora, quando il commissario sia idoneo a garantire il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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