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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13737/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna in appello per plurimi reati (tra cui ricettazione, porto e detenzione di armi, incendio doloso, ricettazione di documenti), deducendo: travisamento della prova e vizio di motivazione per la valutazione delle testimonianze (Santoro, Terzo, Basso, Occhipinti); contraddittorietà nella ricostruzione circa la disponibilità del capannone e dei fondi; presunta inversione dell'onere probatorio in relazione alla ricettazione; vizio riguardo alla prescrizione maturata per i capi a) e d) e mancata declaratoria della prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi (attendibilità dei testimoni e ricostruzione dei fatti), ritenendo che la valutazione delle fonti dichiarative e della credibilità sia devoluta ai giudici di merito e insindacabile in sede di legittimità salvo specifiche ipotesi non presenti. Ha invece accolto i motivi relativi alla prescrizione: i reati ascritti ai capi a) e d) si sono estinti per prescrizione prima della sentenza di appello. Per tali capi la sentenza impugnata è annullata senza rinvio e le pene corrispondenti (ridotte per il rito speciale) sono elise (mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa per ciascuno dei ricorrenti, nella misura indicata). Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile: è dunque confermata la responsabilità per i capi b) e c) per entrambi e per il capo f) solo per Fabio Foti. Gli atti sono restituiti alla Corte di appello di Catania ai soli fini della rideterminazione della pena residua.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Principio della concorso di persone nel reato; utilizzato nella ricostruzione dei reati commessi congiuntamente dagli imputati.

  • art. 81 cod. pen.

    Aumento di pena per la continuazione tra reati; la Corte ha tenuto conto dell'incremento applicato in primo grado e ne ha disposto l'elisione limitatamente ai capi prescritti.

  • legge n. 895 del 1967 e legge n. 497 del 1974 e legge n. 110 del 1975

    artt. 2, 7 legge n. 895/1967 come sostituiti dagli artt. 10 e 14 legge n. 497/1974, 23 legge n. 110/1975

    Norme specifiche richiamate nella rubrica del capo a) relative a determinate fattispecie; la Corte ne ha valutato la rilevanza ai fini della prescrizione e della qualificazione del reato.

  • art. 648 cod. pen.

    Delitto di ricettazione; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (pezzi di automobili, documenti trovati durante la perquisizione) costituiscano prova logica e sufficiente per la responsabilità su questo capo.

  • art. 424 cod. pen.

    Incendio doloso; incluso tra i capi per i quali è stata contestata la responsabilità e valutata dai giudici di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione della credibilità delle testimonianze: la Cassazione conferma che tale valutazione spetta ai giudici di merito e non è sindacabile in cassazione salvo motivi di illogicità manifesta o travisamento decisivo della prova.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti del controllo in Cassazione sui motivi che impugnano la valutazione delle prove dichiarative; la Corte ricorda che il travisamento è censurabile solo se idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    La deduzione dell'intervenuta prescrizione è motivo ammissibile in cassazione; la Corte lo ha applicato per accogliere i motivi relativi ai capi a) e d).

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione del reato in relazione alla pena edittale massima: la Corte ha calcolato i termini di prescrizione (anni 7 e mesi 6) sulla base della pena edittale e delle interruzioni.

  • art. 161 cod. pen.

    Regole sulla durata della prescrizione in relazione alla pena massima edittale, utilizzata nel calcolo della maturazione della prescrizione per i capi a) e d).

  • art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    Previsione della sospensione limitata (64 giorni) dei termini processuali per la fase iniziale dell'emergenza COVID-19; la Corte ha considerato tale sospensione nel computo della prescrizione.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    lett. I) come riportato in motivazione

    Norme sulla esecuzione della sentenza e misure sostitutive; richiamata in relazione all'elisione della pena già inflitta per i capi annullati per prescrizione.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità dei testimoni e la scelta tra versioni divergenti sono rimessi al giudice di merito e, salvo motivazioni manifestamente illogiche o travisamento decisivo della prova, non sono sindacabili in Cassazione.
  • La prescrizione può essere eccepita e definita in sede di Cassazione: se emerge che il termine si è estinto prima della sentenza impugnata, la Corte può annullare senza rinvio per quel capo.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerate le cause di interruzione/sospensione note (anche le misure straordinarie come la sospensione per COVID-19) e la pena edittale massima ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.
  • Elementi materiali rinvenuti in sede di perquisizione (chiavi che aprono locali, parti di veicoli, armi occultate) costituiscono prove indiziarie rilevanti per la riconducibilità della disponibilità del bene agli imputati, purché inseriti in un ragionamento logico e coerente dal giudice.
  • Il vizio di travisamento della prova è eccepibile in Cassazione solo se specificamente indicato e dimostrabile come idoneo a disarticolare l'intero impianto probatorio.
  • In casi di condotte plurime, la Corte di Cassazione può annullare solo i capi estinti per prescrizione e rinviare agli organi di merito esclusivamente per la rideterminazione della pena residua.

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