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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45681/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto in favore di Michele Gamo avverso la sentenza di condanna (8 anni di reclusione e 4.000 euro di multa per truffa ed estorsione). Il motivo del ricorso in Cassazione era la errata valutazione del computo dei termini: il difensore deduceva che il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione del Tribunale scadeva il 14 aprile 2019, giorno festivo (domenica), pertanto, ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., il termine per proporre l'impugnazione doveva slittare al giorno successivo (15 aprile 2019) e da quella data dovevano decorrere i quarantacinque giorni per impugnare; l'appello depositato il 30 maggio 2019 sarebbe dunque tempestivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il termine per il deposito della motivazione scadeva il 14 aprile 2019 (domenica) e che, ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., il termine per impugnare doveva iniziare a decorrere dal giorno successivo al festivo. Di conseguenza l'appello del 30 maggio 2019 era tempestivo. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per il proseguimento del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. proc. pen.

    Il comma 3 è stato interpretato nel senso che, se il termine per il deposito della motivazione o altro termine processuale scade in giorno festivo, il termine per proporre impugnazioni decorre dal giorno successivo non festivo; quindi lo slittamento automatico del termine ha reso tempestivo l'impugnazione.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma di riferimento per la censura di violazione di legge; la Cassazione ha esaminato la dedotta violazione normativa (in particolare l'errato computo dei termini) e, ritenendola fondata, ha disposto l'annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • Se un termine processuale (per esempio il termine per il deposito della motivazione o per proporre impugnazioni) scade in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 172 c.p.p. il decorso dei termini inizia il giorno successivo non festivo; quindi il termine per impugnare va computato a partire da quel giorno successivo.
  • Nel calcolo dei termini per l'impugnazione bisogna distinguere la scadenza del termine per il compimento di un atto da quella del termine per l'impugnazione: lo spostamento per festività riguarda il termine precedente e, conseguentemente, il termine per proporre impugnazione decorre dalla data effettiva di deposito della motivazione o dall'indicazione del termine, tenendo conto degli slittamenti per festività.
  • Un'impugnazione dichiarata tardiva può essere riqualificata come tempestiva in sede di Cassazione se è dimostrabile che il giudice di merito ha errato nel computo dei termini (es. non ha tenuto conto che la scadenza cadeva in giorno festivo). In tal caso la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando la rettifica del computo rende evidente la fondatezza dell'impugnazione.
  • In casi simili è fondamentale documentare le date rilevanti (data della sentenza, termine assegnato per la motivazione, festività, data di deposito dell'atto di impugnazione) e richiamare esplicitamente l'art. 172 c.p.p. nella memoria difensiva o nel ricorso per cassazione.
  • Prima di dichiarare inammissibile un'impugnazione per tardività, il giudice deve verificare correttamente il computo dei termini, includendo gli eventuali slittamenti dovuti a festività; errori in tale verifica sono censurabili in Cassazione.

Testo integrale

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