Cassazione Penale, Sentenza n. 28776/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) e e) c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto limitarsi a verificare l'ammissibilità dell'istanza di revisione (ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p.) e non valutare nel merito la prova nuova senza il contraddittorio. La prova nuova era costituita da documentazione sanitaria (consenso informato relativo a esami diagnostici datato 02/11/2006) che, secondo il ricorrente, dimostrerebbe la sua presenza a Catania nel giorno del fatto; in aggiunta veniva contestata l'identificazione operata dai testi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'ordinanza della Corte di Appello di Brescia che, nell'effettuare il vaglio preliminare sull'ammissibilità, ha valutato in astratto l'idoneità della prova nuova a ribaltare il complesso probatorio. La Corte territoriale ha motivato che le doglianze riproponevano motivi già esaminati in appello e che il documento sanitario era manifestamente inidoneo: la firma leggibile era quella del padre, la firma del paziente o delegato non era riconoscibile e, comunque, anche se riferibile al ricorrente non dimostrerebbe la sua presenza in Catania nella data indicata. Inoltre venivano richiamati elementi probatori consolidati (precedente arresto e condanna per episodio analogo, possesso di una scheda telefonica attribuita al Sabister e tabulati che lo collocavano nei pressi del luogo del fatto) che confermavano la fondatezza della condanna. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito dei motivi riassunti nel ricorso per Cassazione; richiamata per delimitare i limiti della deduzione del motivo di ricorso in materia di revisione
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma sulle ipotesi di cassazione per motivi attinenti a violazione di legge e vizio di motivazione; invocata dal ricorrente per censurare la valutazione della Corte territoriale
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e l'eventuale somma alla Cassa delle Ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare le spese e la somma di 3.000 euro
Massime di principio
- In sede di delibazione dell'istanza di revisione il giudice ha il compito preliminare di valutare in astratto l'idoneità della prova nuova a ribaltare il giudizio di colpevolezza; tale vaglio può escludere istanze manifestamente inidonee senza entrare nel merito completo.
- Il vaglio preliminare deve considerare il complesso probatorio nella sua globalità (prove vecchie e nuove): la prova nuova è rilevante solo se, integrata con le prove pregresse, può condurre al proscioglimento in termini di ragionevole sicurezza.
- La mera riproposizione di argomentazioni già esaminate nei gradi di merito non costituisce prova nuova idonea ad avviare il processo di revisione.
- Documenti che attestano un appuntamento o un consenso a esami (es. fogli sanitari) devono dimostrare in modo chiaro e non equivoco la presenza dell'imputato nel luogo e nel momento del fatto per avere efficacia come prova nuova; firme illeggibili o riconducibili ad altri soggetti ne riducono l'idoneità.
- Elementi indiziari consolidati (es. tabulati telefonici, possesso di schede intestate, ammissioni di terzi) mantengono una forte valenza probatoria e possono rendere irrilevante una prova nuova debole o inconcludente.
- Il giudice deve evitare anticipazioni di merito: il controllo preliminare serve a scartare le istanze palesemente inammissibili o inconferenti, mentre il pieno esame probatorio avviene nel giudizio di revisione con il contraddittorio.
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