Cassazione Penale, Sentenza n. 42177/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze che ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. del provvedimento del 20/01/2023 con cui il G.I.P. del Tribunale di Pistoia aveva applicato la custodia in carcere. Il ricorrente era ritenuto gravemente indiziato di detenzione illegale di un fucile da caccia e di furto aggravato (art. 61, comma 1, n. 5 c.p.). Il ricorso censura la motivazione del giudice di merito: sostiene che, se avesse voluto sottrarre le armi, le avrebbe prese entrambe; che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che ci fosse tempo per riprendere il fucile; e che il comportamento dell'indagato (non proseguire la fuga e tornare nei pressi del bar) dimostrerebbe l'assenza di interesse a mantenere l'arma e dunque la carenza di indizi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente analizzato e valorizzato gli elementi indiziari, rilevando la concordanza delle prove e dando motivazione logica sulla gravità del quadro indiziario. In particolare, il giudice di merito ha disatteso la versione difensiva (errore nel sottrarre una canna da pesca e non un fucile) perché le armi erano riposte nelle custodie all'interno dell'abitacolo e risultavano riconoscibili dall'esterno, circostanza confermata dalle immagini di videosorveglianza. Per tali ragioni la Corte ha confermato la sussistenza dei gravi indizi. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. È stata disposta la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma di riferimento per la richiesta di riesame del provvedimento cautelare; disciplina il rimedio processuale esperito dal ricorrente.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'insussistenza dei gravi indizi: la Corte osserva che la mancanza di gravi indizi è sindacabile in Cassazione solo se si configura una violazione di norme o una manifesta illogicità o carenza motivazionale.
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828
Giurisprudenza richiamata sul profilo del sindacato della Corte di legittimità sulle motivazioni del giudice di merito in materia di misure cautelari; conferma i limiti e i criteri di controllo della Cassazione.
art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen.
Aggravante applicata al reato di furto contestato all'indagato; incide sulla valutazione della gravità del fatto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende in caso di decisione di inammissibilità o rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che impone alla cancelleria di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario quando il ricorrente è detenuto, per gli adempimenti previsti dal comma 1-bis.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulla valutazione della gravità degli indizi è limitato: è ammesso solo in presenza di violazioni di norma o di manifesta illogicità, difetto o contraddittorietà della motivazione.
- La motivazione del giudice di merito deve dar conto, in modo coerente e logico, della valutazione degli elementi probatori e della loro concordanza; se ciò è fatto, la valutazione non è facilmente ribaltabile in sede di legittimità.
- Una versione difensiva che sostiene un errore nella identificazione dell'oggetto sottratto (es. scambio con una canna da pesca) può essere ritenuta non credibile se le circostanze materiali (arma in custodia visibile dall'esterno, immagini di videosorveglianza) smentiscono il racconto.
- Il comportamento dell'indagato (es. non proseguire la fuga o tornare nei pressi del luogo) non esclude automaticamente la sussistenza di gravi indizi; va valutato nel contesto probatorio complessivo.
- Le impugnazioni ritenute manifestamente infondate o proceduralmente inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Se il ricorrente è detenuto, la cancelleria deve comunicare il provvedimento al direttore dell'istituto per gli adempimenti previsti dalla normativa processuale: è una formalità che segue le decisioni cautelari e le statuizioni in sede di legittimità.
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